Art. 2447 c.c.
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Sostituzione delle delibere impugnate ex art. 2378, co. 8, c.c.
Deve ritenersi cessata la materia del contendere una volta che sia intervenuto il superamento e l’espressa sostituzione ex art. 2377, co. 8, c.c., delle delibere originariamente impugnate aventi ad oggetto l’approvazione del bilancio [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. e comportamento negligente del socio
I presupposti dell’azione individuale esperibile ex art. 2395 c.c. da parte del singolo socio o del terzo che siano stati direttamente danneggiati dagli atti colposi o dolosi degli amministratori sono l’evento dannoso, il dolo o la colpa dell’amministratore, la diretta incidenza di tale evento sul patrimonio del socio o del terzo e la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta dell’amministratore e l’evento prodotto. Diversamente dall’azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.) e dall’azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), l’azione individuale del socio o del terzo postula una lesione di un diritto soggettivo che non sia conseguenza del depauperamento patrimoniale della società. Come indicato nella norma, l’utilizzo dell’avverbio “direttamente” delimita l’ambito di operatività dell’art. 2395 c.c. ai soli casi in cui il danno, conseguenza di atti colposi o dolosi degli amministratori, sia immediato e investa direttamente la sfera patrimoniale dei soggetti danneggiati, a nulla rilevando, invece, la sussistenza di un rapporto diretto tra la condotta degli amministratori e il soggetto leso.
La mancanza di un vincolo contrattuale tra amministratore e terzi che esercitano l’azione consente di qualificare tale fattispecie come responsabilità di natura extracontrattuale, che richiede al terzo danneggiato l’onere di provare la riferibilità dell’evento dannoso all’amministratore, nonché il dolo o la colpa di quest’ultimo e l’incidenza negativa di tale atto sul patrimonio personale.
[Nel caso di specie, la falsa rappresentazione della situazione contabile della società nel bilancio redatto da parte degli amministratori, seppur sia sintomo di scarsa diligenza nell’espletamento delle funzioni dell’organo gestorio, non è sufficiente per far valere la responsabilità risarcitoria di questi ultimi. Il socio o il terzo che agisce ex art. 2395 c.c. deve provare non soltanto la falsità del bilancio, ma anche l’idoneità del comportamento illecito degli amministratori a incidere negativamente sulla condotta del socio o del terzo.
La presenza del socio attore nel consiglio di amministrazione della società per il tramite di due consiglieri di sua nomina, nonché il voto favorevole da parte di quest’ultimo all’approvazione in sede assembleare dei singoli bilanci di esercizio, senza alcun rilievo sul loro contenuto, sono sintomatici di un comportamento negligente del socio che ha acquistato le azioni della società.
Al contrario, come argomenta codesto Tribunale, l’insussistenza di un equilibrio economico-finanziario della società doveva essere desunta dallo stesso socio che ha presentato azione di responsabilità, tramite una corretta lettura delle risultanze contabili, mentre le determinazioni del socio di acquistare nuove azioni erano state assunte all’esito di una relazione sulla situazione patrimoniale di natura previsionale e non consuntiva. Inoltre, successivamente all’acquisizione della maggioranza delle azioni della società, la nomina da parte del socio attore di un nuovo consiglio di amministrazione, con lo scopo precipuo di rivalutare la situazione patrimoniale della società, mette in luce la consapevolezza del socio della diversità esistente tra la situazione economico-finanziaria espressa nella contabilità societaria e la situazione effettiva in cui risultava la società.]
Illegittima prosecuzione dell’attività caratteristica e assorbimento degli addebiti riguardanti operazioni straordinarie manifestamente arbitrarie poste in essere dopo la perdita del capitale. Criteri di liquidazione del danno e di riparto delle quote interne di responsabilità
L’azione di responsabilità in astratto proponibile dalla procedura fallimentare nei confronti degli amministratori e dei sindaci può articolarsi in una duplice tipologia di causae petendi: da una parte, la formulazione di addebiti specifici, ad esempio l’avventatezza [ LEGGI TUTTO ]
Impossibilità giuridica della delibera assembleare che pone a carico dei soci la copertura delle perdite
L’assemblea dei soci non ha alcun potere di imporre ai soci il ripianamento dell’esposizione debitoria della società, potendo esclusivamente deliberare una riduzione del capitale ed il suo contestuale aumento. Detto potere [ LEGGI TUTTO ]
Azzeramento e ricostituzione del capitale sociale e legittimazione all’impugnazione della delibera assembleare
Colui il quale abbia perso la qualità di socio non avendo sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione ad esperire l’azione di accertamento della nullità della delibera assembleare adottata ex art. 2447 c.c..
responsabilità di amministratori e sindaci per condotte distrattive e per l’illecita prosecuzione dell’attività in presenza di una causa di scioglimento
Se l’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie, verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; una volta effettuata la scelta nell’ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell’azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l’onere della prova e l’ammontare dei danni risarcibili.
Il termine di prescrizione dell’azione sociale di responsabilità decorre, sia per gli amministratori che per i sindaci, dalla data di cessazione dalla carica.
Azione di responsabilità del curatore fallimentare: debiti maturati in capo alla società successivamente alla perdita del capitale sociale e danno risarcibile
E’ manifestamente incongruente, in logica e in diritto, la pretesa di ricondurre alla violazione dei limiti gestori di cui all’art. 2486 c.c. un danno risarcibile commisurato all’entità di “debiti” maturati in capo alla società [ LEGGI TUTTO ]
Rinunzia al rimborso di prestito obbligazionario sottoscritto dal socio a fini di versamento a fondo perduto
Il socio di maggioranza che abbia approvato una delibera di modifica del prestito obbligazionario (con anticipo del diritto al rimborso), tale da consentirgli la compensazione del proprio credito al rimborso con il credito della società per i conferimenti [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli organi di gestione e controllo di s.p.a. per violazione del divieto di compiere nuove operazioni ex art. 2449 c.c. (previgente) in presenza di una causa di scioglimento: onere della prova e quantificazione del danno risarcibile
La valutazione della violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni previsto dal previgente art. 2449 c.c. a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, analogamente a quanto è oggi a dirsi con riguardo al dovere di gestire la società [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c., nullità della citazione e riflessi in tema di prescrizione, responsabilità per omesso controllo.
La nullità della citazione ex art. 164 co. 4 c.p.c., avendo come presupposto l’indeterminatezza dei fatti contestati, esclude la salvezza de “gli effetti sostanziali e processuali” della domanda, invece prevista per la diversa fattispecie di cui all’art. 164 co. 1 c.p.c. [ LEGGI TUTTO ]