Art. 2372 c.c.
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Dissociazione tra potere gestorio e potere di rappresentanza nell’esercizio del diritto di voto
Il voto espresso in assemblea da una società-socia attraverso un soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza ma non in seguito ad una corretta formazione della volontà della società-socia è inefficace e tale resta se non interviene la ratifica da parte del dominus.
Nel caso di specie, il voto espresso in assemblea in nome e per conto di una società-socia dal presidente del consiglio di amministrazione della stessa che, pur dotato per statuto della rappresentanza generale, era tuttavia privo del potere gestorio mancando un’apposita delibera del consiglio di amministrazione rende il voto inidoneo a produrre l’effetto di concorrere alla formazione della volontà assembleare.
Tale vizio nella formazione della volontà sociale dell’ente socio produce come ulteriore conseguenza l’annullabilità della deliberazione assunta con l’apporto determinante del voto espresso in violazione della disciplina della rappresentanza.
Impugnativa di una delibera assembleare di società consortile: linee guida per i soci
I soci di società consortile che interpongono impugnazione avverso un deliberato assembleare di tale società devono, inter alia, tenere in considerazione che: (i) rispetto a quanto previsto, in via generale, dall’art. 2606 c.c., prevarranno e si applicheranno, anche sulla scorta di un prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, le norme relative alla disciplina tipica della forma societaria prescelta da tale società consortile, (ii) la qualità di socio, anche ai fini del rilascio di eventuali deleghe, potrà essere fatta valere unicamente per tabulas nonché facendo pieno riferimento a quanto risultante dal registro delle imprese, (iii) le disposizioni statutarie prevalgono sempre su quelle dell’atto costitutivo, (iv) l’esistenza di situazioni di conflitto d’interesse in capo ai soci non è da sola sufficiente a fondare l’annullamento di una delibera assembleare dovendo altresì essere provato un danno, anche solo potenziale, per la società, (v) i soci che non abbiano interamente versato i conferimenti ma che – allo stesso tempo – non siano stati costretti a farlo entro un determinato limite temporale potranno essere ammessi a partecipare alle decisioni assembleari, (vi) la sussistenza di eventuali requisiti di legge in capo ai soci andrà accertata alla data di adozione della delibera e (vii) eventuali abusi del potere della maggioranza in danno della minoranza potranno configurarsi soltanto laddove la delibera arrechi danno agli interessi di uno o più soci di minoranza in assenza di un concorrente interesse e della società con l’esclusivo intento della maggioranza di arrecare nocumento alla minoranza.
Invalidità delle delibere assembleari (di approvazione del bilancio): aspetti processuali e aspetti sostanziali
Con riferimento alle impugnazioni delle delibere assembleari di società di capitali, l’unico soggetto che deve essere e può essere convenuto in giudizio non è il socio, ma la società medesima, trattandosi [ LEGGI TUTTO ]
Sequestro penale successivo a pignoramento di quota di s.r.l. Quale il custode legittimato al voto?
Anche le delibere di bilancio possono essere oggetto di provvedimento di sospensione in quanto ai sensi dell’art. 2378 c.c. la sospensione può riguardare non solo quelle delibere che sono suscettibili di un’esecuzione in senso stretto, ma anche [ LEGGI TUTTO ]