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Art. 2381 c.c.
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21 Febbraio 2018

Azione di responsabilità verso gli amministratori e sindaci: il litisconsorzio è facoltativo

L’azione volta a far valere la responsabilità degli amministratori (e dei sindaci) non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo o alcuni di essi, senza che insorga l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido.

Anche in caso di fallimento di una s.r.l., il curatore ha la legittimazione a esercitare l’azione di responsabilità dei creditori sociali.

L’eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri, avendo costoro, al fine di potersene giovare, l’onere di farla esplicitamente propria e, quindi, di sollevarla tempestivamente.

L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c. c. promossa dal curatore fallimentare  è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 l. fall., derivante, “in primis“, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.

Il terzo che abbia partecipato alla realizzazione di una operazione dissennata e dissipatoria del patrimonio sociale risponde in solido con l’amministratore del danno derivato  ex art. 2043 c.c..

21 Novembre 2017

Invalidità della delibera assembleare di approvazione del bilancio redatto da c.d.a carente di poteri

Il vizio di un atto del procedimento di approvazione del bilancio, relativo a un’attribuzione non delegabile dagli amministratori ex art. 2381 co. 4 c.c., compromette anche la validità degli atti compiuti da organi diversi che confluiscono nel medesimo procedimento [ LEGGI TUTTO ]

16 Novembre 2017

Alcune questioni sulla “competenza” della sezione specializzata in materia di imprese e sull’applicabilità analogica dell’art. 2467 c.c. alla s.p.a.

La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia d’impresa e quelle ordinarie dello stesso ufficio giudiziario non implica l’insorgenza di una questione di competenza ma attiene alla mera ripartizione – amministrativa ed interna – degli affari, poiché ai sensi dell’art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 168 del 2003 ai giudici che appartengono a dette sezioni specializzate può essere demandata anche [ LEGGI TUTTO ]

4 Ottobre 2017

Decadenza del consiglio di amministrazione, nomina di amministrazione giudiziario e conseguenze sull’organizzazione sociale del procedimento ex art. 2409 c.c.

Quando un consiglio di amministrazione di una s.p.a. venga interamente revocato con conseguente nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c., tutti gli eventuali atti posti in essere dagli organi sociali revocati – come, ad esempio, la redazione e l’approvazione da parte degli amministratori dei progetti di bilancio e la loro sottoposizione a delibera assembleare – sono inefficaci [ LEGGI TUTTO ]

28 Settembre 2017

Differenza tra tutela inibitoria preventiva e tutela sospensiva successiva in materia di deliberazioni assembleari: irrilevanza del rischio di mutamento dell’assetto di controllo ai fini della tutela cautelare

È ammissibile la tutela cautelare della pretesa del socio allo svolgimento delle votazioni assembleari secondo la corretta lettura delle regole statutarie e della disciplina legale, in quanto tutela volta ad ovviare il periculum rappresentato [ LEGGI TUTTO ]

5 Giugno 2017

Azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. e comportamento negligente del socio

I presupposti dell’azione individuale esperibile ex art. 2395 c.c. da parte del singolo socio o del terzo che siano stati direttamente danneggiati dagli atti colposi o dolosi degli amministratori sono l’evento dannoso, il dolo o la colpa dell’amministratore, la diretta incidenza di tale evento sul patrimonio del socio o del terzo e la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta dell’amministratore e l’evento prodotto. Diversamente dall’azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.) e dall’azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), l’azione individuale del socio o del terzo postula una lesione di un diritto soggettivo che non sia conseguenza del depauperamento patrimoniale della società. Come indicato nella norma, l’utilizzo dell’avverbio “direttamente” delimita l’ambito di operatività dell’art. 2395 c.c. ai soli casi in cui il danno, conseguenza di atti colposi o dolosi degli amministratori, sia immediato e investa direttamente la sfera patrimoniale dei soggetti danneggiati, a nulla rilevando, invece, la sussistenza di un rapporto diretto tra la condotta degli amministratori e il soggetto leso.

La mancanza di un vincolo contrattuale tra amministratore e terzi che esercitano l’azione consente di qualificare tale fattispecie come responsabilità di natura extracontrattuale, che richiede al terzo danneggiato l’onere di provare la riferibilità dell’evento dannoso all’amministratore, nonché il dolo o la colpa di quest’ultimo e l’incidenza negativa di tale atto sul patrimonio personale.

[Nel caso di specie, la falsa rappresentazione della situazione contabile della società nel bilancio redatto da parte degli amministratori, seppur sia sintomo di scarsa diligenza nell’espletamento delle funzioni dell’organo gestorio, non è sufficiente per far valere la responsabilità risarcitoria di questi ultimi. Il socio o il terzo che agisce ex art. 2395 c.c. deve provare non soltanto la falsità del bilancio, ma anche l’idoneità del comportamento illecito degli amministratori a incidere negativamente sulla condotta del socio o del terzo.

La presenza del socio attore nel consiglio di amministrazione della società per il tramite di due consiglieri di sua nomina, nonché il voto favorevole da parte di quest’ultimo all’approvazione in sede assembleare dei singoli bilanci di esercizio, senza alcun rilievo sul loro contenuto, sono sintomatici di un comportamento negligente del socio che ha acquistato le azioni della società.

Al contrario, come argomenta codesto Tribunale, l’insussistenza di un equilibrio economico-finanziario della società doveva essere desunta dallo stesso socio che ha presentato azione di responsabilità, tramite una corretta lettura delle risultanze contabili, mentre le determinazioni  del socio di acquistare nuove azioni erano state assunte all’esito di una relazione sulla situazione patrimoniale di natura previsionale e non consuntiva. Inoltre, successivamente all’acquisizione della maggioranza delle azioni della società, la nomina da parte del socio attore di un nuovo consiglio di amministrazione, con lo scopo precipuo di rivalutare la situazione patrimoniale della società, mette in luce la consapevolezza del socio della diversità esistente tra la situazione economico-finanziaria espressa nella contabilità societaria e la situazione effettiva in cui risultava la società.]

 

11 Aprile 2017

Dimissioni dell’amministratore delegato per conflitti con il Cda e inadempimento verso la società

E’ qualificabile come inadempimento rilevante quello dell’amministratore delegato di una s.p.a. il quale, dopo aver stipulato un contratto di investimento con la medesima che prevede l’acquisto di partecipazioni sociali a fronte della nomina [ LEGGI TUTTO ]

16 Gennaio 2017

Revoca senza giusta causa delle deleghe ex art. 2381 c.c. e diritto dell’amministratore al risarcimento del danno

Nelle società di capitali – in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 2383 co. 3 c.c. – la revoca delle deleghe decisa dal consiglio di amministrazione ex art. 2381 co. 2 c.c. deve essere anch’essa assistita da giusta causa, sussistendo [ LEGGI TUTTO ]

31 Ottobre 2016

Responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative

La responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative non può oggi discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare in responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni [ LEGGI TUTTO ]

22 Luglio 2016

Diritto al risarcimento dei danni per revoca senza giusta causa della delega, esclusiva o condivisa, alla gestione di una società di capitali

In caso di revoca delle deleghe gestorie fiduciariamente ripartite intra collegium si è in presenza di un potere per sua natura puramente e semplicemente discrezionale, data l’assoluta fiduciarietà della delega e le ricadute in punto di responsabilità anche degli altri membri dell’organo delegante, tale per cui, fatti salvi i limiti [ LEGGI TUTTO ]