Azione di responsabilità del socio ex art. 2395 e mutatio libelli

L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l’art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato «direttamente» dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società.

Tale azione nei confronti degli amministratori di una società, in linea di principio dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo originario, sicché le relative cause, benché istruite e trattate congiuntamente in un procedimento formalmente unitario, sono scindibili e mantengono una propria autonomia, anche quando sia prospettata o prevista dalla legge una responsabilità solidale. Ciò in quanto il carattere solidale dell’obbligazione risarcitoria, escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, comporta, sul piano processuale, l’autonomia delle domande. Fa tuttavia eccezione l’ipotesi in cui le distinte posizioni dei coobbligati presentino una interrelazione, anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell’uno presupponga la responsabilità dell’altro.

É vietato al giudice porre alla base della propria decisione fatti che non rispondano ad una tempestiva allegazione delle parti, e tale allegazione, per essere tempestiva, deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum ed il thema probandum, ovvero entro il termine perentorio eventualmente fissato dal giudice ex art. 183 c.p.c.

A riguardo,  l’emendatio libelli, intesa anche come nuova prospettazione dei fatti costitutivi della pretesa, è consentita nella prima delle memorie previste dall’art. 183 c.p.c., destinata, per l’appunto, alle “precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”. La novità della domanda non è quindi l’unica ragione che possa opporsi alla ammissibilità delle nuove prospettazioni della parte attrice, essendo precluso, dopo il deposito della predetta memoria, ogni mutamento del thema decidendum, anche sotto il profilo delle mere allegazioni.

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Giulia Giordano

Giulia Giordano

Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior...(continua)

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