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Art. 2407 c.c.
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16 Gennaio 2018

Valutazione equitativa e rivalutazione monetaria del danno arrecato dagli amministratori al patrimonio sociale quale debito di valore

Le mere irregolarità formali nella redazione del bilancio ovvero nella tenuta della documentazione contabile, anche se potenzialmente indiziarie di condotte censurabili, non costituiscono di per sé fonte di danno per la società, occorrendo sempre la verifica circa l’esistenza di un pregiudizio patrimoniale concretamente sofferto dalla società in conseguenza di tali condotte.

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15 Gennaio 2018

Accertamento della responsabilità dei sindaci in concorso con gli amministratori

Ai fini dell’accertamento della responsabilità dei sindaci, in concorso con gli amministratori nella causazione del dissesto della società, è sufficiente l’esistenza di una macroscopica violazione della legge da parte degli amministratori che si sia protratta nel tempo, non occorrendo, al contrario, l’individuazione di specifici comportamenti dei sindaci contrari ai loro doveri. In tale prospettiva, infatti, è sufficiente che questi ultimi non abbiano rilevato la lampante violazione della legge ovvero che ad essa non abbiano mai reagito [nel caso di specie, i sindaci non avevano rilevato la macroscopica violazione delle norme tributarie da parte dell’organo di amministrazione, né il sistema fraudolento finalizzato all’evasione fiscale per realizzare il quale la stessa società era stata creata].

 

1 Dicembre 2017

Responsabilità nel fallimento e decadenza sanzionatoria dei sindaci di s.r.l.

Perché possa imputarsi ai sindaci l’inadempimento degli obblighi di vigilanza ex art. 2407, co. 2, c.c. non occorre individuare specifici comportamenti che si pongano in violazione dello stesso, essendo sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, segnalando all’assemblea le irregolarità riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero ex art. 2409 c.c.

La decadenza sanzionatoria dei sindaci per ripetuta assenza ingiustificata alle sedute del Collegio sindacale e del Consiglio di amministrazione ex 2404 e 2405 c.c., richiedendo la verifica dell’insussistenza di una valida causa di giustificazione, non può operare senza un accertamento assembleare (salve spontanee dimissioni dei sindaci stessi). In ciò, essa si distingue dalla decadenza ordinaria ex art. 2399 c.c., che opera invece automaticamente.

20 Novembre 2017

Azione individuale del socio per il risarcimento del danno da investimento disinformato e del danno all’immagine (sulla prescrizione)

Il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all’altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. (Cfr. Cass. n. 11119/2013 e Cass. n. 24715/2015).

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3 Novembre 2017

Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci promossa da una procedura concorsuale: questioni preliminari e di merito

Il giudizio di accertamento di una condotta gestoria non corretta da parte degli amministratori di una società e di una violazione dei doveri di controllo spettanti ai sindaci non dà luogo ad una fattispecie di vero e proprio litisconsorzio necessario sostanziale, ma sussiste un rapporto di “dipendenza” [ LEGGI TUTTO ]

12 Ottobre 2017

Amministratori e sindaci di s.r.l.: azioni di responsabilità e operatività della polizza assicurativa

Anche nelle società a responsabilità limitata, il curatore subentra nella legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, per l’assorbente considerazione, a tacere di ogni più pregante argomento, che il nuovo testo dell’art. 146 l. fall. – come sostituito dall’art. 130 d.lg n. 5 del 2006 – , prevede [ LEGGI TUTTO ]

25 Luglio 2017

Legittimazione esclusiva del curatore fallimentare ad esercitare le azioni di responsabilità, sociale e dei creditori, nei confronti degli amministratori e dei sindaci

In caso di fallimento di società, la legittimazione ad esercitare le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci, spetta, in via esclusiva, al curatore fallimentare, e non soltanto quella c.d. sociale, per il ristoro di danni arrecati alla società, ma anche le cc.dd. azioni di massa, ovvero, quelle azioni finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica e avente carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo, siano essi i soci o i creditori sociali, ed al cui novero non appartiene l’azione risarcitoria individuale, la quale, analogamente a quella prevista dall’art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore. [ LEGGI TUTTO ]

13 Giugno 2017

Obbligo di accantonamento nel progetto di bilancio di esercizio di un fondo rischi in capo agli amministratori di società debitrice per crediti vantati da terzi

Il debito per il quale si deve provvedere all’accantonamento a fondo per rischi o oneri deve essere certo o probabile nella sua esistenza. Non si può pertanto ritenere che la sola pendenza di un procedimento civile avente ad oggetto l’accertamento del credito altrui [ LEGGI TUTTO ]

22 Maggio 2017

Responsabilità della banca per abusiva concessione del credito (legittimazione attiva e termini di prescrizione)

Il curatore fallimentare ha la legittimazione attiva a far valere in giudizio la responsabilità a titolo di concorso degli istituti di credito nella mala gestio degli amministratori, per avere le banche fornito lo strumento mediante il quale l’organo gestorio della società ha proseguito con modalità non conservative l’attività dopo la perdita del capitale sociale (art. 2486 c.c.) aggravandone il dissesto.

La prescrizione della responsabilità dell’istituto di credito per aver contribuito all’aggravamento del dissesto della società concedendole abusivamente del credito si interrompe ex art. 1310 c.c. là dove sia stato tempestivamente attivato un separato giudizio contro gli amministratori ed i sindaci della società, per farne valere la responsabilità ex artt. 2393, 2394, 2407 e/o 2043 c.c. in relazione ai danni sofferti dalla società fallita, anche per il ricorso ad
affidamenti e prestiti bancari.