Alcune questioni in materia di convocazione assembleare in s.r.l. e di legittimazione (sostanziale e processuale) ad intervenire da parte di soci, eredi ed amministratori

Per effetto del sequestro preventivo della quota sociale ex art. 321 c.p.c., l’esercizio dei diritti, anche processuali, correlati alla partecipazione si trasferiscono, ai sensi degli artt. 2353 e 2471-bisc.c., dal socio al custode, unico legittimato sia ad intervenire in assemblea e ad esercitare il voto sia, in presenza dei presupposti di legge, a partecipare al giudizio di impugnativa di delibera assembleare (artt. 2377 e 2479-ter c.c.).

Qualora venga impugnata una delibera assembleare che abbia confermato la nomina ad amministratore di un dato soggetto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per carenza di interesse ad agire, se in seguito all’impugnazione la delibera venga sostituita da altra delibera di nomina di nuovo amministrazione in sostituzione di quello precedentemente nominato e confermato.

Con riferimento all’onere probatorio, risulta legittimato a convocare l’assemblea di srl un amministratore nominato con delibera sospesa dal tribunale di merito con provvedimento cautelare e successivamente confermato con successiva delibera, ugualmente impugnata presso il tribunale, ma i cui esiti del procedimento non sono stati prodotti e provati dagli attori, onerati a norma dell’art. 2697 c.c., nel giudizio esperito per accertare la convocazione assembleare da parte di soggetto non legittimato; in aggiunta, non va dimenticato che anche in assenza di convocazione assembleare da parte di soggetto legittimato, l’assemblea si reputa regolarmente costituita «quando ad esso partecipa (in proprio o per delega) l’intero capitale sociale» ai sensi di legge e statuto.

Il meccanismo dell’assemblea totalitaria, che presuppone che nessuno dei soci si opponga alla discussione in quanto sufficientemente informato sugli argomenti posti all’o.d.g., è rispettato anche quando l’assemblea, riunitasi in assenza di formale e regolare convocazione, abbia rinviato la trattazione degli argomenti da approvare ad una successiva riunione, atteso che: (1) ai fini della regolare costituzione dell’assemblea in seconda convocazione non è necessario un formale avviso di convocazione, essendo data e argomenti della seconda convocazione già conosciuti da tutti i soci riuniti in seduta totalitaria e in prima convocazione; (2) tra la prima e la  seconda convocazione intercorre, di regola, un tempo sufficientemente lungo da porre tutti i soci in condizione di conoscere con largo anticipo le questioni oggetto di delibera.

Non spetta la legittimazione ad intervenire in assemblea all’erede del socio defunto che, pur avendo accettato l’eredità ed avendo acquistato la titolarità della partecipazione sociale prima facente capo al defunto, non abbia direttamente provveduto a depositare presso il competente Registro delle Imprese l’atto di accettazione di eredità ai fini dell’opponibilità della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali nei confronti della società; in tali casi, l’erede non può eccepire eventuali condotte omissive  a carico degli amministratori.

In assenza di diversa disposizione statutaria, un soggetto che sia al tempo stesso socio e amministratore di srl è legittimato a votare nella delibera assembleare concernente l’esercizio dell’azione di responsabilità nei suoi confronti, non applicandosi analogicamente alla srl l’ipotesi tipica di conflitto d’interessi di cui all’art. 2373, co. 2, c.c., prevista per la s.p.a.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code