Art. 48 c.p.i.
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Nullità del brevetto per invenzione e conversione del titolo nullo
Determinazione dello stato della tecnica per un’invenzione della meccanica
Ai fini del giudizio di novità e attività inventiva di un’invenzione nel campo della meccanica, lo stato della tecnica non comprende la combinazione tra una soluzione descritta come arte nota in un brevetto precedente e l’invenzione oggetto del medesimo, se i due trovati anteriori si riferiscono a macchine di tipo diverso (nella specie: non è stata considerata tecnica nota la combinazione tra un’invenzione applicata a una macchina per maglieria circolare e una macchina per maglieria rettilinea già nota).
Art 48 c.p.i e stato della tecnica
Ai sensi dell’art. 48 c.p.i, “un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. Il requisito dello stato della tecnica richiede che il soggetto utilizzi tutti gli insegnamenti tratti da una presunta anteriorità. Infatti, una selezione dei dati rilevanti, ossia, una selezione dei soli dati che appaiono utili per risolvere il problema di cui si tratta non è idonea di per sé a dimostrare la sussistenza del requisito di cui all’art. 48 cp.i.
Nullità del brevetto per dispositivi di condizionamento e inesatta applicazione del “problem-solution approach”
Brevetto per invenzione: l’ovvietà dell’attività inventiva
L’adozione di soluzioni che, seppur non obbligate, risultano ovvie e l’insufficienza delle alternative, che, seppur possibili e da taluno praticate, inducono l’esperto ad utilizzare in modo ovvio la soluzione del brevetto, non soddisfa il requisito dell’attività inventiva previsto in materia brevettuale.
[Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, in cui si dichiara la nullità del brevetto in quanto, pur ritenendo soddisfatto il requisito della novità, si è ritenuto mancante del requisito di attività inventiva]
Sufficiente descrizione del brevetto per modello di utilità relativo a macchinari di stampa
Il brevetto relativo ad un modello di utilità è atto a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli, consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Rilevano, pertanto, ai fini della disciplina, le disposizioni poste nella Sezione V del Capo II del Codice di proprietà industriale, e, tra queste, l’art. 86 c.p.i. che opera per i modelli di utilità il rinvio alle disposizioni contenute nella sezione IV del Capo II, in ordine ai requisiti di validità del brevetto (tra gli altri, agli artt. 46 c.p.i. “Novità”, 48 c.p.i. “Attività inventiva”, 51 c.p.i. “Sufficiente descrizione”). In particolare, il requisito della sufficiente descrizione previsto dall’art. 51 c.p.i. può ritenersi ricorrente allorché sia possibile riprodurre l’invenzione sulla base degli insegnamenti presenti nella descrizione senza l’impiego di alcuno sforzo creativo da parte dell’esperto del ramo.
Il requisito di attività inventiva di un brevetto per invenzione. Il giudizio di validità di un brevetto per modello ornamentale
Un’invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.
Esperto del ramo, anteriorità risalente nel tempo e vanto di certificazioni inesistenti
Al fine del giudizio sull’altezza inventiva secondo il metodo del “problem solution approach”, l’esperto del ramo può essere correttamente individuato come il tecnico a conoscenza di tutti i tipi di prodotto noti nell’arte considerato che l’esperto del ramo è [ LEGGI TUTTO ]
Gli atti amministrativi contenenti dati tecnici non inficiano il requisito di novità del brevetto
Gli atti e le determinazioni amministrative scambiati tra due agenzie regionali ed aventi ad oggetto un’invenzione tecnica non necessariamente invalidano un brevetto, asseritamente analogo, registrato da un terzo in un momento successivo. Infatti, affinché sia riscontrata una nullità per difetto del requisito della novità estrinseca ex art. 46 c.p.i., deve accertarsi che tali documenti fossero destinati ad [ LEGGI TUTTO ]