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Art. 820 c.c.
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29 Luglio 2020

Distribuzione degli utili nelle srl

Il diritto individuale del singolo socio a conseguire l’utile di bilancio sorge soltanto se e nella misura in cui la maggioranza assembleare ne disponga l’erogazione ai soci, mentre, prima di tale momento, vi è una semplice aspettativa, potendo l’assemblea sociale impiegare diversamente gli utili o anche rinviarne la distribuzione all’interesse della società; quindi non è configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare, come previsto per le società per azioni (art. 2433 c.c.) e per le società a responsabilità limitata (ora art. 2478 bis c.c.).

Poiché gli utili sono frutti civili che, in deroga alla regola generale degli artt. 820, ult. co. e 821, ult. co., c.c., non maturano giorno per giorno, ma vengono giuridicamente a esistere solo nel momento in cui l’assemblea ne accerti l’esistenza e ne deliberi l’an e il quantum distribuibile, salvo patto contrario, gli utili accertati e distribuiti in un momento successivo alla cessione della quota spettano interamente al nuovo socio e non pro rata anche a colui che era socio nel corso dell’esercizio al quale gli stessi si riferiscono.

7 Gennaio 2015

Natura degli utili. Differenza tra utili e frutti civili

Poiché il diritto del singolo socio agli utili nasce da un atto sociale, che potrebbe anche non prevedere alcuna distribuzione, e non direttamente dal capitale sociale, che il singolo socio ha contribuito a costituire con il suo conferimento, gli utili non possono essere qualificati come frutti civili.
23 Settembre 2013

Cessione di quota e distribuzione degli utili

Poiché gli utili sono frutti civili che, in deroga alla regola generale degli artt. 820, ult. co. e 821, ult. co., c.c., non maturano giorno per giorno, ma vengono giuridicamente a esistere solo nel momento in cui l’assemblea ne accerti l’esistenza e ne deliberi l’an e il quantum distribuibile, salvo patto contrario, gli utili accertati e distribuiti in un momento successivo alla cessione della quota spettano interamente al nuovo socio e non pro rata anche a colui che era socio nel corso dell’esercizio al quale gli stessi si riferiscono.