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Tribunale di Milano


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12 Ottobre 2023

Responsabilità dell’amministratore per operazioni compiute in conflitto d’interessi

Il regime della responsabilità dell’amministratore delineata dall’ordinamento non ha valenza meramente sanzionatoria della violazione formale degli obblighi e doveri derivanti dalla carica, ma richiede che dalla loro comprovata inosservanza sia derivato alla società un effettivo pregiudizio economico. La conclusione di contratti di fornitura da parte della società con una società terza facente parte di un contratto di associazione in partecipazione con un’altra società di cui l’amministratore della prima è amministratore e socio unico non costituisce operazione in conflitto d’interessi, in quanto è da escludere che un interesse economico indiretto così vagamente prospettato possa rilevare ai fini della configurazione in concreto di un conflitto di interessi tra l’amministratore e la società rappresentata che, come noto, presuppone un contrasto tale tra gli obiettivi perseguiti da non consentire al soggetto che agisce di soddisfare l’uno senza sacrificare l’altro.

12 Ottobre 2023

La delibera di ratifica dell’operato dell’amministratore non può avere oggetto illecito

La delibera di ratifica dell’operato dell’amministratore non può avere di per sé oggetto illecito, attesa la piena disponibilità da parte dell’assemblea dei soci delle pretese derivanti dal rapporto di mandato intrattenuto con l’amministratore. L’illiceità può connotare solo il contenuto della disposizione eventualmente adottata in violazione di norme imperative poste a tutela dell’interesse generale.

9 Ottobre 2023

Natura della sottoscrizione; aumento di capitale con compensazione di crediti

In materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, la sottoscrizione della quota del nuovo capitale è qualificabile come atto negoziale e, precisamente, come contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l’adozione di una forma particolare e dal quale poi sorge l’obbligo di versamento per il socio. [Nel caso di specie, accertata la validità della sottoscrizione dell’aumento di capitale, il Tribunale ha qualificato l’operazione realizzata come sottoscrizione dell’aumento di capitale in denaro, integralmente liberato mediante la compensazione del debito da conferimento con il credito vantato dal sottoscrittore verso la società a titolo di corrispettivo della cessione di crediti contestualmente stipulata].

9 Ottobre 2023

Responsabilità dei sindaci per danno da investimento disinformato

In tema di danno da investimento disinformato il nesso di causalità tra inadempimento e danno sussiste se si accerta che, ove adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole.

9 Ottobre 2023

Efficacia dell’impegno del socio a sottoscrivere un aumento di capitale non deliberato

A un impegno di ripatrimonializzazione della società integrante una manifestazioni di intento del socio volto a rassicurare il mercato e le autorità di vigilanza può riconoscersi la natura di un preliminare del negozio di sottoscrizione dell’aumento di capitale, che vincola il socio nei confronti della società a sottoscrivere un determinato aumento di capitale prima che sia formalmente deliberato dall’assemblea e da cui deriva un obbligo di sottoscrizione sospensivamente condizionato alla deliberazione dell’aumento del capitale nel termine stabilito. Tuttavia, tale impegno non è fonte dell’obbligo di versare la somma prevista, destinato a sorgere solo con la distinta manifestazione della volontà negoziale da parte del socio di sottoscrivere la quota di capitale oggetto della delibera di aumento di capitale. L’impegno alla ricapitalizzazione non attribuisce alla società alcun diritto alla riscossione della somma preventivata dal momento che solo la sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato può costituire fonte dell’obbligazione di pagamento del socio. A fronte della mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato la società potrebbe, quindi, lamentare l’inadempimento del socio all’impegno preliminare di sottoscrizione ma non certo l’inadempimento all’obbligo di pagamento della somma corrispondente che non le è dovuta in mancanza della sottoscrizione dell’aumento di capitale.

9 Ottobre 2023

Condizioni per l’annullamento della transazione su pretesa temeraria

L’annullamento della transazione su pretesa temeraria ai sensi dell’art. 1971 c.c. presuppone che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chieda l’annullamento sia assolutamente ed obiettivamente infondata, e ciò in aderenza alla necessità che il rapporto dal quale scaturisce la transazione sia una res dubia, che, cioè, vi sia incertezza sui rispettivi diritti delle parti. La mancanza di detto presupposto esclude, di per sé, l’annullamento. L’annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell’art. 1971 c.c., presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo ed uno soggettivo: che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l’annullamento sia totalmente infondata, e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l’abbia dolosamente sostenuta.

9 Ottobre 2023

Sulla legittimazione del singolo componente del CdA a impugnare la delibera assembleare di s.p.a.

Il potere, riconosciuto agli amministratori di s.p.a. dall’art. 2377, co. 2, c.c., di impugnare le deliberazioni dell’assemblea della società che non siano state prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo, spetta al CdA e non agli amministratori individualmente considerati, atteso che tale potere è attribuito per la tutela degli interessi sociali, e dunque richiede una deliberazione dell’organo incaricato di detta tutela, il quale, nella società retta da un consiglio di amministrazione, si identifica, appunto, nel consiglio, e non nei singoli componenti di esso. Una legittimazione del consigliere di amministrazione all’impugnazione della delibera assembleare può sussistere qualora questi venga immediatamente leso in un suo diritto dalla delibera stessa: il singolo componente del CdA è legittimato a impugnare per l’annullamento esclusivamente la decisione dell’assemblea che abbia leso la sua posizione individuale.

L’elenco delle materie da trattare all’ordine del giorno dell’assemblea deve essere redatto in modo sintetico e comprende, quindi, anche argomenti impliciti, presupposti, conseguenziali o accessori rispetto a quelli specificamente previsti [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che nel punto dell’o.d.g. relativo a “Revoca deleghe e poteri attribuiti all’amministratore delegato. Determinazioni” fosse implicita la discussione sulla decadenza dell’amministratori, poiché l’argomento non sarebbe di competenza dell’assemblea ove la revoca delle deleghe non dipendesse a monte da una causa di cessazione dell’amministratore delegato dalla carica gestoria].

3 Ottobre 2023

Il nesso di causalità tra informazione al mercato e danno da investimento

Non è configurabile un danno da investimento quando l’emittente abbia fornito tutte le informazioni ad esso relative, seppure ad alta tecnicità, e queste fossero complete e idonee a consentire al singolo investitore di orientare le proprie decisioni di investimento rispetto al rischio dell’operazione. Restano dunque a carico del piccolo investitore i rischi connessi ad operazioni rispetto alle quali l’emittente il titolo ha reso le necessarie informazioni, seppure connotate da alta tecnicità: l’eventuale tutela si colloca invero in un altro segmento contrattuale, ossia rispetto all’intermediario sul quale necessariamente deve appoggiarsi.

Sussiste una presunzione di nesso di causalità tra la scelta di investimento/disinvestimento e l’informazione data al pubblico dall’emittente; la presunzione è suscettibile però di prova contraria se si dimostra e risulta dagli atti del processo, anche alla luce delle condotte tenute dall’investitore successivamente al disvelamento della informazione decettiva, l’irrilevanza delle informazioni date al mercato in rapporto alla scelta concreta dell’investitore specifico. Pertanto, se in virtù di convinzioni autonome gli investitori – anche dopo il disvelamento del vero – hanno inteso non dismettere i precedenti investimenti e, anzi, hanno continuato ad acquistare azioni anche a distanza temporale sensibile dall’acquisizione delle corrette informazioni, non può sussistere un nesso di causalità con l’eventuale successiva perdita, in quanto la perdita lamentata non può essere causalmente derivata dalle carenze informative denunciate.