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Art. 2467 c.c.
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5 Febbraio 2020

Finanziamenti soci e rimborso preferenziale a danno dei creditori sociali

Allorché risulti provato che il ricorso da parte della società ad un finanziamento da parte di soci sia stato dovuto alla necessità di porre rimedio ad una situazione di perdurante crisi finanziaria, il danno di cui il curatore fallimentare, esercitando azione ai sensi dell’art. 146 L.F., chiede che la società sia reintegrata è direttamente ascrivibile al comportamento dell’amministratore che, avendo operato un rimborso (anche parziale) del finanziamento-soci, in spregio del divieto di cui all’art. 2467 c.c. e nella piena consapevolezza della crisi finanziaria in cui la società versava, sia contravvenuto ai doveri impostigli dagli artt. 2392 e 2394 c.c.

5 Febbraio 2020

I presupposti della postergazione ex art. 2467 c.c.

I presupposti di postergazione ex art. 2467 c.c. sono individuati dalla norma nell’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio e in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, in situazioni cioè di rischio di insolvenza che possono manifestarsi sia in fase di start up se la società è sottocapitalizzata (proprio perché i soci hanno preferito finanziarla anziché conferire capitale di rischio) e quindi v’è il pericolo che il rischio di impresa sia trasferito sui terzi creditori, sia in seguito, quando a fronte di perdite i soci, anziché conferire capitale come sarebbe ragionevole, effettuino finanziamenti, aumentando l’indebitamento e concorrendo, quindi, con i creditori terzi (su cui verrebbe trasferito il rischio di impresa in situazione di “crisi”).
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28 Gennaio 2020

Responsabilità solidale del socio di s.r.l. e irrilevanza del momento del rimborso dei finanziamenti soci

Ai fini della configurabilità della responsabilità solidale con gli amministratori del socio di s.r.l., l’art. 2476, co. 8, c.c. richiede la prova della intenzionalità nella decisione o nella autorizzazione dello specifico atto dannoso, ovvero qualcosa di più della mera conoscenza o conoscibilità dell’atto fonte di danno. Ciò implica una diretta (dolosa) partecipazione, non solo consapevole ma anche attiva, ovvero una vera e propria ingerenza da parte del socio (anche per un singolo atto) nel potere gestorio, altrimenti prerogativa esclusiva dell’organo amministrativo.

L’art. 2467 c.c. individua i finanziamenti dei soci, postergati nel rimborso, in quelli concessi in un momento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto. Non rileva il momento del rimborso, fuori dal caso previsto dal primo comma della norma citata [vecchio testo] (ossia che se avvenuto nell’anno anteriore al fallimento deve essere restituito). La citata disposizione, infatti, regola i finanziamenti furono stanziati in un momento in cui sarebbe stato coerente, piuttosto, aspettarsi un conferimento di capitale di rischio.

18 Novembre 2019

Qualificazione dei versamenti dei soci in favore della società

I versamenti che i soci effettuano in favore della società possono avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo della società di restituire entro un dato termine la somma ricevuta, oppure a titolo di versamento, che confluisce in un’apposita riserva “in conto capitale” e non è quindi iscritto tra i debiti. Tale secondo tipo di contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non al momento dello scioglimento della società, nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio id liquidazione e comunque successivamente al soddisfacimento dei creditori sociali, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito. La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che si sono sottesi. è stato peraltro precisato che ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la chiave di lettura della qualificazione debba essere ricavata nella terminologia adottata nel bilancio: infatti questo è soggetto all’approvazione dei soci e le qualificazioni che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio diventano determinanti per stabilire se si tratta di finanziamento o di conferimento (Cass. Civile, sez. I, 23/03/2017 n. 7471).

8 Novembre 2019

Sul rimborso del finanziamento concesso alla società in crisi dal socio-amministratore

In un giudizio avente ad oggetto la responsabilità risarcitoria dell’amministratore-socio di una S.r.l., nei confronti della massa dei creditori, costituisce fonte di responsabilità per violazione dei doveri di diligenza il preventivo rimborso dei finanziamenti concessi dallo stesso amministratore in violazione del disposto dell’art.2467 c.c., che impone la postergazione del rimborso dei finanziamenti rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

 

5 Novembre 2019

Cessione quote sociali e annullamento del contratto per dolo e violenza morale

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la cessione delle quote sociali è inammissibile l’intervento della società (con autonoma comparsa o inserendosi nell’atto di citazione proposto dall’ingiunta), estranea al procedimento monitorio e al rapporto sostanziale, volto a far valere domande (di restituzione e di risarcimento per effetto di operazioni senza causa o con causa invalida compiute dall’amministratore) non connesse a quelle del giudizio in cui sono state introdotte.

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12 Settembre 2019

Postergazione del finanziamento del socio

L’eccezione di postergazione del finanziamento del socio ex art. 2467 c.c. non è ammissibile se non supportata da adeguate allegazioni e/o da riscontri probatori, risultando insufficiente il generico richiamo alle difficoltà finanziarie in cui versa la società.

Al contrario, ai fini dell’applicazione della disciplina della postergazione, debbono ricorrere i presupposti oggettivi, alternativi tra loro, contemplati dall’art. 2467 c.2 c.c., e cioè che il prestito sia stato effettuato in un momento in cui risultava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, o in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Operatività della postergazione dei finanziamenti soci durante societate e prescrizione dell’azione ex art. 2394 c.c.

La ratio del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall’art. 2467 c.c. per le società a responsabilità limitata consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società chiuse, determinati dalla convenienza per i soci di ridurre l’esposizione al rischio d’impresa, ponendo i capitali a disposizione dell’ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento.

Il credito del socio, in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale, la quale non opera una riqualificazione del prestito da finanziamento a conferimento con esclusione del diritto al rimborso, ma incide sull’ordine di soddisfazione dei crediti.

La postergazione opera come una condizione legale integrativa del regolamento negoziale circa il rimborso, la quale statuisce l’inesigibilità del credito in presenza di una delle situazioni previste dal secondo comma dell’art. 2467 c.c., con un impedimento (temporaneo) alla restituzione della somma mutuata sino a quando non sia superata la situazione descritta dalla norma.

La postergazione disposta dall’artt. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma.

La società e, per essa, l’organo amministrativo può, ed anzi deve, rifiutare il rimborso del prestito sino a quando non siano venute meno le condizioni di cui all’art. 2467 c.c. Pertanto, il rimborso dei crediti in violazione dell’obbligo di postergazione integra la responsabilità degli amministratori che lo abbiano posto in essere.

Per verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2467, co. 2, c.c., si può far riferimento ai parametri previsti dall’art. 2412 c.c. in tema di limiti all’emissione di obbligazioni (ove si prevede il divieto di emissione di obbligazioni per importo superiore al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato), considerato che, ai fini della verifica da compiere, assume rilievo anche il tipo di indebitamento, che è un indebitamento a breve termine, dunque destinato non già a finanziare investimenti, ma a pagare spese correnti.

L’azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. compendia in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., con conseguente possibilità per il curatore di cumulare i vantaggi di entrambe le azioni sul piano del riparto dell’onere della prova, del regime della prescrizione (artt. 2393, co. 4; 2941, n. 7; 2949; 2394, co. 2, c.c.) e dei limiti al risarcimento (art. 1225 c.c.) ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali. In tema di prescrizione dell’azione ex art. 2394 c.c., se è vero che il momento in cui si esteriorizza l’insufficienza del patrimonio non coincide (necessariamente) con il determinarsi dello stato d’insolvenza – rispetto al quale può essere anteriore, perché, ad esempio, emergente da un bilancio depositato, ovvero posteriore, perché, ad esempio, accertato dagli organi fallimentari nel corso delle operazioni di valutazione dell’eventuale attivo o all’esito delle rettifiche delle voci bilancio risultate false –, vi è però una presunzione iuris tantum di coincidenza tra i due momenti e sarà onere dell’amministratore convenuto provare l’anteriorità del primo rispetto al secondo.

La circostanza che la documentazione conservata agli atti di una società non sia conforme alle prescrizioni di legge, per un verso, può costituire essa stessa un motivo di responsabilità per gli amministratori a carico dei quali sono posti gli obblighi legali di tenuta di dette scritture (sempre che ne sia derivato un danno per la società medesima, per i creditori sociali o per i terzi); per altro verso, non implica certo che i dati ivi riportati siano, necessariamente e a priori, da considerare inutilizzabili al fine di ricostruire, nei limiti del possibile, l’andamento degli affari sociali: specie quando ciò occorra proprio per valutare i concreti effetti dell’operato di quei medesimi amministratori cui sia imputata non solo la scorretta tenuta della contabilità e dei libri sociali, ma anche di aver compiuto operazioni illegittime in danno della società.

19 Luglio 2019

Patto parasociale: gli effetti sulla società delle pattuizioni stipulate in suo favore ai sensi dell’art. 1411 c.c.

Il patto parasociale in forza del quale un socio si impegna verso gli altri a rinunciare al rimborso di un finanziamento soci e a eseguire delle prestazioni a beneficio della società deve essere qualificato nei termini del contratto a favore di terzi ex 1411 c.c. Ne consegue che la società terza beneficiaria, che con la domanda giudiziale manifesti – anche implicitamente – la volontà di volerne profittare, acquista il diritto alle prestazioni stipulate in suo favore.

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3 Luglio 2019

Clausola compromissoria per le controversie inerenti ai crediti del socio verso la società

La domanda di un socio-amministratore di una S.r.l. diretta a far valere un credito nei confronti della stessa società deve essere instaurata dinanzi all'”arbitro nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società” laddove lo statuto della società riconosca – tramite clausola compromissoria – la competenza dell’arbitro come sopra individuato per tutte le controversie sorte tra socio e società aventi ad oggetto diritti disponibili. [ LEGGI TUTTO ]