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Art. 2473 c.c.
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28 Giugno 2019

Nella s.r.l. la durata particolarmente lunga non può essere equiparata a una durata a tempo indeterminato

In una società a responsabilità limitata la previsione statutaria di una durata, anche se particolarmente lunga ed eccedente la durata media della vita umana, preclude l’assimilazione alla fattispecie della società contratta [ LEGGI TUTTO ]

8 Maggio 2019

Rinuncia al diritto di opzione relativo ad aumento di capitale e liquidazione della partecipazione sociale: interpretazione degli accordi tra soci

L’accordo fra soci che abbia ad oggetto la rinuncia al diritto di opzione contro il pagamento di un prezzo ha pacificamente natura negoziale e pertanto il giudice deve attenersi ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. nell’interpretare detto accordo al fine di stabilire se la causa del pagamento del prezzo sia da ravvisarsi nella rinuncia al diritto di opzione e non alla liquidazione della quota in esito all’esercizio del diritto di recesso (come l’intitolazione del contratto suggeriva).

17 Aprile 2019

L’accertamento della natura manifesta dell’errore nella determinazione del valore delle quote societarie ai sensi dell’art. 2473 terzo comma c.c.

L’accertamento della natura manifesta dell’errore segue criteri differenti a seconda che l’art. 1349 c.c. trovi applicazione nel suo ambito naturale, ovvero la determinazione dell’oggetto del contratto, o nel diverso caso previsto dall’art. 2473 c.c.. Mentre nella materia contrattuale, nella determinazione dell’oggetto del contratto l’arbitratore può procedere ad una valutazione discrezionale e fondare il suo apprezzamento sul criterio dell’equità mercantile, nel caso di cui all’art. 2473 terzo comma c.c. relativo alla stima del valore della quota , l’erroneità o meno della valutazione dell’esperto nominato dal Tribunale [ LEGGI TUTTO ]

8 Febbraio 2019

L’esercizio del diritto di recesso del socio ex art. 2473 c.c.

Qualora sorga tra il socio e la società contestazione sulla validità ed efficacia della dichiarazione di recesso, è corretta l’introduzione di un giudizio di accertamento con il mezzo dell’atto di citazione, dovendosi invero ritenere che il ricorso all’arbitratore, di cui al secondo capoverso del terzo comma dell’art. 2473 c.c., sia ipotizzabile solo nel caso di mero disaccordo sul quantum.

Deve essere considerata assimilabile ai fini dell’art. 2473 c.c. all’ipotesi di una società costituita a tempo indeterminato quella di una durata della società che ecceda la vita media di una persona, tenuto conto dell’età anagrafica di tutti i soci o anche di uno solo e, in particolare, di quello interessato al recesso (nella specie si trattava di una società con durata fissata al 2050). Nei suddetti casi, è consentita la libertà di recesso ad nutum con il solo onere del preavviso da parte del socio.

Il diritto di recesso può essere disciplinato dall’atto costitutivo o dallo statuto ma questi ultimi non possono escluderlo né possono prevedere limitazioni allo stesso.

La regolamentazione delle modalità e dei termini per l’esercizio del diritto di recesso è lasciata all’autonomia statutaria. Nel caso in cui lo statuto non preveda nulla sul punto, si può fare riferimento all’art. 2437 bis c.c., in base al quale il diritto di recesso può essere esercitato tramite raccomandata o altro mezzo di comunicazione che esprima la volontà del socio.

26 Novembre 2018

Dal valore di rimborso della partecipazione del socio recedente di s.r.l. debbono essere detratti i dividendi percepiti successivamente al recesso

Dal valore di rimborso della partecipazione liquidato al socio di s.r.l. recedente, ai sensi del’art. 2473 cod. civ., debbono essere dedotti gli acconti dividendi lordi successivi al recesso che siano stati percepiti e trattenuti dal socio medesimo. [ LEGGI TUTTO ]

11 Ottobre 2018

Il socio che abbia esercitato il diritto di recesso non è legittimato ad impugnare le delibere sociali

Il recesso del socio è atto unilaterale recettizio giuridicamente efficace dal momento in cui, con qualsiasi mezzo, la società prende atto della volontà del socio, con la conseguenza che da tale momento il socio perde il relativo status e la legittimazione ad esercitare i diritti sociali, permanendo in capo ad esso soltanto il diritto di ottenere il rimborso della quota. Ne consegue che, nel caso in cui il socio abbia esercitato il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2473, comma 2, c.c. – a mente del quale nelle società a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni – avendo perso la qualità di socio, per fatti al medesimo ascrivibili, difetta in capo allo stesso la legittimazione in ordine alla possibilità di impugnare le delibere sociali.

9 Ottobre 2018

Natura unilaterale recettizia della dichiarazione con cui il socio comunichi l’esercizio del diritto di recesso

La dichiarazione con cui il socio eserciti il proprio diritto di recesso convenzionale ha natura unilaterale recettizia ed è, pertanto, destinata a produrre effetti allorquando giunge a conoscenza del destinatario. La previsione statutaria di una successiva deliberazione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea che operi come condizione di efficacia non muta la configurazione del recesso come negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società o di rinunciare o di conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito.

Se così è – trattandosi di dichiarazione unilaterale recettizia destinata a produrre effetti allorquando giunge a conoscenza del destinatario, che mai è stata seguita da una revoca – la condizione di efficacia deve ritenersi verificata con l’adozione di delibera di accettazione del recesso da parte del CDA, restando del tutto irrilevante una eventuale precedente delibera di segno opposto.

14 Marzo 2018

Poteri del conservatore e del giudice del Registro delle Imprese

Il conservatore e il giudice del registro esercitano un controllo formale che si appunta sui requisiti formali della domanda (competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza di iscrizione).

Il conservatore non deve limitarsi a ricevere l’atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere  alla qualificazione dell’atto presentato per l’iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto di cui la legge prevede l’iscrizione.

Il conservatore ha la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica, sotto il profilo della continuità, tra le diverse iscrizioni. La verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implica (recte: può implicare) anche una attività d’interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell’atto o del provvedimento da iscrivere.

All’ufficio ed al giudice del registro compete soltanto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell’atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell’atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale.

Nelle s.r.l., si deve ritenere che il socio recedente, nel momento in cui manifesta l’intenzione di recedere, accetti, implicitamente ma inequivocabilmente, che le modalità di liquidazione della quota si realizzino secondo lo schema delineato dalla legge, e quindi, in particolare, acconsente a che la partecipazione sia acquistata dagli altri soci o da un terzo; in ultima analisi, la dichiarazione di recesso assume il significato, ulteriore ed implicito, ma oggettivo, certo ed univoco, di assunzione, da parte del recedente, dell’eventuale obbligo di cedere la partecipazione nei confronti di quei soci o di quei soggetti terzi che intendano esercitare il diritto di opzione loro attribuito ex art. 2473 c.c.

È ammesso un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di vizi di validità individuabili prima facie e tali da rendere l’atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge. In altre parole, la radicale illiceità dell’atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al tipo giuridico di atto iscrivibile.

L’inadempimento, da parte del socio di s.r.l. recedente, dell’obbligo di cooperare al perfezionamento della vicenda traslativa trasferendo la quota ai soci o ai terzi individuati ex art. 2473 c.c. legittima gli altri soci all’esperimento dell’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre ai sensi dell’art. 2932 c.c..

26 Gennaio 2018

Clausola compromissoria e norme poste a tutela degli interessi dei soci e dei terzi

Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. L’area della indisponibilità [ LEGGI TUTTO ]