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Art. 46 c.p.i.
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3 Febbraio 2015

Questioni varie in materia di brevetti del settore della meccanica

Il giudizio nazionale di nullità di una frazione di privativa brevettuale europea deve avvenire con riferimento alle norme convenzionali che trovano applicazione nel procedimento di rilascio e di opposizione avanti all’EPO, in tal senso [ LEGGI TUTTO ]

27 Gennaio 2015

Invalidità del brevetto per difetto di novità e originalità. Responsabilità precontrattuale del committente del brevetto.

Risulta invalido per difetto di novità e originalità il brevetto italiano (e la frazione italiana del corrispondente brevetto europeo) riguardante un prodotto già in precedenza brevettato (nella specie un bicchiere munito di nervature interne [ LEGGI TUTTO ]

17 Dicembre 2014

Problem and solution approach e triple test (test TWR) in materia di contraffazione brevettuale

In tema di accertamento dell’altezza inventiva, ex art. 48 c.p.i., si può far riferimento al criterio del “problem-and-solution approach”, che impone innanzitutto di determinare la “tecnica anteriore più vicina” -individuando [ LEGGI TUTTO ]

17 Settembre 2014

Novità e altezza inventiva del modello di utilità

Per avere accesso alla tutela brevettuale, i modelli di utilità devono possedere i requisiti di novità ed altezza inventiva, disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 46 e 48 C.P.I. per le invenzioni e applicabili anche ai modelli di utilità, in forza dell’espresso rinvio operato dall’art. 86 C.P.I.

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29 Maggio 2014

Brevetto e requisito di novità estrinseca e intrinseca

Ove dall’esame combinato di invenzioni anteriori sia ovvia per un tecnico del ramo la soluzione rivendicata in un brevetto, questo è carente di novità intrinseca, non presentando il necessario “scarto inventivo”.
13 Febbraio 2014

Sufficiente descrizione del brevetto. Azione cautelare di accertamento negativo e di non interferenza

Il requisito della sufficiente descrizione è integrato ove per il tecnico medio del ramo l’attuazione dell’invenzione non richieda ulteriori complesse indagini e sperimentazioni, ma solo attività di routine. Le eventuali irritualità dell’espletamento della consulenza tecnica determinano la nullità solo ove procurino una violazione concreta dei diritti di difesa.

15 Luglio 2013

Predivulgazione di brevetti, nullità e quantificazione dei danni

L’accordo concluso tra potenziali partner di un progetto di sviluppo industriale, che implica un vincolo implicito alla riservatezza dei contraenti, non costituisce prova di predivulgazione delle caratteristiche tecniche innovative dei brevetti, in quanto tale accordo non può essere considerato stato della tecnica, non essendo né pubblico, né accessibile ad un numero illimitato di utenti. La domanda di dichiarazione di nullità dei brevetti italiani rilasciati a soggetto diverso dall’avente diritto alla registrazione ex art. 76, comma 1, lett. d.), c.p.i. presuppone la chiara indicazione di quest’ultimo soggetto. La domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale non è accoglibile se il soggetto convenuto risulta commercializzare un macchinario solo in parte corrispondente ai brevetti oggetto di contestazione, essendo assente in tal caso la concorrenza specifica tra i prodotti. Gli utili che il contraffattore deve restituire al danneggiato ex art. 125 c.p.i. si determinano sottraendo dai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti contraffatti i costi sostenuti per “fare” detti prodotti, ma limitatamente ai soli costi che si sarebbero sostenuti se non ci fosse stata la violazione. In particolare, i costi d’impiego dei fattori di produzione vanno attribuiti in ragione dell’effettivo contributo offerto alla produzione, pertanto vanno detratti dai ricavi in misura diversa a seconda che si tratti di impresa multi-prodotto o mono-prodotto, e che i costi da detrarre sono principalmente c.d. costi variabili, dal momento che i costi fissi sono comunque sostenuti indipendentemente dal volume di vendita e di produzione realizzati.

1 Febbraio 2013

Interpretazione di un brevetto alla luce dello stato dell’arte anteriore

I brevetti devono essere interpretati alla luce dell’arte anteriore, essendo questa necessaria per capire l’ambito degli stessi, indipendentemente dalla valutazione sulla validità o meno dello stesso (non contestata nel giudizio in esame dalla parte resistente).