24 Dicembre 2015

Ambito di applicazione della tutela autoriale e della tutela brevettuale in relazione ai metodi di trattamento terapeutico

Oggetto di protezione del diritto d’autore è esclusivamente il modo con cui l’idea viene espressa, esteriorizzata attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli artt. 1 e 2 L.A., assumendo la forma di un’opera, immediatamente percepibile ai sensi. Anche laddove si faccia riferimento, accanto alla c.d. “forma esterna” dell’opera ad una “forma interna”, con tale espressione si intende esclusivamente il modo personale e particolare dell’autore di raggruppare ed intrecciare idee e concetti attraverso un’immagine espressiva, ma non certo il contenuto intellettuale intrinseco, anche se nuovo ed originale, che all’atto della sua esteriorizzazione entra a far parte del patrimonio culturale universale, a disposizione di tutti.

Non può concepirsi che l’articolazione di nozioni scientifiche che stanno alla base di un metodo scientifico possano essere monopolizzate attraverso la tutela autorale, di durata infinitamente, inammissibilmente, più lunga di quella brevettuale. In particolare, non sono mai tutelati ai sensi della L.A. gli insegnamenti di natura tecnica e scientifica, che possono, se ne hanno i requisiti, divenire oggetto di diverse forme di privativa (es. brevettuale), la cui limitata durata è espressione del generale principio della necessità di acquisirli, alla scadenza, alla comune disponibilità, per l’evidente finalità di favorire il progresso delle scienze e delle conoscenze applicate.

I metodi di trattamento terapeutico del corpo umano (al pari delle teorie scientifiche in sé, ove non applicate) non possono neppure essere oggetto di brevetto (cfr. art. 45, IV CPI e art. 52,IV CBE) per l’evidente necessità della loro immediata messa a disposizione del personale medico e tecnico per l’evoluzione della conoscenza e della cura, garantita nel nostro ordinamento costituzionale dall’art. 33. Se quindi il metodo in sé non è monopolizzabile, diversamente deve opinarsi per le opere nelle quali i relativi insegnamenti si sono estrinsecati, dopo essere stati sviluppati, organizzati ed elaborati in vista della loro esposizione in una forma esterna, che di per sè non è strettamente ed univocamente dettata dal contenuto, ma frutto di un autonomo lavoro di sintesi.

L’associazione che pubblica un’opera può vantare sulla stessa tutti i diritti patrimoniali di cui agli artt. 12-19 L.A., restando in capo agli autori i diritti morali.

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