Art. 2393 c.c.
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Impugnazione della deliberazione di revoca delle deleghe assunta dall’organo amministrativo di una società cooperativa. Natura della domanda risarcitoria proposta nei confronti di un amministratore, già membro dell’organo amministrativo di una società incorporata.
È noto che, con la riforma del diritto societario, è stata introdotta una specifica regolamentazione dei rapporti fra consiglio di amministrazione e amministratori delegati (art. 2381 c.c.), in forza della quale la delega non spoglia il consiglio di amministrazione delle attribuzioni delegate, determinando solo una competenza concorrente fra i due organi. Il consiglio infatti [ LEGGI TUTTO ]
Società in house: requisiti e giurisdizione
La Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso la Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società “in house”, così dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici (così anche SS.UU 26283/13).
Azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. e decorrenza del termine di prescrizione
La norma dettata per le società per azioni dall’art. 2393 c.c., comma 4, c.c. deve essere letta in combinato disposto con la regola generale di cui all’art. 2395 c.c., secondo la quale la prescrizione, in ogni caso, “comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, cosicché, costituendo il danno un elemento della fattispecie produttiva del diritto al risarcimento e non potendo la società agire prima che il danno si sia prodotto, se ne deve concludere che l’azione sociale di responsabilità si prescrive nei cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica ovvero dal successivo momento in cui il danno si sia prodotto ed esteriorizzato.
Responsabilità degli amministratori di s.r.l.
In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex artt. 2393 e 2394, si applicano i principi comuni in materia di responsabilità contrattuale. Ne deriva che parte attrice, una volta individuata la fonte del proprio diritto, può limitarsi ad allegare l’inadempimento del convenuto, il quale dovrà per contro provare il proprio adempimento. Occorre, tuttavia, che l’inadempimento sia specificamente allegato, [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata esercitata dal curatore del fallimento
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell’art. 146 l. fall. R.D. n. 267/1942 è frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. ed ha carattere unitario ed inscindibile.
Azione di responsabilità del curatore fallimentare contro l’amministratore di SRL per atti di mala gestio
Azione di responsabilità verso il direttore generale e prova del danno concretamente patito
La responsabilità del direttore generale per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società attrice deve allegare le violazioni compiute, provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno.
In riferimento alla prova del danno prospettato dall’attore egli ha l’onere di individuare non solo gli specifici fatti costitutivi della responsabilità ma anche gli specifici danni che sono conseguiti agli addebiti, con l’indicazione del relativo criterio concretamente idoneo a quantificare il danno.
Violazioni dei doveri imposti dalla legge agli amministratori a tutela della conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e a garanzia dell’affidamento dei terzi creditori
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di un GEIE è soggetta alla clausola compromissoria contenuta nello statuto del gruppo
La controversia riguardante un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di un Gruppo Europeo di Interesse Economico ha ad oggetto diritti disponibili ed è soggetta alla clausola compromissoria contenuta nello statuto del gruppo. L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è compromettibile poiché non rientra tra le controversie in cui vengono in rilievo interessi generali della società di natura pubblicistica o nelle quali si lamenti la violazione di norme poste a tutela di interessi pubblici o ultra-individuali. Tale azione pur se posta a tutela di un interesse “collettivo”, concerne diritti patrimoniali disponibili all’interno di un rapporto di natura contrattuale ed è attribuita alla società a tutela di interessi che non superano i limiti della stessa compagine sociale e che, quindi, non investono interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto. [ LEGGI TUTTO ]
Legittimazione degli amministratori all’impugnativa e sospensione della deliberazione negativa di approvazione del bilancio
La legittimazione all’impugnazione di una deliberazione assembleare è attribuita agli amministratori non individualmente ma collegialmente sicché in caso di organo amministrativo pluripersonale è necessaria [ LEGGI TUTTO ]