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Camilla Savoldi

Camilla Savoldi

Avvocato del Foro di Milano. Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca (110L). Dottoranda in Diritto Commerciale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Scuola di Dottorato "Impresa, Lavoro e Istituzioni").

28 Aprile 2022

Sospensione cautelare di delibere assunte con l’esclusione dal voto di un socio per asserita violazione della prelazione

Ai fini di un procedimento cautelare d’urgenza, laddove lo statuto preveda la competenza di un collegio arbitrale per l’impugnazione delle deliberazioni dei cui effetti si chiede la sospensione con ricorso ex art. 700 c.p.c., è sufficiente a determinare la pendenza del procedimento arbitrale il deposito di istanza di nomina degli arbitri. Da un lato perché – prevedendo - il primo atto con cui la parte che agisce manifesta la relativa volontà ed innesca l’inizio del procedimento è appunto l’istanza di nomina degli arbitri rivolta all’autorità giudiziaria preposta alla loro nomina ex art. 810 commi 3 e 4 c.p.c.; dall’altro perché ogni altro e successivo atto non dipende dalla sua attività processuale, ma dall’attività processuale di altri, cioè dell’Autorità alla quale è richiesta la nomina degli arbitri, talché sarebbe del tutto incongruo far dipendere dall’operato di quest’ultima il rispetto o no del termine perentorio di impugnazione che fa capo invece alla parte. Men che meno si potrebbe avere riguardo allo scambio del primo scritto difensivo, poiché esso suppone che il collegio arbitrale si sia insediato (art. 816 bis c.p.c.). Nel caso di specie, risulta sussistente il periculum in mora - che l’art. 2378 commi 3 e 4 c.c. presuppone per la concessione di un provvedimento d’urgenza sospensivo dell’esecuzione e degli effetti della deliberazione dei soci. Invero, tale requisito va valutato apprezzando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il socio ricorrente (che è stato escluso dalla votazione per un’asserita violazione della prelazione) dalla mancata sospensione delle delibere impugnate ed il pregiudizio che subirebbe la società dalla sospensione delle delibere stesse. Orbene, come noto, la società come tale non è titolare di qualificate posizioni soggettive in ordine al fatto che l’organo amministrativo o di controllo siano composti da determinate persone piuttosto che da altre. Dunque, dalla sospensione delle deliberazioni la società non subisce alcun pregiudizio. Viceversa il socio escluso dalla votazione subisce un grave pregiudizio consistente: (i) anzitutto nel non poter esprimere il diritto di voto che gli appartiene in ragione della titolarità del 50% del capitale sociale, diritto che, in caso di partecipazione all’assemblea, si traduce in diritto di veto, esercitabile nei limiti della buona fede. Ciò vale, rispetto alle delibere impugnate, con riferimento ai compensi degli amministratori ed alla nomina dei sindaci; (ii) in secondo luogo e soprattutto, nel vedere eliminato il proprio diritto di nominare due amministratori della società, e di concorrere alla nomina del presidente e del vice presidente del c.d.a.; (iii) in terzo luogo, l’esclusione comporterebbe l’esclusione dell’esercizio, da parte sua, di tutti i diritti amministrativi, non solo di quello di voto. [ Continua ]
28 Aprile 2022

Clausola di prelazione e qualificazione di partecipazione di controllo

Non è da considerarsi trasferimento del controllo, ai fini della interpretazione della clausola di prelazione di una società, il trasferimento da parte di un socio persona fisica del 50% di una s.r.l., in quanto è estranea alla posizione di controllo la situazione del socio titolare di un mero diritto di veto: il socio che può impedire all’altro o agli altri di assumere determinate decisioni non controlla la società, perché, all’opposto, il controllo è integrato dal potere di chi ne sia titolare di imporre agli altri soci le proprie scelte. Riprova evidente dell’assenza di controllo in capo al socio al 50 % di s.r.l., specie quando lo statuto sociale prevede, come nel caso di specie, un quorum deliberativo pari alla maggioranza del capitale sociale, è che l’ipotesi di scioglimento delle società di capitali per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484 n. 3) c.c., si verifica proprio, quasi sempre, in questi casi. E l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea è segno inequivocabile della mancanza di controllo da parte di uno dei soci. [ Continua ]
12 Settembre 2018

Cessione di quote, clausola compromissoria e clausola di prelazione

Del tutto condivisibili sono le motivazioni rese in altro analogo giudizio (sentenza n. 8336/2017 del 26 luglio 2017) laddove è affermato che: “la disciplina statutaria riguarda diritti e obblighi intercorrenti tra le parti in conseguenza della titolarità delle quote e in particolare viene ad investire vicende di cessione di quote solo per quanto rilevante ai fini di opponibilità dell’operazione nei confronti della società (tanto che è pacificamente esclusa in giurisprudenza anche una efficacia “reale” delle clausole di prelazione statutarie), laddove la presente controversia riguarda semplicemente l’esecuzione di obblighi nascenti da una ordinaria operazione di compravendita (sia pure di quote sociali) e così di profili che, nel caso di specie, attengono esclusivamente agli interessi privati delle parti contrapposte senza invece alcuna incidenza sull’assetto dei rapporti sociali regolati dallo Statuto”. La clausola statutaria di prelazione regola il trasferimento delle quote per atto tra vivi al fine evidente di regolamentare l’esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazione ed individuare gli atti riconducibili alla categoria di “atti fra vivi” in una logica di favore per l’originaria compagine sociale. Con la conseguenza che tutte le controversie che possano sorgere fra soci (ovvero fra coloro che già fan parte della compagine) in ordine all’esercizio del diritto di prelazione rientrano nella competenza degli arbitri, mentre – come già detto – non attengono al rapporto gestorio le vicende relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto di cessione di quote in forza del quale un socio cede la quota di cui è titolare a favore di terzi. Tutte le questioni che sorgono in ordine all’interpretazione ed esecuzione di tale negozio di cessione sfuggono alla cognizione degli arbitri. [ Continua ]
22 Aprile 2018

Azione individuale del socio contro l’amministratore nelle società di persone

La struttura del diritto azionato dal socio amministratore di una società in nome collettivo contro l’altro socio amministratore a titolo di danno personale e diretto, e quindi la sua natura di azione di responsabilità del socio ad instar dell’art. 2395 c.c. ... [ Continua ]
8 Settembre 2018

Inammissibile l’impugnazione dell’atto ricognitivo del trasferimento avvenuto ex lege

E’ inammissibile per difetto di interesse ad agire la domanda di nullità, inesistenza, annullabilità o inefficacia dell'atto ricognitivo, redatto avanti a un notaio tedesco, in cui si dà atto dell'avvenuto trasferimento di quote di una s.r.l. per effetto di legge, dal momento che, anche qualora si giungesse ad eliminare tale atto ricognitivo, in ogni caso non si verrebbe a scalfire il già avvenuto trasferimento delle quote, in quanto effetto già prodottosi ex lege, secondo quanto previsto dalla legge tedesca.

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11 Gennaio 2022

Recesso dal contratto preliminare di cessione di quote per revisione del prezzo

Avuto riguardo al principio generale della libertà di forme, nel caso di recesso da un contratto preliminare di cessione di quote, in difetto di diversa previsione, non è richiesta la forma scritta. [ Continua ]
18 Settembre 2018

L’opzione di vendita non viola il divieto di patto leonino: manca l’esenzione assoluta e totale dalle perdite

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di nullità di un accordo avente ad oggetto una opzione di vendita per il presunto aggiramento del divieto di patto leonino, poiché nel caso concreto ... [ Continua ]
22 Aprile 2018

La decisione di esclusione del socio che non contiene le ragioni poste a suo fondamento è invalida e improduttiva di effetti

Ogni qualvolta sia adottato nei confronti di un socio un provvedimento di carattere ablativo o sanzionatorio (sia esso la revoca dall'amministrazione ovvero la sanctio maxima dell’esclusione dalla società), la relativa decisione deve contenere in sé le ragioni ... [ Continua ]
11 Gennaio 2022

Sequestro giudiziario di quote già sottoposte a sequestro liberatorio: manca il periculum in mora

Le differenze fra sequestro giudiziario e sequestro liberatorio si risolvono esclusivamente in una diversa sottolineatura del fumus boni iuris ma non sono idonee in concreto a configurare differenze rilevanti quanto al periculum, sotto il profilo della necessità di garantire una adeguata gestione del “bene” sottoposto a sequestro nel tempo necessario a giungere ad un accertamento definitivo della controversia, dal momento che in entrambi i casi la nomina di un custode è l'unica idonea ad assicurare un adeguato esercizio dei diritti connessi alle quote (nel caso di specie, il Tribunale, respingendo il reclamo contro il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro giudiziario delle quote, ha ritenuto che, a seguito dell'accoglimento della istanza di sequestro liberatorio, siano venute meno valide ragioni per ravvisare in concreto il permanere del periculum in mora). [ Continua ]