19 Ottobre 2015

Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di srl: presupposti ed elementi costitutivi. Qualificazione del rapporto di amministrazione e determinabilità del compenso da parte dell’autorità giudiziaria

In forza dell’art. 2476 c.c. la società a responsabilità limitata è legittimata ad esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, nonché a rinunciarvi o concludere una transazione; anche il singolo socio può esercitare l’azione sociale di responsabilità nell’interesse della società stessa, come sostituto processuale, esercitando l’azione sociale nell’interesse della società.

In applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, nell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, la parte attrice deve allegare l’inadempimento degli obblighi imposti all’amministratore, inadempimento che non può essere desunto dalle scelte di gestione; l’esistenza di un danno attuale e concreto e il nesso di causalità che lega i primi due elementi. Incombe, invece, sugli amministratori l’onere di dimostrare l’inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso.

Anche un utilizzo di somme di denaro modeste per fini non sociali costituisce un danno patrimoniale per la società, indipendentemente dalla relativa entità.

Il rapporto di amministrazione costituisce una figura di contratto a se stante da ricondurre nell’ampio genus del contratto di prestazione d’opera, in cui continuano ad assumere rilievo, come fonti integrative, tanto la disciplina del contratto di mandato, quanto quella del codice civile. Si tratta di regola di un contratto oneroso, rimettendo la legge la determinazione del compenso all’atto della nomina ovvero a successiva deliberazione assembleare. La mancata deliberazione sul consenso non è ostativa alla relativa determinazione da parte del Giudice, ex art. 2233 c.c., in base alla natura, qualità e quantità dell’attività svolta.

Con riferimento, infine, alla responsabilità del socio non amministratore, va ricordato che l’art. 2476, comma 7, c.c. estende la responsabilità solidale degli amministratori anche ai soci che si siano intromessi nella gestione della società, intenzionalmente decidendo o autorizzando il compimento di atti dannosi per la società, per i soci o per i terzi. L’intenzionalità deve essere intesa quale consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto e con accettazione del rischio che da tale condotta possano derivare danni alla società, ai soci ed ai terzi.

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