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Art. 15 reg. 6 2002
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4 Luglio 2019

Carattere individuale dei disegni e modelli nel settore dei contenitori per prodotti alimentari

La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. presuppone: che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la parte cui si addebita la responsabilità le interrompa senza un giustificato motivo; e che, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.

Nel caso di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., il danneggiato ha l’onere [ LEGGI TUTTO ]