In mancanza di prova contraria, deve presumersi che la non veridicità dei bilanci dell'emittente abbia influenzato le scelte dell'investitore indotto in errore sull'effettivo stato economico, patrimoniale e finanziario della società.
La quantificazione del danno da investimento dovuto alla non veridicità del prospetto d'offerta o dei bilanci dell'emittente deve tenere conto anche dell'andamento generale del mercato di borsa e, in particolare, dei titoli di società appartenenti al medesimo settore industriale dell'emitte.
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