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Art. 2475 c.c.
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27 Aprile 2017

Accettazione della nomina ad amministratore

La partecipazione all’assemblea nella dichiarata veste di amministrazione equivale a piena ratifica della nomina in tesi avvenuta senza il suo consenso.

30 Gennaio 2017

Abuso di maggioranza e di conflitto di interessi del socio

La fattispecie dell’abuso del diritto di voto da parte del socio di maggioranza  (fondata sulla violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.) è integrata quando il socio di maggioranza esercita il diritto di voto a danno degli altri soci; rectius, determina l’adozione, da parte della società, di una delibera che lede gli interessi sociali di altri soci. L’interesse di cui la società è portatrice assume decisivo ruolo “negativo” nella fattispecie, nel senso che la sua realizzazione per il tramite della delibera pur dannosa per il socio minoritario fungerà da scriminante, impedendo che il vizio – per carenza del composito elemento dell’offensività – sia integrato. Tale ruolo dell’interesse sociale si concreta nell’esigenza che, perché abuso vi sia, la lesione dell’interesse sociale del socio minoritario sia “ingiustificata” o “arbitraria”, dove appunto la “giustificazione” si rinviene nella realizzazione, a mezzo della delibera, dell’interesse sociale (anche nell’eventuale concorrenza di quello extrasociale del socio maggioritario). Il vantaggio personale del socio di maggioranza non pare essere invece elemento essenziale della fattispecie, potendo semmai rivestire un ruolo sul (diverso) piano probatorio, con particolare riferimento alla prova dell’elemento soggettivo (la fraudolenza) e/o dei motivi che hanno mosso il socio maggioritario a quel voto. Nulla esclude, perciò, che rientri nella sfera di applicazione della fattispecie il caso della delibera puramente emulativa, assunta soltanto a danno del socio di minoranza, senza vantaggio alcuno per il socio di maggioranza. E, viceversa, in assenza di un danno/svantaggio per gli altri soci e nell’indifferenza per l’interesse sociale, non si realizza alcun abuso nella delibera con cui il socio maggioritario realizza un proprio vantaggio (solo se la delibera fosse dannosa per la società si verserà nella fattispecie di abuso tipizzata dall’art. 2373, co. 1, c.c.). A livello soggettivo, infine, il requisito della “fraudolenza” si risolve nell’esercizio del voto effettuato con la consapevolezza di ledere interessi sociali degli altri soci e di non perseguire l’interesse sociale, con il solo limite dell’ignoranza incolpevole. In definitiva, il voto del socio maggioritario è abusivo quando determina consapevolmente l’adozione di un deliberazione lesiva di interessi sociali degli altri soci, nell’indifferenza per l’interesse della società.

Non è revocabile in dubbio l’applicabilità dell’art. 2373 co. 1 c.c. anche alle s.r.l., imposta, in assenza di specifica previsione omologa, sia dalla natura della s.r.l. come società di capitali persona giuridica terza rispetto ai soci, sia dalla natura della decisione assembleare, assunta dai soci ma imputata alla società, sia da elementari esigenze di tutela del patrimonio di cui la società stessa è titolare rispetto a condotte predatorie (di alcuni dei) soci.
Versa in conflitto di interessi il socio/amministratore chiamato a deliberare in assemblea sul compenso dell’organo amministrativo, essendo determinate ai fini dell’annullamento della deliberazione assembleare il requisito del potenziale danno, sub specie di sproporzione tra il valore della prestazione assicurata dall’amministratore e il compenso deliberato (nella specie il Tribunale ha peraltro rigettato l’impugnativa della delibera di determinazione del compenso, non avendo l’attore dedotto alcunché in ordine al danno potenziale per la società).

 

 

 

19 Dicembre 2016

Patto di garanzia e manleva dell’amministratore di s.r.l.

L’accordo di manleva stipulato tra una s.r.l. e il suo amministratore unico, obbligatosi a tenere indenne la prima per “ogni passività, sopravvenienza passiva, minusvalenza [ LEGGI TUTTO ]

5 Settembre 2016

Sindacato giudiziale e adeguatezza del compenso dell’amministratore unico

L’ammontare del compenso dell’amministratore stabilito dall’assemblea dei soci non è, in quanto tale, sindacabile dal giudice, salvo si dimostri che la decisione della maggioranza esula i confini della discrezionalità imprenditoriale, essendo rivolta al perseguimento di interessi extra-sociali. [ LEGGI TUTTO ]

30 Giugno 2016

Amministratore di fatto e ingerenza nella gestione

Le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali, come amministratori di fatto, si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura da parte della società, presupponendo la correlativa figura che le funzioni gestorie svolte abbiano avuto carattere di sistematicità e completezza. [ LEGGI TUTTO ]

30 Giugno 2016

Determinazione del danno da cattiva gestione in mancanza di scritture contabili

In materia di determinazione del danno da cattiva gestione da parte degli amministratori di società di capitali ed in caso di inadempimento dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili, il criterio guida dello sbilancio, la cd. differenza tra attivo liquidato o liquidabile nella procedura concorsuale e passivo accertato, fornisce in sé ed anche quale principio di razionalità nel ricorso al metodo equitativo la modalità di ricostruzione del danno risarcibile, come affermato in giurisprudenza sia in presenza di omessa o irregolare tenuta della contabilità ovvero in caso di continuazione indebita dell’attività. Se, poi, l’impossibilità di determinare in modo specifico il nesso esistente tra le singole violazioni e l’intero danno può essere conseguenza della tenuta irregolare e fuorviante delle scritture il citato criterio introduce sia una presunzione sia un elemento su cui appunto ancorare la determinazione equitativa.

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12 Febbraio 2016

Amministratore o liquidatore di fatto e onere della prova

L’individuazione della figura del c.d. amministratore o liquidatore di fatto presuppone che le funzioni gestorie o liquidatorie svolte abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura  eterogenea ed occasionale, di valenza e portata non inequivoca. [ LEGGI TUTTO ]

1 Dicembre 2015

Dimissioni di uno dei due coamministratori di s.r.l.

In materia di società a responsabilità limitata, in caso di nomina di due coamministratori con poteri disgiunti, deve ritenersi che le dimissioni di uno dei due amministratori siano immediatamente efficaci, non appena ricevute dal destinatario, atteso che la società non rimane priva dell’organo gestorio, avendo pieni poteri di gestione l’altro amministratore. Né appare applicabile l’istituto della prorogatio, posto che la società è amministrata da due amministratori disgiuntamente.