12 Febbraio 2018

Aumenti di capitale e contratti di trasferimento di quote sociali ad efficacia obbligatoria, vendita di quote sociali altrui e differenze con la cessione di partecipazione propria

Non esiste nell’ordinamento un divieto di formulare nello stesso giudizio domande fra di loro incompatibili, purché ciascuna di esse sia sufficientemente descritta (Cass. civ., sez. III, n. 8674/2017).

E’ infondata la domanda volta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto di cessione di quote e la conseguente condanna alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di prezzo per la cessione quando il contratto, di cui l’attore lamenta l’inadempimento, non sia tecnicamente qualificabile come contratto di vendita, avendo diversamente, ad oggetto il generico impegno assunto dai convenuti affinché l’attore divenga titolare (ovvero acquisisca) una certa percentuale di partecipazione sociale in una certa società a fronte di un determinato esborso monetario.

In tal senso, le parole “acquisire”, “acquistare” o “cessione”, eventualmente utilizzate nel titolo o nella rubrica, sono termini generici, non identificativi di un determinato schema contrattuale (anche in considerazione della natura delle parti, e cioè di privati cittadini senza competenze giuridiche specifiche).

Sotto questo profilo, nemmeno la causale scritta dall’attore nell’atto di bonifico (“anticipo per perfezionamento operazione societaria per cessione quote”) può avere valenza dirimente, sia in quanto dichiarazione unilaterale sia in quanto generica, specie se la quietanza rilasciata da parte convenuta abbia richiamato la causale indicata dall’attore, aggiungendo il significativo riferimento alla circostanza che l’acquisto è avvenuto per effetto di un successivo aumento di capitale.

Al contrario, è pienamente valido un contratto con cui una parte assume genericamente l’impegno di procurare alla controparte determinate partecipazioni sociali, che nel concreto verranno emesse in sede di aumento di capitale, atteso che: l’art. 1478 c.c. impone al venditore di cosa altrui di procurare all’acquirente la proprietà del bene, essendo indifferenti le modalità concrete impiegate per il raggiungimento dello scopo. Inoltre, il promissario acquirente, il quale ignori che il bene, all’atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto o in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore, fino a tale momento, può adempiere all’obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest’ultimo a trasferirgliela” (Cass. civ., sez. II, n. 4164/2015).

Se, del resto, la prestazione dedotta in contratto e volta a far acquisire certe partecipazioni sociali alla controparte viene in fatto realizzata, sia anche tramite un aumento di capitale, il contratto non può dirsi inadempiuto e non può quindi essere risolto.

Tale contratto non può essere qualificato come “mediazione”, avendo ad oggetto un’obbligazione di risultato e non di mezzo, specie se, ai fini della corretta esecuzione della prestazione, la parte obbligata ha garantito il risultato concordato sulla base dei poteri a lui riconosciuti in quanto socio e amministratore della società che ha emesso le quote oggetto della “cessione”.

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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