Art. 2519 c.c.
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Durata della società eccessivamente lunga e diritto di recesso da un Confidi
La disciplina dell’art. 2437, co. 3, c.c., in forza del richiamo di cui all’art. 2519, deve ritenersi applicabile anche alle cooperative Confidi. [ LEGGI TUTTO ]
Sul diritto di recesso del socio di società cooperativa Confidi
La disciplina dei Confidi in materia di avanzi di gestione e di scioglimento dell’ente (art. 13 dl 269/2003, convertito nella L. 326/2003) non può derogare alla disciplina che regola il diritto di recesso del socio di cui all’art. 2437, co. 3, c.c., che in forza del richiamo di cui all’art. 2519, co. 1, c.c., si applica anche alla società cooperativa. L’esigenza di evitare l’assoggettamento a vincoli societari perpetui è invero ritenuta inderogabile dal nostro ordinamento.
Si osserva, inoltre, che ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, una durata molto lontana nel tempo (nel caso di specie 2100) è parificabile a una durata a tempo indeterminato (così già Cass. n. 9662/2013 e lo stesso Trib. Torino n. 2363/2017).
Spetta il recesso da società cooperativa con un termine particolarmente lungo
In forza del richiamo di cui all’art. 2519 c. 1 c.c., la previsione dell’art. 2437 c. 3 c.c. è da ritenersi applicabile anche ad una società cooperativa che svolga un’attività di garanzia collettiva di fidi, in quanto non vi è alcuna incompatibilità tra il ruolo “pubblico” di tale società e l’esigenza, ritenuta inderogabile dal nostro ordinamento, di evitare l’assoggettamento a vincoli societari perpetui e tale incompatibilità non è giustificata dalla disciplina dei confidi in materia di avanzi di gestione e di scioglimento dell’ente (art. 13 dl 269/2003, convertito nella L. 326/2003). [ LEGGI TUTTO ]
Improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della conciliazione prevista da clausola statutaria
La causa pervenuta in decisione va rimessa in istruttoria ove sussista una clausola statutaria di conciliazione, ricadente sotto le previsioni dell’art. 5, co. 5, del d. lgs. 4.03.2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione [ LEGGI TUTTO ]
Impugnazione della delibera assembleare di revoca dell’ulteriore delibera assembleare di società cooperativa, attributiva ai soci dell’uso esclusivo perpetuo di spazi condominiali
L’impugnazione di delibera di assemblea di cooperativa deve essere proposta entro il termine previsto dall’art. 2377 c.c., applicabile in ragione del rinvio generale operato dall’art.2519 c.c. alle disposizioni in tema di società per azioni. Di contro, la disciplina delle società cooperative non opera alcun rinvio alla disposizione di cui all’art. 1137 c.c. con conseguente impossibilità di mutuare il termine di trenta giorni ivi fissato.
Inammissibilità del ricorso ex art. 700 per sospensione di delibera
E’ inammissibile la domanda proposta ex art. 700 c.p.c. volta ad ottenere la sospensione della delibera del consiglio di amministrazione di un socio di cooperativa per difetto del requisito di sussidiarietà e per mancata previa instaurazione [ LEGGI TUTTO ]
Necessità di una specifica deliberazione assembleare quale condizione per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità
L’azione sociale di responsabilità, in assenza di idonea delibera assembleare autorizzante la stessa, va dichiarata inammissibile, arrestandosi su tale preliminare rilievo il corso del giudizio senza possibilità di scendere all’esame del merito.
Invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio per difetto della relazione del collegio sindacale
Deve essere annullata la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio d’esercizio di società cooperativa, laddove [ LEGGI TUTTO ]
Mancanza della delibera assembleare per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nelle società cooperative
La delibera assembleare richiesta dall’art. 2393, primo comma, c.c. per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori è necessaria anche nelle società cooperative che non hanno optato, ai sensi dell’art. 2519, secondo comma, c.c., per l’applicazione delle norme sulle società a responsabilità limitata. [ LEGGI TUTTO ]
Sequestro preventivo dell’azienda e prosecuzione dell’operatività societaria. Ripianamento delle perdite di società cooperativa mediante “ristorni”
Il sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. avente ad oggetto l’azienda e non la società, che dei beni in questa ricompresi è titolare, non implica la decadenza degli organi sociali e, dunque, non ne impedisce la prosecuzione dell’attività secondo le disposizioni di legge e statuto. Sicché, sottratti agli amministratori i poteri di gestione dell’azienda e dei beni relativi, residuano in capo ai medesimi i poteri inerenti all’organizzazione dell’ente-persona giuridica in quanto tale, in cui rientra la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio. [ LEGGI TUTTO ]