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Art. 645 c.p.c.
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13 Maggio 2021

Il ribaltamento dei ricavi nelle società consortili presuppone una previsione di dettaglio approvata dal consiglio di amministrazione della società

La previsione statutaria di una società consortile che prevede l’obbligo, da parte delle società consorziate, di mettere a disposizione della società consortile stessa le risorse occorrenti per le attività da svolgere è una norma statutaria programmatica, che sancisce il dovere dei soci consorziati di finanziare la società, ma che non consente di enucleare il diritto della società consortile a percepire i ricavi dell’appalto. Dunque, il c.d. ribaltamento dei ricavi, che fa sorgere in capo ai soci l’obbligazione di coprire i costi sopportati dalla società consortile per l’esecuzione dell’appalto, non può operare senza una previsione di dettaglio approvata dal Consiglio di Amministrazione della società.

La clausola compromissoria contenuta in una pattuizione a favore di terzo è opponibile a quest’ultimo qualora questi abbia manifestato la volontà di profittare della stipulazione.

26 Novembre 2020

Cessione d’azienda ed eccezione di arbitrato proposta sulla base della clausola compromissoria

La clausola compromissoria, presente nel contratto di cessione d’azienda, non può essere unilateralmente modificata (o rinunciata) da uno dei contraenti, in applicazione dei principi base disciplinanti il rapporto contrattuale inter partes, tra cui, innanzitutto, quello di cui all’articolo 1372 c.c. secondo cui il contratto ha forza di legge e non può essere sciolto se non con l’accordo delle parti o per cause ammesse dalla legge.

La sussistenza di una clausola compromissoria non impedisce la pronuncia di un decreto ingiuntivo, ma nel caso di proposizione della relativa eccezione con l’atto di opposizione, essa dà luogo alla nullità del provvedimento di ingiunzione con conseguente revoca dello stesso.

30 Luglio 2020

Diritto al rimborso della quota del socio di cooperativa escluso e incompetenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

L’ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza contiene necessariamente la declaratoria, ancorché implicita, di invalidità e di revoca del decreto stesso e non implica, quindi, alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell’opposizione al decreto stesso. Di conseguenza, l’eventuale riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.

22 Giugno 2020

Nullità del decreto ingiuntivo emesso dall’autorità giudiziaria in presenza di clausola compromissoria

Deve essere revocato in quanto nullo il decreto ingiuntivo di pagamento emesso dall’autorità giudiziaria nonostante la presenza di una clausola di arbitrato nel contratto dal quale il credito trae origine.

5 Novembre 2019

Cessione quote sociali e annullamento del contratto per dolo e violenza morale

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la cessione delle quote sociali è inammissibile l’intervento della società (con autonoma comparsa o inserendosi nell’atto di citazione proposto dall’ingiunta), estranea al procedimento monitorio e al rapporto sostanziale, volto a far valere domande (di restituzione e di risarcimento per effetto di operazioni senza causa o con causa invalida compiute dall’amministratore) non connesse a quelle del giudizio in cui sono state introdotte.

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19 Ottobre 2019

La clausola compromissoria statutaria trova applicazione anche dopo la perdita dello status socii

Appartiene alla cognizione del collegio arbitrale la controversia avente ad oggetto la domanda introdotta dal socio che, escluso dalla compagine sociale, chieda l’esatta quantificazione del valore della sua quota di partecipazione, da assumere come valore di liquidazione della quota medesima.

Non risulta fondata l’asserzione per la quale la clausola arbitrale sarebbe azionabile solo in costanza di rapporto sociale, poiché l’azione volta ad ottenere la liquidazione della quota sociale ha ad oggetto l’accertamento di un diritto disponibile che trova la propria origine causale nel rapporto sociale, dovendosi, pertanto, qualificare quale controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale.

(Nel caso di specie, il Giudice dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto pronunziato da un giudice incompetente, essendo la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta agli arbitri, secondo quanto previsto nella clausola compromissoria contenuta nello statuto).

17 Settembre 2019

Competenza Sezione Specializzata e rapporto mutualistico

Rientra nella competenza della sezione specializzata la controversia concernente l’adempimento del rapporto obbligatorio scaturente dalla prestazione dell’attività mutualistica della cooperativa in favore dei propri associati in quanto la domanda sottesa al ricorso monitorio, sebbene di natura contrattuale, è strettamente collegata al rapporto mutualistico-associativo, che è un tutt’uno con il rapporto sociale, con la conseguenza che nella cooperativa tale controversia attiene al rapporto societario (quello che fonda la competenza della sezione specializzata ex art. 3/2° co. del D. Lgs. n. 168/2003 come mod. ex D.L. 24.1.2012).

Il disconoscimento della conformità della copia all’originale ex art. 2719 c.c. tende al limitato scopo di impedire che alla copia venga attribuita la stessa efficacia probatoria dell’originale e non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde anche tramite presunzioni (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 2.4.2002 n. 4661 e Cass. Civ. Sez. II, 21.5.2003 n. 7960). Ne consegue che la non contestazione della conformità della copia all’originale determina che la copia ha la stessa efficacia probatoria dell’autentica e, per converso, che il disconoscimento può essere superato con la produzione degli originali oppure con ogni altro mezzo probatorio.

Ove sia in contestazione l’autenticità di documenti, la produzione dell’originale non soggiace al termine di decadenza previsto per le ordinarie produzioni documentali ex art.183, co. 6, c.p.c., afferendo l’acquisizione a finalità, quella di riscontrare l’autenticità del documento, di rilievo pubblicistico, che nulla ha a che vedere con quella, di celerità e speditezza del processo, sottesa alla introduzione di termini perentori per l’espletamento delle attività processuali. In ogni caso il disconoscimento ex art. 2719 c.c. ha il limitato effetto di impedire che la copia abbia la stessa efficacia probatoria dell’originale, il che non esonera la parte che l’ha disconosciuta dall’effettuare formale disconoscimento del documento ex art. 214 c.p.c. allorché venga prodotto in originale, con la conseguenza che, ove ciò non avvenga, agli originali prodotti ben può riconoscersi efficacia probatoria piena (nel caso di specie non è stato condiviso il rilievo dell’opponente secondo cui la mancata produzione degli originali dei DDT nel secondo termine ex art. 183, co. 6, c.p.c. e il disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte senza istanza di verificazione rendono tardivo il successivo deposito degli originali nel termine assegnato dal giudice e inutilizzabili i documenti a fini probatori).

17 Aprile 2019

“Carried interest” nei fondi di private equity e interpretazione di atti negoziali

Nell’interpretare le previsioni contenute nella lettera di impegno e nel regolamento di un fondo di private equity, devono essere esaminati non solo il testo letterale delle previsioni negoziali, ma anche il contesto negoziale all’interno del quale l’impegno è stato assunto (inclusi l’assetto proprietario della società ed eventuali sue variazioni).

Cessione di quote in proprio favore e corretto adempimento dell’obbligazione

Con riguardo ad un debito nascente da cessione di quote in proprio favore, l’ammissione – in sede di opposizione al decreto ingiuntivo – dell’erronea determinazione del dovuto da parte dell’opposto creditore comporta il rigetto della domanda dell’opponente volta alla pronuncia della parziale inesistenza del debito. Invero, il giudice è tenuto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, atteso che nel giudizio di cognizione che segue alla opposizione esso è chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi del diritto in contestazione. La mancata contestazione – da parte del debitore – del fatto costitutivo integra un implicito riconoscimento del debito, stante oltretutto il fatto che gli eventuali pagamenti parziali anteriori al riconoscimento stesso non determinano l’estinzione del rapporto, dovendosi ritenere che il riconoscimento sia stato calcolato al netto degli adempimenti fino a quel momento eseguiti.

Se l’obbligazione è plurisoggettiva sul lato passivo, l’assenza di specifica imputazione degli acconti determina la redistribuzione del debito residuo in misura proporzionale tra i vari debitori.

In materia di identificazione del quantum, l’eventuale trattativa positivamente conclusasi tra le parti, peraltro coadiuvate da consulenti, supera l’accusa di erronea determinazione del valore delle quote per comportamento scorretto di una di esse.

21 Gennaio 2019

Responsabilità di amministratori di s.r.l. per mancata opposizione a decreto ingiuntivo

Gli amministratori di una società a responsabilità limitata a cui carico siano stati emanati decreti ingiuntivi non sono responsabili dell’eventuale danno derivante dalla mancata proposizione di opposizione giudiziale a tali decreti e/o dell’esperimento di ipotetiche iniziative transattive in relazione ai crediti sottostanti, laddove risulti che i crediti il cui pagamento sia stato ingiunto siano almeno in parte sussistenti [ LEGGI TUTTO ]