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Art. 137 l.d.a.
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25 Gennaio 2019

Risoluzione del contratto di rappresentazione di un’opera teatrale e risarcimento danni

Nell’ambito dei contratti di rappresentazione, disciplinati dagli artt. 136 e ss. LdA, non è necessario che l’opera della quale vengono concessi in licenza i diritti di rappresentazione sia già stata creata dall’autore al momento della sottoscrizione del contratto, potendo essere validamente ceduti anche i diritti di rappresentazione di un’opera da creare successivamente. Questo è quanto emerge chiaramente anche dall’art. 137 LdA, il quale pone tra le obbligazioni a carico dell’autore quella di consegnare il testo dell’opera che non sia stata già pubblicata. Da tale disposizione, si ricava altresì che la creazione dell’opera teatrale da rappresentare a cura del concessionario dei diritti non va trattata alla stregua della vendita di cosa futura, rispetto alla quale il contratto è nullo in caso di sua (successiva) mancata venuta ad esistenza (art. 1472 c.c.), quanto piuttosto che la creazione e la consegna del testo dell’opera medesima si configurino quali obbligazioni a carico dell’autore.