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Art. 2938 c.c.
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Responsabilità degli amministratori da omesso versamento delle imposte e delle ritenute previdenziali e tributarie

Gli amministratori hanno l’obbligo di pagare i debiti tributari e previdenziali né potrebbero sostenere di non essere a conoscenza dell’esistenza degli stessi, i quali derivano dall’andamento della gestione alla quale attendono. Il rapporto di causalità tra il mancato pagamento e la maturazione, sulle somme dovute, di interessi, sanzioni ed oneri è in re ipsa. Del tutto irrilevante in relazione al mancato pagamento delle imposte è la circostanza che la società operi nei limiti di una gestione meramente conservativa ai sensi dell’art. 2486 c.c., in quanto i limiti di gestione non esonerano certo gli amministratori dal pagare i debiti sociali o, quantomeno, dal presentare agli enti finanziari e previdenziali competenti un piano di rientro onde evitare il lievitare della somma dovuta per l’applicazione di interessi, sanzioni e altri oneri.

L’eccezione di prescrizione è eccezione in senso proprio e stretto, ossia non rilevabile d’ufficio dal giudice, come stabilito dall’art. 2938 c.c. e deve, pertanto, essere proposta nella comparsa costitutiva, da depositare almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 166 c.p.c.