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Art. 2506 c.c.
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28 Dicembre 2017

Opposizione del creditore al progetto di scissione

È infondata l’opposizione del creditore al progetto di scissione parziale proporzionale che contesti genericamente l’operazione di scissione evidenziando esclusivamente il conferimento alla società beneficiaria dei cespiti (nel caso di specie, immobiliari) assegnati senza effettuare una valutazione complessiva dell’operazione dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale.

Spetta al creditore opponente l’onere di dedurre e dimostrare il rischio concreto e attuale della perdita o diminuzione quantitativa e qualitativa della garanzia [ LEGGI TUTTO ]

4 Aprile 2017

Nella scissione societaria le sopravvenienze seguono il bene cui sono connesse

In caso di scissione societaria parziale ex 2506 c.c. i diritti risarcitori sorti prima della scissione e connessi a un bene poi trasferito alla beneficiaria spettano a quest’ultima, tanto più qualora [ LEGGI TUTTO ]

18 Novembre 2016

Ammissibilità dell’azione revocatoria delle disposizioni patrimoniali poste in essere nell’ambito della scissione

Il rimedio di cui all’art. 2901 c.c. ben può essere esperito anche in relazione agli atti di “disposizione patrimoniale”, posti in essere nell’ambito di operazioni societarie di scissione.

24 Aprile 2015

RICHIESTA D’ISCRIZIONE D’UFFICIO DEI TRASFERIMENTI di partecipazioni IN ESECUZIONE di SCISSIONE

La richiesta di iscrizione d’ufficio nel Registro delle Imprese del trasferimento di partecipazioni sociali in esecuzione di un’operazione di scissione parziale non può essere accolta se il suddetto trasferimento patrimoniale, pur risultando nel progetto di scissione, non figuri né nell’elenco contenente gli elementi patrimoniali attribuiti alla società beneficiaria di nuova costituzione allegato alla deliberazione assembleare di approvazione del progetto, né nell’atto di scissione.

12 Marzo 2014

Scissione non proporzionale di s.r.l. e tutela risarcitoria del socio

Gli effetti della scissione, dopo l’iscrizione dell’atto, diventano definitivi, ovvero irretrattabili, per cui la data di decorrenza degli stessi rappresenta anche il momento a partire dal quale gli effetti dell’operazione non possono più essere né contestati né revocati; di conseguenza gli interessi che risultino lesi dall’illegittimità dell’operazione sono oggetto di tutela sul piano esclusivamente risarcitoria ai sensi dell’articolo 2504 quater c.c.

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