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Art. 201 l.fall.
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21 Settembre 2023

Improcedibilità ex art. 83 TUB e ambito applicativo dell’art. 2358 c.c.

L’improcedibilità ex art 83 TUB delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all’accertamento di un credito verso l’impresa in liquidazione, che incidono sull’accertamento del passivo, anche qualora dette domande siano costitutive o di accertamento, ma vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi in tali casi derogare all’accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Al contrario, nonostante il riferimento all’improcedibilità di “alcuna azione” di cui al medesimo art. 83 TUB, rimangono escluse dalle regole dell’accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo quelle domande che sono volte a conseguire un quid ulteriore e diverso, che non è nei poteri e nella competenza della procedura fallimentare o dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa di riconoscere alla parte, quali le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali (non ancora adempiuti) verso l’impresa in Lca, posto che la relativa declaratoria non può certo essere ottenuta nell’ambito della procedura e non è prodromica a richieste restitutorie. Invero, l’ampia formulazione dell’art. 83 TUB nel riferirsi all’improcedibilità di “alcuna azione” nei confronti dell’istituto di credito posto in liquidazione coatta amministrativa non può essere interpretata in modo da escludere qualsivoglia tutela giurisdizionale in relazione a dette controversie che non possono essere trattate nel procedimento di accertamento dello stato passivo.

La disciplina di cui all’art. 2358 c.c. si applica anche alle società cooperative per azioni e alla fattispecie delle obbligazioni convertibili. Affinché la violazione di detta norma produca una nullità negoziale del rapporto tra banca e cliente tale da investire anche il contratto di finanziamento non basta che vi sia stato un utilizzo da parte del cliente di un finanziamento per l’acquisto azionario, o che il cliente operi con conto affidato, ma necessita che vi sia un collegamento tra negozi tale da realizzare, attraverso uno specifico collegamento tra erogazione di specifica finanza e l’acquisto, il perseguimento di uno specifico comune interesse, ovvero quello di acquisto finanziato dalla banca delle azioni proprie, con ciò integrandosi il negozio in violazione della norma imperativa.

7 Luglio 2022

Competenza sulle controversie in materia di accertamento dei crediti concorsuali verso una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa

La domanda risarcitoria proposta nei confronti di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa è inammissibile ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall. – applicabili alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con i previsti adattamenti, in virtù del richiamo contenuto all’art. 201 l.fall. –, che riservano la trattazione delle controversie in materia di accertamento dei crediti concorsuali al procedimento di verificazione dello stato passivo nell’ambito della procedura concorsuale, precludendone la cognizione al giudice ordinario (nel caso di specie una società consortile aveva proposto dinnanzi alle Sezioni specializzate del Tribunale un’azione risarcitoria nei confronti di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa).

1 Ottobre 2021

La liquidazione coatta provoca la perdita della capacità processuale degli organi societari e l’improcedibilità delle domande giudiziarie di condanna e accertamento del credito svolte in sede ordinaria

La sottoposizione di una società a liquidazione coatta amministrativa determina, per un verso, la perdita della capacità processuale dei suoi organi societari e, per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 201 e ss. L.F., della domanda, sia di condanna che quella di mero accertamento del credito, azionata in sede ordinaria prima dell’inizio della procedura concorsuale da chi si afferma essere creditore della società. Tale improcedibilità, rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di Cassazione, è conseguente all’applicazione di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum e all’operare del principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell’imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso.

13 Settembre 2019

Azione di responsabilità esercitata dal fallimento: questioni in tema di nullità della citazione e di prescrizione

L’esigenza di adeguata determinazione dell’oggetto del giudizio, indispensabile garanzia dell’effettività del contraddittorio e del diritto di difesa, è soddisfatta con l’identificazione dei fatti che concorrono a costituire gli elementi costitutivi della responsabilità al fine di consentire alla controparte di approntare tempestivi e completi mezzi difensivi: la nullità della citazione sussiste solo se tali fatti sono del tutto omessi o incerti, inadeguati a tratteggiare l’azione e se l’incertezza investe l’intero contenuto dell’atto. [ LEGGI TUTTO ]