24 Marzo 2020

Applicabilità dell’art. 184 l. fall. e dell’art. 2506-quater c.c. nell’ambito di una scissione eseguita in attuazione di un concordato preventivo

L’art. 184 l. fall. che prevede, da un lato, l’obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori e, dall’altro, la salvezza dei diritti dei creditori (senza alcun limite) nei confronti dei coobligati e fideiussori, non è applicabile  in relazione ad una società beneficiaria neo-costituita in sede di scissione eseguita in attuazione di un concordato preventivo. Ciò in quanto “i coobligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso” richiamati dall’art. 184, primo comma, secondo periodo, l. fall. sono soltanto quelli anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo (oggi alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161 l. fall.), con la conseguenza che non può rientrare in tale categoria la società beneficiaria neo-costituita in sede di scissione, non essendo essa neppure esistente in epoca anteriore alla procedura concordataria.

Il piano di concordato che preveda, per la sua attuazione, l’esecuzione di una operazione di scissione, può legittimamente determinare quale delle società coinvolte nella scissione sia tenuta – in via esclusiva – a provvedere al soddisfacimento di una data classe di creditori. E va da sè che l’approvazione, da parte dei creditori, del piano concordatario renda quella determinazione “intangibile” con conseguente esclusione dell’applicazione, alla fattispecie, della regola ordinaria della responsabilità solidale di tutte le società coinvolte nell’operazione straordinaria ai sensi dell’art. 2506-quater c.c.

Tuttavia, ove il concordato preventivo venga dichiarato risolto, tornano ad applicarsi le regole societarie ordinarie e, dunque, non potendo predicarsi una qualche forma di invalidazione dell’operazione di scissione e la conseguente “riunificazione” dei patrimoni oramai definitivamente assegnati alle singole beneficiarie (stante il principio di irretrattabilità degli effetti della scissione di cui all’art. 2504-quater c.c. richiamato dall’art. 2506-ter, u.c., c.c.), anche la responsabilità solidale delle società coinvolte nella scissione.

 

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