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Corte d’appello di Milano


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Responsabilità del liquidatore per mala gestio ed eccezione di inadempimento

E’ responsabile per mala gestio il liquidatore che non abbia adempiuto al dovere di conservare il patrimonio sociale, per assicurare il soddisfacimento dei creditori sociali, avendo pagato debiti inesistenti e non avendo pagato, invece, debiti tributari, in violazione della par condicio creditorum, ex art. 2741 c.c., anteponendo interessi personali a quelli societari.

25L’eccezione di inadempimento – configurabile tra amministratore e società – può essere opposta per paralizzare il diritto al compenso dell’amministratore quando sia basata su fatti collegati al periodo di carica e produttivi di danno alla società.

Responsabilità dei sindaci e prova del dolo ai fini dell’esclusione della copertura assicurativa. La clausola claims made.

In un giudizio avente ad oggetto (tra l’altro) la copertura assicurativa per la responsabilità civile dei sindaci di società l’eccezione dell’esclusione dell’operatività della polizza ex art. 1917 c.c. per i fatti dolosi compiuti dai sindaci richiede l’assolvimento di uno specifico onere probatorio da parte dell’impresa di assicurazioni che non può consistere nella mera valutazione di particolare gravità delle condotte professionali tenute dall’assicurato.

La previsione di una clausola claims made in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per fatto dei sindaci deve ritenersi pienamente lecita, non imponendosi rispetto al singolo contratto di assicurazione un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti ai sensi dell’art. 1322, co. 2, c.c., laddove la tutela invocabile dal contraente assicurato agisce invece sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della “causa concreta” del contratto. La clausola in questione circoscrive infatti la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall’epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, e stabilisce quali siano, rispetto all’archetipo fissato dall’art. 1917 c.c., i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l’oggetto, piuttosto che la responsabilità.

Esercizio del diritto di recesso e uso non lesivo del marchio da parte dell’ex concessionario

L’eliminazione, da parte del Regolamento (UE) 461/2010, di un obbligo di specifico preavviso per l’esercizio del diritto di recesso comporta che ove sia stato previsto contrattualmente un termine di 12 mesi per l’esercizio di tale diritto, detto termine sia coerente con la normativa comunitaria, non ravvisandosi profili di manifesta incongruità su un piano generale.

Il diritto di recesso contrattualmente previsto non si configura come abusivo laddove le circostanze oggettive nell’ambito delle quali è esercitato e il comportamento tenuto dalla parte nell’esercizio del proprio diritto non presentano profili di illogicità e non dimostrano un fine diverso da quello per cui il diritto di recesso è stato previsto.

Non sussiste un’effettiva valenza lesiva dell’uso del marchio da parte dell’ex concessionario laddove tale uso su fatture sia dovuto a semplici sviste incorse in pochi casi e per mera distrazione/negligenza del personale addetto. Inoltre, la circostanza che le fatture non sono destinate a circolare, ma rimangono nell’ambito della cerchia dei destinatari, presenta un’intrinseca inidoneità decettiva verso il pubblico generalizzato dei consumatori e dunque un’intrinseca inidoneità lesiva verso il titolare del marchio.

Azione diretta all’accertamento di autenticità di un’opera del pittore Lucio Fontana

Il nostro ordinamento non riconosce un’azione generale di mero accertamento diretta a verificare la riconducibilità di un’opera artistica alla mano del suo autore. Siffatta tutela specifica viene espressamente configurata solo in capo a quest’ultimo, cui si accorda in ogni caso il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione (art. 20, c. 1, L. 633/1941, c.d. “Legge sul diritto d’Autore.”) nonché l’esercizio di azioni accertamento e di interdizione (artt. 156 e ss. l.d.a.) nelle ipotesi di falsa attribuzione, cui conseguono anche rilevanti risvolti penali.

In giurisprudenza sono, invero, rinvenibili diverse pronunce in cui è stata verificata, in corso di causa, l’autenticità di opere d’arte, sia mediante l’esperimento di consulenze tecniche d’ufficio, sia a seguito della valutazione complessiva di diversi elementi probatori (quali, ad esempio, expertise stragiudiziali o prove testimoniali). Tuttavia, ad eccezione di pochi esempi isolati, in tali fattispecie l’attività accertativa non risultava mai fine a sé stessa, bensì si poneva sempre come strumentale alla soddisfazione di un’ulteriore pretesa (per l’appunto diversa dal mero riconoscimento della paternità dell’opera d’arte oggetto del giudizio), nascente da un diverso rapporto giuridico esistente. Le pronunce in cui si rinvengono accertamenti incidentali di questo tipo riguardano, infatti, le ipotesi di acquisto e vendita di opere d’arte, rispetto alla quali siano successivamente intervenute valutazioni di inautenticità da parte di terzi soggetti.

Effetto retroattivo del brevetto limitato e risarcimento del danno

L’ambito di tutela del brevetto europeo rilasciato per l’Italia deve ritenersi definito dal contenuto della limitazione con effetto retroattivo e ciò a prescindere dalla nullità originaria che poteva investire le rivendicazioni poi modificate.

La parte che ha posto in produzione e commercializzato un prodotto ritenuto in contraffazione di un brevetto poi limitato non può invocare una buona fede assoluta in ragione del fatto che la modifica non può implicare un’estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda originaria. Tuttavia, nel caso di pronunce giudiziali intervenute con andamento alternante rispetto al brevetto poi limitato, è esclusa in radice la configurabilità della resistenza temeraria

La condanna generica al risarcimento non è impedita dalla mancata illustrazione dei concreti pregiudizi in capo alla parte e della loro quantificazione una volta che siano accertati la produzione e l’immissione sul mercato di un prodotto contraffatto, essendo certo, senza necessità di alcuna prova specifica, che l’attività contraffattoria abbia generato un danno economicamente valutabile.

In mancanza di attualità della contraffazione, per intervenuta sospensione della commercializzazione del prodotto, e della tutela, per naturale scadenza della validità della privativa, non sussistono i presupposti per la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 130 CPI, pubblicazione che assolve ad una funzione informativa dei consumatori, evitando che possano cadere in errore, e ad una funzione riparatoria, in via preventiva, impedendo ulteriori effetti dannosi dell’illecito nel futuro. Né sussistono i presupposti per la pubblicazione ai sensi dell’art. 166 l. 633/41, misura necessaria per la tutela degli interessi commerciali offesi dalla violazione della protezione, laddove tale violazione sia stata temporalmente circoscritta e limitata.

Integrazione del contraddittorio e pagamento delle royalties in favore del contitolare dei brevetti oggetto del contratto di licenza

La necessità del litisconsorzio sorge solo nel caso in cui sia dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo, unico ed inscindibile che, in ragione di tale natura, comporta la necessità che la sentenza, per essere utiliter data, debba essere pronunciata nel contraddittorio di tutti i titolari del rapporto. Tuttavia, questa ipotesi non ricorre qualora la domanda concerna un rapporto obbligatorio ed il convenuto contesti di essere titolare dell’obbligazione dedotta in giudizio, indicando un terzo quale esclusivo soggetto passivo della pretesa attorea, oppure, in via di mera eccezione, contesti la titolarità del diritto vantata dall’attore, deducendo che essa spetti ad un terzo. In tali ipotesi, la controversia non può pregiudicare il terzo al quale l’eventuale giudicato è inopponibile, sicché la chiamata del terzo non è determinata da ragioni di integrazione del contraddittorio per necessità del litisconsorzio, ma solo da eventuali ragioni di mera opportunità. Una situazione di litisconsorzio necessario potrebbe sussistere in caso di richiesta, in via riconvenzionale, di un accertamento vincolante anche nei confronti del terzo, in ordine alla titolarità effettiva ed esclusiva del diritto in capo al terzo.

Procedimenti cd. di follow-on sul risarcimento del danno da violazione della normativa antitrust

Il carattere di prova privilegiata dei provvedimenti sanzionatori dell’AGCM è stato recepito e rafforzato nella normativa interna di attuazione della direttiva 2014/104/UE (cfr., in particolare, l’art. 7, comma primo, del d.lgs. 3/2017). Tale disciplina prevede che nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990, per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, le conclusioni assunte dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono una prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso.

Responsabilità dell’amministratore, che abbia stipulato un contratto in conflitto d’interessi, per il danno patito dalla società nell’ambito di transazione riguardante tale contratto

Qualora in forza di una transazione la società riceva meno di quanto avrebbe potuto pretendere a titolo di restituzione, l’amministratore che sia responsabile del cattivo esito dell’operazione oggetto della transazione (avendo, nella specie, stipulato un contratto in conflitto d’interessi) risponde a titolo di danno della differenza tra la somma che avrebbe dovuto essere restituita e la somma determinata in sede di transazione.

In particolare, se la responsabilità dell’amministratore deriva dall’aver agito in conflitto di interessi, per essere stato amministratore unico di una società e membro dell’organo amministrativo dell’altra nel momento in cui le due società compivano l’operazione oggetto della transazione, allora non potrà dichiarare di voler profittare ex art. 1304 c.c. della transazione nei confronti della società che ha ricevuto meno di quanto avrebbe potuto ricevere a titolo di restituzione. Infatti, mentre la società che ha effettuato il pagamento transattivo ha adempiuto un’obbligazione di carattere restitutorio, quella gravante sull’amministratore è un’obbligazione risarcitoria. Non c’è, dunque, alcuna solidarietà rilevante ai fini di cui all’art. 1304 c.c. tra la società che paga a titolo transattivo e l’amministratore che ha effettuato l’operazione alla base della transazione. Invece l’obbligazione gravante sull’amministratore sorge proprio a seguito della transazione e il danno si estrinseca nella differenza tra l’ammontare che avrebbe dovuto essere restituito e la somma concordata tra le parti che hanno sottoscritto la transazione.