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3 Dicembre 2019

Sulla inscrivibilità della determinazione di presentare l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall.

La determinazione dell’amministratore unico di presentare l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall. non rientra tra gli atti per i quali è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese. [ Continua ]
25 Ottobre 2019

Sulla nomina del liquidatore da parte del Presidente del Tribunale ex art. 2275 c.c.

A fronte dello stato di liquidazione di una società di persone, inattiva da molti anni, e dell’estraneità di entrambi i soci rispetto alla stessa – situazione questa assimilabile all’ipotesi di scioglimento ex art. 2272, primo comma, n. 2, c.c. –, ricorrono i presupposti per la nomina da parte del Presidente del Tribunale del liquidatore ai sensi dell’art. 2275 c.c., anche considerate le disposizioni del DPR n.247/2004 in tema di cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese delle società di persone per le quali risulti il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi,

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28 Aprile 2022

Revoca degli amministratori ex art. 2409 c.c. e nomina di amministratore giudiziario

Il decreto di revoca degli amministratori ex art. 2409 c.c. e nomina di amministratore giudiziario, benché oggetto di reclamo in Corte d’Appello, deve ritenersi immediatamente efficace anche in assenza di un’espressa declaratoria in tal senso ex art. 741 c.p.c., deponendo in tal senso la previsione dell'art. 92, co. 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile (secondo cui il decreto che nomina amministratore giudiziario priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società) e dell'art. 103, co. 1, delle medesime disposizioni di attuazione (che prevede l'immediata comunicazione all'ufficio del registro delle imprese da parte del cancelliere del provvedimento del tribunale reso ai sensi dell'art. 2409 c.c.), giacché tali disposizioni, speciali rispetto all'articolo 741 c.p.c., appaiono dirette a stabilire – in conformità, del resto, alla natura cautelare del provvedimento di revoca – l'immediata efficacia dei provvedimenti di nomina di amministratore giudiziario di società. [ Continua ]
25 Ottobre 2019

Cancellazione d’ufficio ex art. 2490, ultimo comma, c.c.

L’art. 2490, ultimo comma, c.c., in base al quale la società di capitali in liquidazione che non abbia depositato per tre anni consecutivi i bilanci della fase liquidatoria “è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese”, non ha carattere sanzionatorio. La diposizione si limita a introdurre una presunzione di compimento dell’attività liquidatoria - e, quindi, di necessità di cancellazione dell’ente con conseguente sua estinzione - nel caso di carenza dei relativi adempimenti tipici rappresentati dal deposito dei bilanci annuali. ... [ Continua ]
15 Ottobre 2020

Contratto di prestito vitalizio ipotecario ex art. 12 ss. d.l. n. 203/2005 e (non) ricorrenza del periculum in mora ai fini del sequestro conservativo

Perché possa essere accolta la richiesta cautelare di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. devono ricorrere univoci e tranquillanti elementi in tema di periculum sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo. Quanto al piano oggettivo del periculum, la considerevole entità del danno lamentato rispetto al patrimonio del preteso debitore non consente di per sé di ritenere sussistente il pericolo di dispersione o di depauperamento della garanzia patrimoniale tali da giustificare la domanda di sequestro conservativo, essendo, invece, a tal fine necessari specifici elementi, dai quali presumere il possibile compimento di atti distrattivi o dispersivi del patrimonio [nel caso di specie, l'istanza cautelare era stata formulata a fronte della conclusione da parte del convenuto di un contratto di prestito vitalizio ipotecario ex art. 12 ss. d.l. n. 203/2005; il Tribunale ha escluso la ricorrenza del periculum anche dal punto di vista soggettivo, in quanto: i) la facoltà della banca finanziatrice di procedere direttamente alla vendita dell’immobile non pareva connessa ad alcuno specifico intento in frode dei creditori messo in atto dal convenuto, tenuto conto delle caratteristiche normative della suddetta tipologia di contratto derogative della disciplina esecutiva a fini di favor di uno strumento di finanziamento riservato a persone anziane e aventi l’esigenza di conservare l’uso abitativo di immobile di proprietà; ii) appariva verosimile la versione dei fatti fornita dal convenuto con riguardo all’esigenza di reperire fondi per sostenere costi di assistenza di una famiglia composta solo di persone anziane e avente necessità di conservare l’uso abitativo della casa di proprietà; iii) il contratto in discorso era stato concluso a distanza di anni rispetto al successivo fallimento]. [ Continua ]
7 Settembre 2018

Sul pagamento degli estratti della documentazione sociale richiesta dal socio

L'assunto di eccessiva onerosità dell’importo richiesto in pagamento dalla società all'attrice per evadere la sua richiesta di ottenere estratti dei documenti sociali, nella sua estrema genericità, appare chiaramente da respingere alla luce di: copiosità dei documenti da fotocopiare (circa 1600 pagine); urgenza di soddisfacimento della richiesta avanzata (a fronte della intimazione di un termine di appena dieci giorni); piena ... [ Continua ]
6 Settembre 2018

Obbligo per gli amministratori di rifare il bilancio dichiarato nullo ed interesse del socio ad impugnare il bilancio successivo

Il decreto di revoca degli amministratori ex art. 2409 c.c. e nomina di amministratore giudiziario, benché oggetto di reclamo in Corte d’Appello, deve ritenersi immediatamente efficace anche in assenza di un’espressa declaratoria in tal senso ex art. 741 c.p.c., deponendo in tal senso la previsione dell'art. 92, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile (secondo cui il decreto che nomina amministratore giudiziario priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società) e dell'art. 103, primo comma, delle medesime disposizioni di attuazione (che prevede l'immediata comunicazione all'ufficio del registro delle imprese da parte del cancelliere del provvedimento del tribunale reso ai sensi dell'articolo 2409 del codice), giacché tali disposizioni, speciali rispetto all'articolo 741 c.p.c., appaiono dirette a stabilire – in conformità del resto alla natura cautelare del provvedimento di revoca – l'immediata efficacia dei provvedimenti di nomina di amministratore giudiziario di società. Il vizio di costituzione dell’organo amministrativo è idoneo a inficiare la validità non soltanto dell’atto direttamente imputabile agli amministratori (predisposizione del progetto di bilancio), ma anche l’atto conclusivo del procedimento (approvazione in assemblea del bilancio), pur se imputabile ad altro organo societario. È infatti evidente che si tratta di “atti confluenti in un medesimo procedimento, o comunque di atti tra loro legati da un nesso di consequenzialità necessaria sul piano giuridico”. Che gli amministratori siano tenuti a rifare il bilancio dichiarato nullo – e i successivi che da quello dipendano – non implica di per sé carenza di interesse del socio a impugnare il bilancio successivo, pur se le contestazioni vertano su (la violazione de) i medesimi criteri di valutazione. Se è controvertibile che il bilancio successivo possa essere soggetto a rettifica a seguito dell’invalidazione di quello anteriore, quest’incertezza appare motivo sufficiente per affermare l’esistenza in generale dell’interesse del socio a impugnare anche il bilancio successivo, dove “il risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice” consiste nell’accertamento con autorità di giudicato che il bilancio successivo è pur esso affetto da nullità, per aver fatto applicazione dei medesimi criteri in circostanze di fatto e di diritto invariate rispetto al bilancio anteriore già impugnato. Non è rimedio equipollente all’azione di nullità la possibilità del socio di proporre l’azione di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo che, pur essendovi tenuto per la propagazione della nullità, abbia mancato di correggere uno o più tra i bilanci successivi a quello dichiarato nullo e di sottoporre il bilancio rettificato all’approvazione dell’assemblea. L’interesse del socio a impugnare per nullità la deliberazione approvativa di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali “non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa che il medesimo socio possa avere alla percezione di un dividendo o, comunque, da un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente far balenare” ma nasce “dal fatto stesso che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permette al socio di avere tutte le informazioni - destinate ovviamente a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione - che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, il socio impugnante legittimamente aspira”. Oggetto dell’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. non è, tuttavia, la nullità “derivata” del bilancio successivo e neppure la mancata predisposizione di nuovo progetto, che sono temi di cognizione incidentale del giudice, in quanto elementi della causa petendi, ma il danno arrecato al patrimonio individuale del socio da tale omissione dell’organo amministrativo. [ Continua ]
5 Maggio 2018

La legittimazione del terzo all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori successivamente al fallimento della società e la legittimazione del curatore fallimentare

In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 c.c., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) ex art. 2395 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni ... [ Continua ]