Art. 2467 c.c.
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Finanziamenti dei soci, conferimenti in conto capitale e legittimazione ad agire per azioni in comproprietà
La domanda giudiziale congiuntamente proposta dai coeredi di un socio volta alla restituzione di un finanziamento soci non necessita della previa nomina di un rappresentante comune degli azionisti, non potendosi realisticamente ipotizzarsi il rischio di un esercizio disgiunto del diritto patrimoniale connesso a tale titolarità. [ LEGGI TUTTO ]
Risoluzione consensuale dell’atto di cessione di quote: nulla la clausola che prevede l’obbligo di rimborso dei finanziamenti soci utilizzati a copertura delle perdite
Nullità della clausola che prevede il rimborso al socio dei finanziamenti soci utilizzati per ripianare le perdite sociali
La clausola con la quale la società cessionaria di una quota di partecipazione in una terza società si impegna a retrocedere la predetta quota alla società cedente nonché socia della terza società, a fronte della restituzione del corrispettivo pagato, deve intendersi nulla nella parte in cui prevede che la società cessionaria sia anche tenuta a rimborsare alla società cedente la quota parte dei finanziamenti soci erogati da quest’ultima per ripianare le perdite della terza società. In particolare, l’obbligazione della società cessionaria è nulla o per mancanza di causa, in quanto nel momento in cui la società cedente rientra nella titolarità della quota ceduta riceve (pro-parte) – proprio in quanto incorporati nella partecipazione sociale già al momento dell’utilizzo a copertura delle perdite – i finanziamenti appunto utilizzati a tale scopo; oppure è nulla per mancanza dell’oggetto, in quanto reca una prestazione giuridicamente impossibile, cioè appunto la restituzione al socio di una porzione del capitale sociale, in quanto il rimborso dedotto come prestazione ha ad oggetto finanziamenti utilizzati per il ripianamento delle perdite in sede di ricostituzione del capitale e suppone che questi finanziamenti vengano restituiti dalla società ai soci.
Aumento di capitale a mezzo compensazione con crediti derivanti da finanziamenti soci
Deve ritenersi coerente con la ratio della regola della postergazione la sottoscrizione di un aumento di capitale a mezzo compensazione con crediti derivanti da finanziamenti soci soggetti alle disposizioni degli artt. 2467 e 2497-quiquies c.c.
Interpretazione di clausola che sancisce l’impegno al rimborso rateale di un finanziamento soci “salvo imprevisti e/o difficoltà economiche improvvise ed inaspettate”. Cessione della partecipazione e divieto di concorrenza.
La clausola che prevede l’impegno della società a rimborsare il finanziamento soci, facendo salvi imprevisti e/o difficoltà economiche improvvise ed inaspettate – contenendo il riconoscimento del debito ed essendo il testo ambiguo – non può essere interpretata nel senso che [ LEGGI TUTTO ]
Estendibilità alle s.p.a. dell’art. 2476 c.c. dettato in tema di s.r.l.
L’art. 2467 c.c. esprime un principio generale – la postergazione dei finanziamenti dei soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori – che, seppur esplicitato solo per le s.r.l., è applicabile anche alle s.p.a.. Per fare ciò, tuttavia, non basta dimostrare che il numero dei soci della s.p.a., alla quale si vorrebbe estendere il suddetto principio, è esiguo: al contrario, occorre verificare se la s.p.a. a base ristretta “replichi” in qualche modo la conformazione tipica della s.r.l. (per esempio, prevedendo la possibilità per il socio di apprezzare compiutamente la situazione di adeguata o meno capitalizzazione della società).
Valore di avviamento commerciale e natura dei versamenti effettuati dal socio
La prova del valore della quota di liquidazione del socio escluso in una società di persone grava sul socio richiedente in conformità al principio generale per cui ogni qualvolta un soggetto agisce in giudizio
per far valere un diritto di credito ha l’onere [ LEGGI TUTTO ]
Invalidità di delibera assembleare che esclude la restituzione integrale di finanziamenti soci
L’istituto del finanziamento erogato dal socio in favore della società soggiace alla regola della postergazione (art. 2467 c.c.), finalizzata ad impedire la traslazione del rischio d’impresa sui creditori sociali allorquando il socio che -conoscendo o potendo conoscere lo stato di crisi finanziaria della società- sostenga comunque la stessa con mezzi non adeguati e, quindi, non con conferimenti, ma con ulteriore indebitamento della società, che, a sua volta, aggrava lo squilibrio patrimoniale. Tale meccanismo di momentanea indisponibilità opera tuttavia solo al ricorrere di presupposti individuati dalla norma, ossia: – un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto; – una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. [ LEGGI TUTTO ]
Qualificazione degli apporti dei soci e postergazione
Sono indici della natura di finanziamento (e non di versamento in conto capitale), il nomen iuris usato dalle parti, le indicazioni che si ricavano dal bilancio, la previsione di interessi e la destinazione delle somme ottenute a uno scopo preciso e temporaneo.
Le condizioni per la postergazione dei finanziamenti devono essere valutate al momento di concessione del finanziamento stesso, e non al momento del rimborso.
Responsabilità nel fallimento e decadenza sanzionatoria dei sindaci di s.r.l.
Perché possa imputarsi ai sindaci l’inadempimento degli obblighi di vigilanza ex art. 2407, co. 2, c.c. non occorre individuare specifici comportamenti che si pongano in violazione dello stesso, essendo sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, segnalando all’assemblea le irregolarità riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero ex art. 2409 c.c.
La decadenza sanzionatoria dei sindaci per ripetuta assenza ingiustificata alle sedute del Collegio sindacale e del Consiglio di amministrazione ex 2404 e 2405 c.c., richiedendo la verifica dell’insussistenza di una valida causa di giustificazione, non può operare senza un accertamento assembleare (salve spontanee dimissioni dei sindaci stessi). In ciò, essa si distingue dalla decadenza ordinaria ex art. 2399 c.c., che opera invece automaticamente.