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Art. 152 l.fall.
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La decisione di avviare procedure di risoluzione della crisi aziendale fa parte delle scelte discrezionali rimesse all’amministratore

La decisione di avviare procedure di risoluzione della crisi aziendale fa parte delle scelte discrezionali rimesse all’amministratore, tant’è vero che – per esempio – il legislatore ha espressamente posto dei requisiti formali in tal senso nella disciplina della proposta di concordato. Nell’ambito di tale autonomia, l’amministratore non è vincolato dall’esito dell’assemblea cui egli abbia ritenuto di sottoporre la sua scelta gestionale (argomenta sul punto anche ex: Cassazione civile sez. I 16 aprile 2014 n. 8867 secondo cui: “La scelta dell’amministratore di una società di assoggettare una determinata opzione amministrativa alla volontà dell’assemblea non fa venire meno il carattere deliberativo della determinazione assembleare, cosicché non può ritenersi che l’ipotetico potere dell’amministratore di disattenderne le indicazioni – in quanto non vincolanti – precludano l’impugnazione della deliberazione ai soci di minoranza, che abbiano l’interesse a farne accertare l’invalidità e/o l’abusività dell’opzione amministrativa che ne costituisce il contenuto). Anche a prescindere da valutazioni circa la genericità o meno dell’ordine del giorno, la sospensione della delibera nel senso di richiesta di auto fallimento della società, sotto questo profilo, sarebbe inutiliter data per i soci di minoranza in quanto – anche a voler sospendere la delibera impugnata – non si potrebbe evitare la decisione di chiedere l’autofallimento e, quindi, l’evento paventato come dannoso dai soci di minoranza.