3 Agosto 2016

Carenza di interesse ad agire a seguito di mancata impugnazione di delibera assembleare

L’impugnazione della delibera assembleare rappresenta l’unico mezzo idoneo a rimuovere gli effetti delle deliberazioni illegittime, sicché, ove tale rimedio non sia esperito, gli effetti prodotti dalla delibera devono ritenersi stabili e intangibili. Ne deriva che l’accertamento dell’illegittimità di un atto presupposto non può travolgere gli effetti di una successiva delibera non impugnata e, quindi, la relativa domanda deve essere rigettata per difetto di interesse ad agire (nella specie, il Tribunale ha rigettato per carenza di interesse ad agire la domanda di un socio volta a far accertare il corretto esercizio del proprio diritto di opzione e la conseguente illegittimità dell’aumento di capitale sottoscritto da terzi, ritenendo che l’accoglimento della domanda non avrebbe portato alcuna utilità all’attore, che aveva comunque perduto la propria partecipazione azionaria a seguito di una successiva operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale sopravvenuta in corso di giudizio, approvata dall’assemblea dei soci senza la partecipazione dell’attore e senza che questi avesse impugnato la relativa delibera).

 

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Giorgio Grossi

Giorgio Grossi

Amministratore

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)

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