13 Luglio 2017

Bilancio falso da cui emerge la perdita integrale del capitale sociale di s.r.l.

In caso di delibera di azzeramento e contestuale aumento del capitale sociale, la legittimazione all’azione di annullamento della delibera stessa sussiste anche in capo a colui che, non avendo esercitato il proprio diritto di opzione, abbia perso la qualifica di socio. La legittimazione all’impugnazione, infatti, sussiste in tutti i casi in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità è contestata. Sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all’art. 24, co. 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.

E’ nulla la delibera che approva un bilancio che, sottovalutando significativamente il magazzino, non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società ed espone perdite di esercizio superiori a quelle reali.

E’ nulla per violazione del principio di chiarezza la delibera che approvi un bilancio in cui ci si limita a dar conto in maniera laconica del fatto che la società nel corso dell’esercizio ha posto in essere operazioni con parti correlate senza specificare quali siano tali operazioni e chi siano le parti correlate. In questo modo si preclude ai destinatari del bilancio la possibilità di verificare se effettivamente si tratti di operazioni concluse a normali condizioni di mercato oppure no.

La circostanza che il metodo di redazione del bilancio contrario ai principi di chiarezza e precisione sia stato adottato in passato con il consenso o, addirittura, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio è irrilevante ai fini della illiceità del bilancio stesso e della conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione, atteso che il bilancio d’esercizio di una società di capitali ha come destinatari non solo i soci, ma tutta una pluralità di terzi, i quali, potendo venire in contatto con la società, hanno interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica.

Sono nulle per impossibilità dell’oggetto le delibere di riduzione e contestuale aumento del capitale ex art. 2482-ter c.c. che siano state assunte dall’assemblea straordinaria sulla base di un bilancio falso da cui risulti la perdita integrale del capitale sociale in realtà non verificatasi.

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Chiara Presciani

Chiara Presciani

Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)

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