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Art. 2615 c.c.
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8 Maggio 2019

Ambiti applicativi della prescrizione breve in materia di società e remissione del debito per fatti concludenti

La prescrizione breve in materia di società, sancita dall’art. 2949 c.c., è applicabile non solo alle società commerciali ma anche ai consorzi a rilevanza esterna di cui all’art. 2612 c.c. ed alle società consortili di cui all’art. 2615 ter c.c., in quanto anch’essi, in base al disposto dell’art. 8 della l. n. 580 del 1993 e dell’art. 7 del d.P.R. n. 581 del 1995, sono iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, mentre non si applica ad imprenditori agricoli, piccoli imprenditori e società semplici, in quanto iscritti in sezioni speciali di detto registro.

 

La rinuncia ad un credito per fatti concludenti si inquadra nella generale fattispecie della remissione del debito di cui all’art. 1236 c.c., remissione che può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà; in tal caso, tuttavia, è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di valersi del diritto di credito.

6 Agosto 2015

Sui presupposti della responsabilità dei consorziati per le obbligazioni contratte dal consorzio

L’art. 2615, comma 2, c.c. stabilisce che i presupposti della responsabilità dei consorziati per le obbligazioni assunte dal consorzio sono due: a) che esse siano state assunte nell’interesse dei consorziati; b) che i consorziati nell’intesse dei quali le obbligazioni sono assunte siano individuati (“per conto dei singoli consorziati”). L’interesse  dei consorziati [ LEGGI TUTTO ]