5 Dicembre 2015

Azione revocatoria ordinaria di atto di conferimento. Rapporti con azione di simulazione. Profili di giurisdizione in caso di società estera conferitaria di immobili siti in Italia.

Per quanto riguarda i rapporti fra l’azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur essendo le stesse diverse per contenuto e finalità -la prima mira infatti ad accertare l’esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità, la seconda invece tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell’eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell’esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione-, le due domande possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in via subordinata l’una all’altra o anche, eventualmente, in forma alternativa tra loro senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra.

 

 

In materia di conferimenti di beni in natura, in occasione di costituzione di società ovvero di aumenti del capitale sociale, a fronte dell’ingresso nel patrimonio del socio dei diritti riferibili alla titolarità di una determinata quota sociale, si ha il trasferimento della titolarità di beni (anche immobili) dal patrimonio del socio conferente a quello della società, che è un soggetto giuridico distinto rispetto ai soci; quindi i beni conferiti non divengono beni in comproprietà dei soci, ma costituiscono il patrimonio sociale, distinto da quello dei singoli soci conferenti, e passano nella esclusiva titolarità della società: non si tratta di una compravendita, ma l’effetto traslativo della proprietà non è in discussione, come pure il carattere oneroso del conferimento.

 

 

Al riguardo, ricordata la distinzione fra atto costitutivo della società (ovvero deliberazione di aumento del capitale sociale) e negozio di conferimento, va evidenziato che oggetto della revocatoria ordinaria è -e può essere- solo il negozio di conferimento, cioè appunto l’atto dispositivo con cui si opera il conferimento patrimoniale con asserita conseguente lesione del diritto del creditore; infatti solo il negozio di conferimento costituisce un atto di disposizione patrimoniale, mentre l’atto costitutivo di società ovvero la deliberazione di aumento di capitale, da cui sorge l’obbligo di conferimento rispettivamente per i soci fondatori ovvero per il socio sottoscrittore, non è esso stesso atto di disposizione patrimoniale, ma mero atto presupposto. Di conseguenza, oggetto della revocatoria ordinaria può essere solo il negozio di conferimento, cioè l’atto traslativo di beni in favore della società.

 

 

I litisconsorti necessari nel giudizio ex art. 2901 c.c. sono chi effettua l’atto dispositivo e chi ne beneficia: esiste pertanto una stretta connessione fra accertamento dell’inefficacia dell’atto dispositivo e rapporti fra il debitore (italiano) che ha effettuato l’atto dispositivo ed il terzo beneficiario (società estera), sicché è evidente che l’ipotesi del conferimento di beni immobili, situati in Italia, riguarda non un fatto endosocietario, ma un fatto di natura contrattuale che coinvolge più soggetti (debitore che dispone e terzo che ne beneficia) della domanda revocatoria, con la conseguenza che va affermata la giurisdizione del giudice italiano, a prescindere dal fatto che la società estera conferitaria dei beni abbia sede in un paese diverso dall’Italia (Nella specie il Tribunale di Roma ha dichiarato inefficace l’atto di conferimento di beni immobili situati in Italia da parte di debitore italiano in favore di società di diritto portoghese ritenendo che oggetto del giudizio proposto dal creditore in revocatoria del conferimento non fosse la delibera di aumento di capitale della società portoghese – come tale soggetta alla giurisdizione del giudice portoghese ai sensi dell’art. 22 Reg. CE 44/2001 – ma il conseguente negozio di conferimento posto in essere da soggetto italiano ed avente ad oggetto immobili situati in Italia).

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