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Art. 1223 c.c.
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29 Agosto 2018

Uso e registrazione di marchio identico al marchio anteriore registrato altrui per prodotti affini

Gli artt. 2569 c.c. e 20 c.p.i. attribuiscono al titolare del marchio di impresa registrato la facoltà di fare uso esclusivo del marchio ed il diritto di vietare a terzi – fermo restando il diritto di chi abbia dimostrato un preuso avente portata locale di continuare in tale preuso, nell’ambito di una sorta di “duopolio” – di usare un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità tra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

I marchi di cui costituiscono il cuore il nome comune dell’ingrediente principale usato per la preparazione dei prodotti seguito dal suffisso “osa”, non può ritenersi abbiano mera valenza descrittiva degli stessi. L’uso del suffisso “osa” evocativo del concetto di “golosità” e dunque della gradevolezza al gusto dei prodotti così denominati consente infatti di attribuire ai lemmi in questione una efficacia individualizzante sufficiente a rendere i marchi di cui costituiscono il cuore meritevoli di tutela (Il nucleo essenziale dei marchi per cui è causa è costituito dalle parole PISTACCHIOSA e MANDORLOSA per prodotti di pasticceria).

Considerata l’appartenenza dei prodotti contraddistinti dai marchi per cui è causa alla medesima categoria merceologica – l’identità fonetica del cuore dei marchi utilizzati dalle due società rende irrilevanti le differenze grafiche apportate, restando ininfluente il fatto che i marchi in questione siano annoverabili tra i marchi deboli in ragione dell’aderenza concettuale agli ingredienti base dei prodotti dagli stessi contraddistinti.

Il fatto che i prodotti abbiano una destinazione differente non è sufficiente a escludere il rischio di confusione atteso che il pubblico al quale sono destinati è costituito, in buona parte, da categorie di soggetti  che si sovrappongono ove si consideri che le due attività vengono spesso svolte contestualmente dagli stessi imprenditori (nella specie, i prodotti in questione erano destinati ad utilizzi diversi e tra loro infungibili, ovvero, da un lato, ai consumatori finali e ai laboratori di pasticceria, dall’altro, ai gelatai).

Se i marchi per cui è causa sono stati utilizzati nell’ultimo quinquennio per contraddistinguere prodotti diversi ma affini a quelli per i quali è stata effettuata la registrazione, non ricorre la causa di decadenza parziale per non uso rispetto a questi ultimi, atteso che si tratta di prodotti che rientrano nella medesima categoria merceologica, sicché sussiste l’uso effettivo nel settore.

27 Giugno 2018

Un accordo di “joint venture” che preveda la compravendita di partecipazioni di una società terza può essere configurato, in base al caso concreto, quale contratto contenente un preliminare di compravendita di quote

Un contratto c.d. “di joint venture” che contenga l’obbligazione delle parti rispettivamente di cedere e di acquistare delle partecipazioni di una società terza può essere qualificato, adottando i parametri interpretativi di cui agli artt. 1362, 1363 c.c., come contenente anche un contratto preliminare rafforzato di vendita di partecipazioni sociali.
Ai fini della quantificazione del danno conseguente alla mancata stipulazione di un contratto definitivo di compravendita di partecipazioni sociali, pari alla quota parte degli utili conseguiti dalla società c.d. “target” che l’’acquirente avrebbe potuto percepire in caso di tempestivo adempimento da parte del cedente, è necessario produrre in giudizio i bilanci della società relativi al periodo di riferimento.

20 Aprile 2018

Indebito uso e registrazione del marchio anteriore registrato altrui nel settore vitivinicolo

La valutazione sulla obiettiva confondibilità dei segni distintivi va compiuta in maniera unitaria e sintetica dal punto di vista dei consumatori che siano dotati di media intelligenza e diligenza e non può risolversi in un’indagine di fatto sul raffronto tra il numero dei consumatori effettivamente caduti in confusione e quelli che invece non lo sono, tenendo altresì in considerazione se i prodotti siano destinati al commercio all’ingrosso e al dettaglio, quindi (anche) al grande pubblico. [nel caso di specie ritiene il Tribunale che ai fini della sussistenza del requisito della confondibilità assuma rilievo determinante l’uso da parte della convenuta del nucleo essenziale del marchio registrato dalla società attrice, la parola AUGUSTALE, denominazione di un’antica moneta d’oro con l’effige dell’imperatore romano Augusto, che, oltre a non essere una parola di uso comune, non ha una funzione intrinsecamente descrittiva dei prodotti per distinguere i quali è stata utilizzata, i vini, ma è ad essi collegata in virtù di un accostamento di pura fantasia che le attribuisce originalità ed efficacia individualizzante. Non assume rilievo in senso contrario l’aggiunta – sulle etichette dell’impresa convenuta – del nome del vitigno indicativa della provenienza geografica del prodotto].

Ai fini della liquidazione equitativa del danno e, in particolare, dell’ammontare delle spese sostenute a causa della contraffazione, assumono rilievo le spese documentate sostenute per effettuare la ricerca sul marchio presso banche dati, prodromica alla diffida attraverso uno studio specializzato.

 

Azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di s.r.l.

All’amministratore di una s.r.l., che si sia reso responsabile di condotte illecite, può essere imputato non ogni effetto patrimoniale dannoso che la società sostenga di aver subito, ma solo quello che si ponga come conseguenza immediata e diretta della violazione degli obblighi incombenti sull’amministratore.

23 Gennaio 2018

Inadempimento del contratto di distribuzione cinematografica del film “Dracula” di Dario Argento e risarcimento del danno

In tema di risarcimento del danno derivante da inadempimento del contratto di distribuzione cinematografica, con riferimento al profilo del mancato guadagno, la liquidazione del danno va fatta in via necessariamente equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.

Trattandosi di debito di valore, la cui funzione è quella di ricostruire integralmente il patrimonio del danneggiato sia pure attraverso un somma di denaro per equivalente, va anche riconosciuto il c.d. lucro cessante, per compensare il danneggiato del mancato tempestivo godimento dell’equivalente in denaro del bene perduto dalla data dell’evento all’attualità.

Tale somma può essere liquidata con la tecnica degli interessi legali, devalutando l’importo dovuto alla data dell’evento e poi calcolando gli interessi legali sulla somma originaria rivalutata anno per anno in base agli indici annuali di rivalutazione.

1 Dicembre 2017

Conflitto di interessi ex art. 2475-ter c.c.; responsabilità degli amministratori ed onere della prova; risoluzione ex art. 1453 c.c. e risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c.

Ai fini del conflitto di interessi, ex art. 2475-ter c.c., quale causa di annullamento del contratto concluso dal rappresentante legale della società, è necessario che costui persegua interessi propri suoi personali (od anche di terzi) inconciliabili con quelli del rappresentato, così che, all’utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante per sé medesimo o per il terzo, segua o possa seguire il danno del rappresentato. L’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società ed il suo amministratore, ai fini dell’annullabilità del contratto, deve essere accertata [ LEGGI TUTTO ]

3 Novembre 2017

Liquidazione del danno da mancato guadagno relativo all’esercizio dell’attività commerciale

Risulta incoglibile la domanda di liquidazione del danno da mancato guadagno relativo all’esercizio dell’attività commerciale allorquando l’istante non abbia fornito alcun elemento idoneo a rendere possibile un giudizio anche solo probabilistico in ordine alle utilità economiche che egli avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata ex adverso adempiuta quale, a titolo di esempio, la redditività [ LEGGI TUTTO ]

3 Novembre 2017

Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci promossa da una procedura concorsuale: questioni preliminari e di merito

Il giudizio di accertamento di una condotta gestoria non corretta da parte degli amministratori di una società e di una violazione dei doveri di controllo spettanti ai sindaci non dà luogo ad una fattispecie di vero e proprio litisconsorzio necessario sostanziale, ma sussiste un rapporto di “dipendenza” [ LEGGI TUTTO ]

2 Novembre 2017

Responsabilità degli amministratori di s.r.l.

In ambito di s.r.l., l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere fatta valere anche dal singolo socio, purché egli agisca nell’interesse della società. [ LEGGI TUTTO ]

28 Settembre 2017

Danno derivante da atti di concorrenza sleale

In caso di accertamento della responsabilità per atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c., ai fini del calcolo del danno risarcibile occorre far riferimento alla riduzione degli utili e non a quella dei ricavi poichè ex art. 1223 c.c. il lucro cessante è costituito dal mancato utile netto della società causalmente ricollegabile all’attività dei concorrenti.