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Art. 2272 c.c.
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11 Febbraio 2017

Scioglimento di s.n.c.: legittimazione attiva e passiva

Legittimato attivo a chiedere lo scioglimento della s.n.c. è il socio o il creditore che vanti nei confronti della società medesima delle ragioni di credito o dirette (quali quelle del socio receduto che chieda la liquidazione della propria quota) o indirette (quali quelle del creditore del socio nelle specifiche ipotesi previste dalla legge). [ LEGGI TUTTO ]

8 Febbraio 2017

Inattività di s.a.s. e legittimazione alla presentazione del ricorso per la liquidazione della società

Ai sensi dell’art. 2275 c.c., può chiedersi al Presidente del Tribunale la nomina del liquidatore nel caso in cui una s.a.s. – che non ha mai in sostanza operato stante il disinteresse di tutti i soci – si trovi in una situazione di assoluta inerzia assimilabile [ LEGGI TUTTO ]

21 Novembre 2016

scioglimento di s.n.c. e nomina di un curatore speciale ex art. 78 ss. c.p.c.

Costituisce causa di scioglimento di un s.n.c. la sussistenza di una situazione di conflitto tra i soci idonea a determinare una gravissima paralisi gestionale nonchè l’impossibilità di arrivare a una compiuta formazione della volontà sociale, tale da [ LEGGI TUTTO ]

14 Novembre 2014

Società in nome collettivo e intento liquidatorio del socio per fatti concludenti

Il socio di una s.n.c. che abbia anche per fatti concludenti ingenerato negli altri soci e nei dipendenti la volontà di addivenire alla liquidazione della società, [ LEGGI TUTTO ]

22 Ottobre 2013

Estinzione di società di persone

L’art. 2275 prevede che laddove sia accertata dai soci l’esistenza di una causa di scioglimento della società ex art. 2272 c.c. , si dia ingresso alla liquidazione con nomina di un liquidatore da parte degli stessi soci o in loro vece da parte del presidente del tribunale, senza che la fase della liquidazione possa essere ab origine elusa con irrituale dichiarazione di estinzione della società da parte del tribunale.

16 Febbraio 2012

Scioglimento della società escluso in caso di conflitti tra soci che non incidono direttamente sulla gestione

Il conflitto tra soci di una società semplice derivante da “gravi inadempienze” di uno di essi, potendo essere rimosso mediante l’esclusione del socio inadempiente da parte degli altri ovvero attraverso il recesso per giusta causa del socio adempiente, non può configurare causa di scioglimento della società laddove, in fatto, l’attività economica sociale può proseguire regolarmente.