8 Novembre 2019

Azione di responsabilità esercitata dal curatore e transazione con uno dei condebitori

In tema di azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore, la domanda di accertamento della responsabilità dei soggetti convenuti deve intendersi tacitamente proposta, ancorché non espressamente formulata, in quanto istanza che si pone in rapporto di necessaria connessione con il petitum della condanna al risarcimento.

Il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione per l’esercizio della azione da parte del curatore comincia a decorrere dal momento in cui la insufficienza del patrimonio a soddisfare i crediti sociali divenga oggettivamente conoscibile ai terzi. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra tale data e quella della dichiarazione del fallimento, spettando pertanto all’amministratore – colui che eccepisce la prescrizione – la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (cfr. Cass., 19 giugno 2019. n. 16505).

Ai fini dell’esercizio dell’azione ex art. 2394 c.c., è del tutto irrilevante appurare se i crediti dei creditori sociali erano antecedenti o posteriori all’atto di mala gestio contestato, posto che ciò che rileva è il carattere pregiudizievole dell’atto sul patrimonio sociale nel suo complesso.

Rimane soggetta al sindacato di merito la diligenza mostrata dagli amministratori nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, così da non esporre l’impresa a perdite, altrimenti prevedibili (cfr. Cass., 12 agosto 2009, n. 18231).

Ai fini della determinazione del danno, il criterio del deficit fallimentare è utilizzabile solamente nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta alla incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento. Non è a tal fine consentito al consulente tecnico d’ufficio supplire al carente espletamento dell’onere probatorio della parte che non abbia tempestivamente prodotto i dati che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa).

Ove sia intervenuta una precedente transazione tra il creditore ed uno dei condebitori solidali avente ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che – in applicazione del principio di cui all’art. 1298 c.c. – faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto (cfr. Cass., 19 dicembre 2016, n. 26113).

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Luigi Pecorella

Luigi Pecorella

LL.M. International Financial Law presso King's College London; Dottorando di ricerca in Diritto, Mercato e Persona (indirizzo IUS 04 - Diritto Commerciale) presso Università Ca' Foscari Venezia; Cultore della materia...(continua)

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