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Art. 2437 ter c.c.
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6 Agosto 2020

Contestazione della stima dell’esperto in merito al valore di liquidazione delle azioni per esercizio del diritto di recesso

La relazione dell’esperto nominato dal Tribunale, avente ad oggetto la valutazione del valore di liquidazione delle azioni per le quali un socio esercita il diritto di recesso, è contestabile solo nel caso in cui giunga a risultati manifestamente iniqui o erronei.

È coerente con il disposto dell’articolo 2437 ter comma 2 c.c., il metodo di valutazione che si fonda sul rapporto Enterprise Value e margine operativo lordo dato che, prendendo in esame la consistenza patrimoniale e reddituale della società, non si discosta dai criteri civilistici di valutazione della società di capitale previsti dalla medesima norma.

La regola della necessaria contestualità tra contestazione del valore di liquidazione e dichiarazione di recesso non si applica in via analogica a casi diversi dal recesso

Il termine di cui all’art. 2437 bis, co. 1, c.c. riguarda espressamente l’esercizio del recesso e non la contestazione del valore di liquidazione in casi diversi dal recesso: la previsione di un breve termine di decadenza anche per la contestazione, quando disgiunta dal recesso, non può quindi essere introdotta in via interpretativa.

15 Gennaio 2020

Recesso da Cassa Depositi e Prestiti e determinazione del valore della quota di liquidazione

Anche a voler riconoscere alla Cassa natura di società a partecipazione pubblica di diritto singolare, costituita per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse, e la conseguente possibilità di derogare, per legge, alle specifiche disposizioni di diritto comune dettate dal codice civile per il tipo sociale prescelto, non deve ritenersi legittima una deroga ai principi generali previsti per il recesso dei soci di società per azioni. Le disposizioni statutarie, originarie o intervenute per modifiche successive, infatti, ancorché, nel primo caso, adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si risolvono pur sempre nell’esercizio dell’autonomia negoziale attribuita ai soci dall’ordinamento nei limiti dallo stesso individuati, e l’eventuale superamento di tali limiti, salva la valutazione di legittimità costituzionale, potrebbe essere disposto solo da fonti normative di rango primario, alle quali le norme di rango secondario possono dare attuazione nell’ambito del perimetro individuato dalle prime.

Ne discende che la clausola statutaria che prevede che la quota del socio receduto sia valutata con riguardo al suo valore nominale, anziché con riguardo al suo valore effettivo, non potrebbe che essere considerata invalida, se ad essa dovesse attribuirsi portata derogatoria dei principi sanciti dall’art. 2437 ter c.c.

Neppure per le ipotesi di recesso esercitato al di fuori delle ipotesi legali è consentito derogare ai criteri previsti dalla norma appena citata. In fatti si deve rilevare che la nullità della clausola statutaria che deroga ai principi previsti nell’art. 2437 ter c.c. deriva dalla contrarietà della previsione statutaria alle norme imperative contenute in tale articolo, indipendentemente dalla contrarietà o meno della previsione statutaria alla norma imperativa contenuta nell’art. 2437 c.c., che vieta ogni patto volto ad escludere o a rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso con esclusivo riferimento alle ipotesi di recesso legale previste dal primo comma dello stesso articolo, e che l’art. 2473 ter c.c. non reca alcuna distinzione fra cause di recesso legali e cause di recesso statutarie al fine di dettare diversi criteri di liquidazione della quota del socio receduto.

 

15 Gennaio 2020

Criteri di determinazione del valore di liquidazione da recesso e società di diritto speciale. Il caso CDP

La natura di società di diritto speciale, avente fonte legale, di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. non è di per sé sola sufficiente – in mancanza di una espressa deroga prevista dalla legge – a giustificare una disciplina statutaria che, in punto di criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso, sia contraria ai limiti imperativi posti dall’art. 2437-ter, c. 4, c.c. e cioè che prescriva una valutazione del tutto avulsa dal valore “reale” delle azioni, che non indichi quindi “elementi dell’attivo o del passivo” o comunque “elementi suscettibili di valutazione patrimoniale” sulla base dei quale operare la determinazione bensì assuma come parametro il solo valore nominale delle azioni.
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Codice RG 43714 2013
5 Giugno 2019

La determinazione del valore di liquidazione delle azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, affidata all’esperto nominato dal Tribunale, è rimessa all’equo apprezzamento del terzo

Il terzo arbitratore, a meno che le parti si siano affidate al suo «mero arbitrio» deve procedere con equo apprezzamento alla determinazione della prestazione, adottando cioè un criterio di valutazione ispirato all’equità contrattuale, che in questo caso svolge una funzione di ricerca in via preventiva dell’equilibrio mercantile tra prestazioni contrapposte e di perequazione degli interessi economici in gioco. Pertanto l’equo apprezzamento si risolve in valutazioni che, pur ammettendo un certo margine di soggettività, sono ancorate a criteri obbiettivi, desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto si iscrive, in quanto tali suscettibili di dare luogo ad un controllo in sede giudiziale circa la loro applicazione nel caso in cui la determinazione dell’arbitro sia viziata da iniquità o erroneità manifesta, il che si verifica quando sia ravvisabile una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte, determinate attraverso l’attività dell’arbitratore.

Riscatto e termini di decadenza

L’art. 2437-sexies c.c. si limita ad operare un rinvio alla disciplina di cui agli artt. 2437-ter e 2437 quater c.c. relativi alla determinazione del valore delle azioni e all’iter di liquidazione, restando, invece, escluso il richiamo, operato a sua volta in via indiretta, dall’art. 2437-ter comma 6 c.c. ai relativi termini di decadenza ex art. 2437-bis comma 1 c.c. sia per l’esercizio del diritto di recesso, sia per la contestazione della valorizzazione delle azioni.

Tale esclusione risponde alla differente prospettiva della società a fronte dell’esercizio del recesso da parte di un socio e di quella della società a fronte dell’esercizio da parte di se stessa del riscatto delle azioni. Nel primo caso, infatti, vi è una chiara posizione di soggezione della società rispetto all’esercizio del diritto potestativo del socio e correlativamente un’esigenza di celerità e di rapida stabilizzazione degli assetti societari. Nel secondo caso, invece, la società ha tutto l’agio di decidere i tempi del riscatto.

12 Febbraio 2018

Contestazione del valore di liquidazione delle azioni del socio recedente

In caso di contestazione del valore di liquidazione delle azioni  determinato ai sensi dell’art. 2437-ter co. 2 c.c., l’art. 2437-ter co. 6 c.c. rimette la determinazione del valore ad un esperto nominato dal tribunale e richiama espressamente l’art. 1349 co. 1 c.c., secondo cui [ LEGGI TUTTO ]

20 Novembre 2017

Varie questioni in materia di diritto di riscatto delle azioni da parte della S.p.A.

Nel caso di esercizio del diritto di riscatto di alcune azioni da parte di una s.p.a. e di successivo inserimento di una clausola compromissoria nello statuto della stessa, la clausola introdotta, in quanto negozio giuridico pattizio di deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, non si applica in relazione alle controversie tra la società e i soci riscattati. [ LEGGI TUTTO ]

24 Novembre 2015

Natura contenziosa della impugnazione della valutazione della quota del socio receduto

Non rientra nella volontaria giurisdizione e non può essere proposta con ricorso, in luogo di un atto di citazione introduttivo di un procedimento contenzioso, la domanda avente ad oggetto l’impugnazione per manifesta iniquità o erroneità ai sensi dell’art. 1349 c.c. della valutazione della quota del socio recedente effettuata dal perito stimatore nominato dal tribunale.