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Corte d’appello di Milano


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Clausola simul stabunt simul cadent e revoca dell’amministratore

Non c’è abusivo esercizio della clausola simul stabunt simul cadent (nel caso di specie con la previsione che, al venire meno della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, decade l’intero consiglio di amministrazione) nel caso di revoca dell’amministratore se le dimissioni dei consiglieri sono sorrette da valide ragioni e non strumentali alla revoca.

Anche ove dovesse ritenersi fondata la responsabilità di uno dei consiglieri per la promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. (nel caso di specie non provata), con riguardo alla quantificazione del danno, il risarcimento del danno potrebbe essere parametrato, al più, al compenso dovuto per il periodo di preavviso. Non può invece  considerarsi come componente automatica, nel conteggio del compenso annuale, anche la porzione variabile del corrispettivo.

Sullo scioglimento del rapporto sociale nell’ambito di una cooperativa edilizia

In caso di scioglimento del rapporto sociale nell’ambito di una cooperativa edilizia, è necessario distinguere i due rapporti esistenti tra la società e il socio e la sorte delle somme versate in ragione dell’uno o dell’altro rapporto. Infatti, nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, i rapporti tra questi ultimi e la società sono di due specie: da un lato, quelli attinenti all’attività sociale, comportanti l’obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e amministrazione; dall’altro, i rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell’acquisto del terreno, della realizzazione degli alloggi e così via.

La ragione di tale distinzione deriva dal fatto che mentre le contribuzioni del primo tipo (le contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione) rientrano fra i debiti di conferimento e si ricollegano ad un debito che permane fino a quando persiste la qualità di socio, non vi rientrano quelle del secondo tipo (anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario per realizzare lo scopo mutualistico), perché non strettamente inerenti al rapporto sociale e destinate a gravare sul socio che subentra e che acquista, in questo modo, l’aspettativa all’assegnazione dell’alloggio. Ne consegue che le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento e in conseguenza dell’obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che, una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale, si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che, ovviamente, la proprietà dell’alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto), non sottoposto, salva la possibilità di una diversa disciplina pattizia, alla disciplina giuridica relativa alla quota sociale.

Opzione put in un contratto di acquisizione di partecipazioni: patto leonino e meritevolezza ex art. 1322 c.c.

Quella di cui all’art. 2265 c.c. è una norma transtipica, applicabile ad ogni tipo societario e, dunque, anche alle società di capitali, in quanto se la societas è l’unione di più patrimoni, al fine del raggiungimento dello scopo comune di suddividere i risultati dell’impresa economica, si pone in contrasto con questa causa tipica la totale esclusione di uno o più soci, quali soggetti titolari di una quota di capitale sociale, da quei risultati. Nell’ambito delle società di capitali – dove non può propriamente parlarsi di utili e perdite nel senso originariamente inteso dalla disposizione codicistica con riferimento alla società semplice – la disposizione di cui all’art. 2265 c.c. deve intendersi riferibile esclusivamente ad un patto che intercorra non tra due soci, ma tra il socio (o più d’uno) e la società stessa. Ciò poiché la ratio del divieto di patto leonino – o, meglio, il principio generale sotteso all’art. 2265 c.c., che ne consente l’applicabilità trasversale ad ogni tipo societario – consiste nella volontà del legislatore di sanzionare gli accordi che intacchino la purezza della causa societatis come individuata dall’art. 2247 c.c.

La causa societatis ha ad oggetto unicamente il rapporto del singolo socio con la società medesima e, quindi, il suo status all’interno della stessa; sicché, perché essa venga alterata, è necessario un patto che comporti, per previsione statutaria, l’esclusione completa del socio dagli utili, dalle perdite, o da entrambi. Esclusione che si concreterebbe in una vera e propria modificazione dello status di socio quale parte del contratto societario. Pertanto, l’indagine volta a saggiare l’eventuale nullità di un patto ai sensi dell’art. 2265 c.c. non è diretta semplicemente a verificare se siano integrati i due lemmi dal contenuto alquanto generico previsti dalla norma medesima, ma in definitiva a valutare se la causa societatis del rapporto partecipativo del socio in questione permanga invariata nei confronti dell’ente collettivo o se, invece, venga irrimediabilmente deviata dalla clausola che lo esonera, atteso il suo contenuto, dalla sopportazione di qualsiasi perdita risultante dal bilancio sociale o dalla divisione degli utili maturati e deliberati in distribuzione ex art. 2433 c.c., o da entrambi, perché solo in tal caso potrà dirsi che l’art. 2265 c.c. sia stato violato.

L’alterazione della causa societatis non può verificarsi qualora tra due soci intervenga un patto con cui l’uno, in ultima istanza, si impegni a manlevare l’altro dai rischi inerenti all’acquisto di una partecipazione nella società, poiché tale accordo non modifica le caratteristiche essenziali del rapporto tra il socio e la società medesima, ossia la partecipazione del primo, latu sensu, agli utili ed alle perdite della stessa. Un patto siffatto si pone, dunque, totalmente al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 2265 c.c.

Più che ad un’analisi volta ad accertarne la nullità ex art. 2265 c.c., i patti inerenti alla gestione della società conclusi tra i soci devono, piuttosto, essere sottoposti alla valutazione di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c. A tal fine, è necessario ricostruire la causa concreta del programma contrattuale, per valutare se essa esista, sia lecita e meritevole di tutela.

L’accordo interno tra due soci, con il quale uno si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative attraverso l’attribuzione di un diritto di put out entro un termine dato, deve ritenersi caratterizzato da una causa meritevole di tutela. Ciò in quanto la causa dell’operazione di acquisto delle azioni con opzione put, palesatasi nel mondo degli affari, è proprio quella di finanziamento dell’impresa, anche indirettamente, mediante il finanziamento ad altro socio, nell’ambito di operazioni di alleanza strategica tra vecchi e nuovi soci. Nel momento della costituzione della società, o quando si intenda operarne il rilancio mediante una particolare operazione economica, il contributo di ulteriori capitali, rispetto a quelli disponibili per i soci che il progetto abbiano concepito, può divenire essenziale, anche quale condicio sine qua non del progetto imprenditoriale programmato. Nel caso di cessione di un pacchetto azionario, la meritevolezza di un meccanismo siffatto potrebbe, in linea di principio, essere ravvisata nella finalità di agevolare il trasferimento di azioni, per loro natura votate alla circolazione e dallo scambio, e l’ingresso di nuovi soci, i quali saranno vieppiù motivati all’investimento per il fatto di essere “garantiti” da eventuali perdite conseguenti alla pregressa gestione societaria.

L’opzione put a prezzo preconcordato può superare positivamente il vaglio ex art. 1322 c.c. laddove l’esclusione dalle perdite non sia strutturalmente assoluta e costante, né ne integri la funzione essenziale, o causa concreta, con riguardo al complessivo regolamento negoziale.

Azione di annullamento per errore del contratto avente ad oggetto quote sociali di S.r.l.

Anche nel caso in cui non sia stata prevista alcuna specifica garanzia contrattuale, i beni compresi nel patrimonio della società non sono del tutto estranei all’oggetto del contratto di cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali e, pertanto, la differenza tra l’effettiva consistenza del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1497 c.c.

Benchè il suddetto principio sia stato enunciato dalla Corte di Cassazione (v. Cass. 22790/2019) esplicitamente con riguardo all’azione di risoluzione di cui all’art. 1497 c.c. (risoluzione del contratto per mancanza nell’oggetto delle qualità promesse o essenziali), lo stesso principio non può che ritenersi riferito anche all’azione di cui all’art. 1427 c.c. (annullamento per errore che cade sopra una qualità essenziale dell’oggetto), sia perché il requisito richiesto per la fondatezza delle due azioni (il fatto che l’oggetto del contratto abbia qualità differenti da quelle che avrebbe dovuto avere, in quanto esplicitamente promesse o in quanto determinanti il consenso e quindi essenziali) è il medesimo, sia perché anche sentenze precedenti lo hanno affermato sempre con riferimento sia all’azione di cui all’art. 1497 c.c. sia all’azione di cui all’art. 1427 – 1429 c.c. [nella specie tuttavia la Corte conferma la decisione di primo grado che aveva respinto l’azione di annullamento].

L’effetto sanante dell’autorizzazione successiva del giudice delegato a integrazione dei poteri del curatore

La mancanza di autorizzazione del giudice delegato a integrazione dei poteri spettanti al curatore nello svolgimento di attività negoziali, comporta l’annullabilità, ai sensi dell’art. 1441 c.c., degli atti che ne sono privi, annullabilità che può essere fatta valere dalla stessa curatela. L’autorizzazione tardiva a rinunciare agli atti del giudizio ha un effetto sanante rispetto alla rinuncia già compiuta. Infatti, il vizio di difetto di autorizzazione (al pari, ad esempio, di quello relativo al difetto di rappresentanza disciplinato dall’art. 182 c.p.c.) è certamente sanabile trattandosi della violazione di una norma processuale dettata nell’interesse di quella stessa parte che ha, con la tardiva pronuncia dell’atto autorizzativo, mostrato di volere rimediare alle originarie carenze dell’atto stesso.

Segretezza delle informazioni aziendali e accertamento del c.d. reverse engineering

L’acquisizione delle informazioni mediante il c.d. “reverse engineering” non può mai rendere lecita l’acquisizione delle informazioni tecnico industriali in caso di violazione degli obblighi contrattuali o patti di riservatezza. Per escludere la tutelabilità delle informazioni necessarie alla realizzazione di un prodotto non è sufficiente l’astratta possibilità di risalirvi tramite l’analisi e la scomposizione del prodotto stesso, ma occorre anche che il processo di reverse engineering possa qualificarsi come “facile” per gli esperti del settore. Quando invece esso comporti tempi o costi rilevanti in relazione alle caratteristiche del mercato, le informazioni vanno tutelate contro l’acquisizione abusiva. La “facile accessibilità” dell’informazione è, quindi, condizione per l’operatività del reverse engineering. Infatti, se le informazioni non sono segrete nei casi di facile accessibilità agli esperti, coerentemente anche il reverse engineering può rendere lecita l’acquisizione d’ informazioni quando il processo sia di “facile accessibilità”. [ Nel caso di specie il Giudice rigetta il primo motivo d’appello poiché le informazioni segrete sono state acquisite illegittimamente e non per effetto del reverse engineering.]

Doveri e responsabilità del liquidatore di s.r.l.

Il liquidatore di società di capitali ha il dovere di procedere a un’ordinata liquidazione del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della “par condicio creditorum”, pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione. Egli ha, in particolare, l’obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali e di riparare eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci e graduando l’insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello dei crediti non garantiti da cause di prelazione. 

Orologi “Alviero Martini”: mancato rinnovo del contratto di licenza, responsabilità precontrattuale e risarcimento del danno parametrato alle royalties

In caso di mancato rinnovo del contratto di licenza, preceduto da trattative per la sua rinegoziazione, non è invocabile, da parte dell’ex licenziatario, la responsabilità precontrattuale del concedente; tale fattispecie sussiste  infatti solo nel caso in cui l’affidamento sulla positiva conclusione del contratto sia ingenerato da una condotta contraria a correttezza e buona fede e non dalla mancata corrispondenza delle manifestate diverse condizioni contrattuali. Laddove l’ex licenziatario abbia commercializzato le giacenze dei prodotti nel periodo successivo alla vigenza del contratto a cavallo del sell off, senza il pagamento dei canoni di licenza, e non abbia rendicontato tali giacenze né abbia dimostrato la distruzione dei prodotti successivamente al periodo contrattuale di smaltimento, il parametro di riferimento per la liquidazione dei danni – che resta comunque equitativa – va commisurato alla percentuale delle royalties convenute dalle parti.

Sull’inammissibilità dell’impugnazione di lodo arbitrale irrituale

Nell’arbitrato irrituale la violazione da parte del collegio arbitrale delle obbligazioni derivanti dal contratto di mandato, intercorrente con le parti, costituita dall’omesso esame di una doglianza avanzata da una delle parti non determina alcuna invalidità del lodo, ma semmai il sorgere di un obbligo risarcitorio a carico del collegio arbitrale in favore della parte danneggiata.

 

Nell’impugnativa di lodo reso all’esito di arbitrato irrituale è rilevante solo l’errore di fatto essenziale, che abbia inficiato la volontà degli arbitri per effetto di una falsa rappresentazione e di un’alterata percezione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame, che si verifica allorquando gli arbitri non abbiano preso visione degli elementi della controversia o ne abbiano supposti altri inesistenti, ovvero abbiano dato come contestati fatti pacifici o viceversa. Di contro, deve escludersi ogni impugnativa per errori di diritto, ovvero per errori di giudizio anche con riferimento alla valutazione degli elementi probatori acquisiti, ovvero in ordine all’idoneità della decisione adottata a comporre la controversia, trattandosi di censure inidonee a giustificare l’annullamento del contratto, e dunque del lodo.