Azione di responsabilità sociale e risarcimento del danno

In tema di responsabilità civile la domanda con la quale un soggetto chiede il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto senza ulteriori specificazioni si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Tale principio, invece, non trova applicazione quando l’attore “ab initio” o durante il corso del giudizio abbia esplicitamente escluso il riferimento della domanda a tutte le possibili voci di danno, dovendosi coordinare il principio di infrazionabilità della richiesta di risarcimento con il principio della domanda, cosa che nel caso di specie non si è verificata. Per tanto, la Corte di Appello conferma la decisione del giudice di prime cure con cui questi aveva riconosciuto e liquidato un “danno da maggiori imposte” nonostante la curatela attrice non avesse specificamente individuato la suddetta voce di danno, ma si fosse limitata ad esporre le circostanze e le criticità sulle quali fondare la generica pretesa risarcitoria – in particolare, artificiosa riduzione delle voci passive al fine di evidenziare perdite di entità inferiore a quelle reali – .

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A., mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo (Ss.Uu. 30 giugno 2016, n. 13378).

Il risarcimento del danno cui è tenuto l’amministratore ai sensi dell’art. 2393 c.c. – sia che derivi da responsabilità per illecito contrattuale, sia che si ricolleghi a responsabilità extracontrattuale sia, infine, che si configuri più genericamente come effetto di responsabilità ex lege, e tanto se si tratti di danno emergente come di lucro cessante – riveste natura di debito di valore e non di debito di valuta, il quale è, pertanto, sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo solo un elemento per la commisurazione dell’ammontare stesso, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo.

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