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Tribunale di Bologna


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11 Febbraio 2021

Accertamento dell’an e del quantum del credito azionato in via esecutiva a titolo di penale cautelare

Deve ritenersi ammissibile la proposizione di entrambi i rimedi giuridico-processuali ex art. 669 duodecies c.p.c. e art. 615 c.p.c., allorchè quello di opposizione all’esecuzione contenga censure che non implichino in alcun modo valutazioni sulla perdurante od originaria legittimità della misura cautelare e, quindi, sul merito delle posizioni soggettive fatte valere in sede cautelare, le quali sono, ope legis, riservate al giudice competente per la revoca o modifica ex art 669 decies c.p.c. e, quindi, al giudice del successivo giudizio di merito, o al giudice del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., ma che abbiano ad oggetto soltanto motivi di sopravvenuta carenza del titolo in forza del quale è stata instaurata l’opposta procedura esecutiva.

10 Febbraio 2021

Natura imperativa dell’art. 2474 cc e accollo del debito in relazione alla cessione di quote di S.r.l..

Il divieto di cui all’art. 2474, che vieta in primo luogo l’acquisto e la sottoscrizione delle proprie quote, si estende anche all’ipotesi di accollo del debito relativo al pagamento del corrispettivo stabilito nella cessione, poiché anche tale ipotesi pregiudica gli interessi protetti dalla norma. Ne consegue la nullità della pattuizione in contrasto con tale divieto, anche se intervenuta a sei anni di distanza dalla cessione delle quote.

10 Febbraio 2021

La validità dell’atto di transazione e la corresponsabilità dei soci in solido con gli amministratori

La sussistenza di illeciti ascritti ad una delle parti in un rapporto transattivo non risulterebbe di per sé sufficiente ad invalidare l’atto di transazione, la cui finalità precipua è anzi quella di prevenire e risolvere ab origine le contestazioni che a vario titolo potrebbero essere sollevate nei confronti delle parti della transazione stessa. Argomentando diversamente, verrebbe frustrata quella che è la causa tipica – e quindi l’interesse in concreto – la cui realizzazione è perseguita dal contratto transattivo; tanto che è lo stesso art.2393 c.c. a prevedere la possibilità di transigere anche con riferimento all’azione di responsabilità avverso l’amministratore. L’unico limite che incontra la transazione, nella verifica intorno alla sua validità, è quello dell’art. 1972 c.c. ove afferma, al primo comma, la nullità della transazione relativa a un contratto illecito, e al secondo comma la sua annullabilità per la mancata conoscenza della nullità del titolo oggetto della transazione. La transazione, infatti, risulta prodromica rispetto al più generale intento – consueto nella prassi della successione delle cariche direttive societarie – di chiudere definitivamente, oltre che bonariamente, qualsiasi rapporto preesistente e/o pendente tra la società e chi all’interno di essa aveva precedentemente ricoperto un incarico direttivo. Definizione che, come espresso dagli atti di transazione, si estende sia alle pendenti pretese di credito sia a qualsiasi potenziale futura pretesa od azione esperibile dalla società nei confronti dei precedenti amministratori.

La rinuncia all’azione di responsabilità contro uno degli amministratori determina ipso iure la rinunzia ad ogni diritto ed azione anche nei confronti dei soci, quali asseriti condebitori solidali degli amministratori (ex art.2476 comma 7 c.c.), ciò in virtù dei principi dell’ordinamento che regolano l’istituto giuridico della solidarietà e, quindi, sulla base degli argomenti che si traggono pure dall’art.1301 c.c.

3 Febbraio 2021

Elementi costitutivi dei requisiti positivi del brevetto per invenzione

I requisiti positivi del brevetto per invenzione vengono definiti ordinariamente come la industrialità, novità ed originalità. La prima, di difficile definizione, secondo la disciplina positiva contenuta all’art. 49 c.p.i. richiede che l’oggetto della invenzione possa essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola: tutti i trovati che rispondono ai requisiti previsti dalla legge, quindi, sono brevettabili indipendentemente dal loro campo di applicazione, industriale, agricolo, professionale.

La novità invece consiste nella differenza formale tra l’invenzione di cui si domanda il riconoscimento e lo stato della tecnica rilevante. Secondo l’art. 46 c.p.i. un’invenzione è nuova “se non è compresa nello stato della tecnica”. Ai fini della disciplina dettata dal Codice della proprietà industriale, per stato della tecnica deve intendersi tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Si tratta dell’insieme di tutte le informazioni, in qualsiasi modo acquisibili, che formano la sapienza tecnologica accessibile al pubblico nel mondo intero del settore al quale l’invenzione appartiene nel momento in cui è depositata la domanda di brevetto (cfr. Tribunale Bologna, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 18/04/2013). Il giudizio di novità è assoluto: l’invenzione non è brevettabile se divulgata in qualunque tempo e modo vuoi ad opera di terzi che dell’inventore medesimo: per questo ogni precedente uso dell’invenzione ed anche la avvenuta divulgazione della medesima ad opera dell’inventore preclude l’ottenimento del brevetto.

Per anteriorità si considerano le conoscenze anche non brevettate (italiane o estere) esistenti alla data di deposito della domanda di brevetto. La predivulgazione consiste invece nella accessibilità al pubblico della medesima invenzione, che si attua in presenza della comunicazione, volontaria o involontaria, dell’invenzione da parte dell’inventore o di terzi. L’art. 47 c.p.i. prevede due deroghe alla disciplina appena descritta, ipotesi quindi in cui la divulgazione non distrugge la novità: la cd divulgazione abusiva, se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa; la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive modifiche. Nel caso in cui possa farsi valere una priorità, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli artt. 46 e 48 c.p.i. deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

L’originalità (detta anche altezza inventiva) costituisce un secondo filtro per l’accesso alla tutela brevettuale ed ha la funzione di consentire tale accesso solo ai risultati più meritevoli. Secondo l’art. 48 c.p.i. “un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva, se per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. Occorre, dunque, verificare il gradiente di originalità dell’invenzione facendo riferimento alle conoscenze di un tecnico medio del ramo cui il trovato afferisce; un’invenzione è considerata originale quando un tecnico medio del settore cui l’invenzione si riferisce avrebbe potuto realizzare la medesima avvalendosi delle conoscenze in suo possesso e delle sue capacità. L’attività inventiva segna la linea di confine fra ciò che appartiene al divenire normale di ciascun settore, che potrebbe essere realizzato da qualunque operatore e che, quindi, non merita protezione, e ciò che invece è frutto di un’idea che supera le normali prospettive di evoluzione del settore, che non è alla portata dei tanti che in esse operano e che, quindi, merita la tutela esclusiva (Trib. Roma 12.9.2001). Il requisito dell’attività inventiva è pertanto definibile come una novità intrinseca che completa il requisito di cui all’art. 45 c.p.i. (il quale richiede che il trovato sia solo estrinsecamente nuovo).

3 Febbraio 2021

Contraffazione di brevetti relativi a macchine digitali per la decorazione di manufatti ceramici

Il diritto di esclusiva trova riconoscimento e definizione nell’art. 66 c.p.i. il quale stabilisce che i diritti di brevetto consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. È questa la caratteristica della privativa industriale che si configura come diritto assoluto di godimento e sfruttamento monopolistico dell’invenzione con divieto ai terzi di farne utilizzazione senza il consenso del titolare (di regola manifestato con concessione di licenza). Ove i terzi non rispettino l’esclusiva, si rendono responsabili di contraffazione, “letterale” o “per equivalenti”. Il primo tipo di contraffazione è il più semplice da verificare e sussiste ogni volta in cui un terzo realizzi un’invenzione che ha tutte le caratteristiche rivendicate nel brevetto. Il secondo tipo di contraffazione sussiste invece quando un terzo realizza una soluzione molto simile a quella del brevetto, ma non del tutto identica. In questo caso per determinare l’ambito di protezione conferito dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.

26 Gennaio 2021

Revoca dell’amministratore senza giusta causa e diritto al risarcimento danni: interruzione della prescrizione e dies a quo per far valere il diritto al risarcimento

Il diritto al compenso dell’amministratore, giacché derivante dal rapporto societario, in quanto istituito fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società o delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949 c.c.

Il ricorso giuslavoristico proposto dall’ex amministratore ex art. 414 c.p.c. per ottenere il riconoscimento di un trattamento retributivo unitario e globale, comprensivo, cioè, oltre che dell’importo dovuto a titolo di dirigente con contratto di lavoro subordinato, anche dell’importo, pure preteso nel separato e successivo giudizio, a titolo di compensi per l’incarico gestorio svolto quale consigliere di amministrazione (di fatto erogato allo stesso soggetto quale emolumento relativo alla carica di amministratore delegato, a suo dire, apparentemente conferitagli ed assunta), è idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e 2944 c.c. Ne consegue che il diritto al risarcimento dei danni per la revoca senza giusta causa dalla carica di amministratore non può essere esercitato in giudizio prima del passaggio in giudicato della sentenza resa a conclusione del giudizio giuslavoristico che, escludendo l’asserita simulazione, affermi definitivamente, l’esistenza del rapporto gestorio in contestazione; diversamente opinando, infatti, all’attore verrebbe preclusa, per effetto dell’eccepita prescrizione, la facoltà di far valere il proprio diritto prima ancora del definitivo accertamento della natura reale e non fittizia del rapporto (di amministrazione) da cui detto diritto discende.

Con la possibilità dell’assemblea di revocare gli amministratori “in qualunque tempo” a norma dell’articolo 2383, comma III, c.c., la società è investita di una forma di autotutela privata in forza della quale lo scioglimento del rapporto gestorio si verifica mediante la delibera assembleare e il controllo di questa spetta al giudice soltanto in seconda battuta ed esclusivamente ai fini della liquidazione dell’eventuale risarcimento, ove la revoca non sia sorretta da una giusta causa. La nozione di “giusta causa” è distinta sia dal mero “inadempimento”, sia dalle “gravi irregolarità” di cui all’art. 2409 c.c., concernendo essa, infatti, circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento e non necessariamente cagionate dall’amministratore stesso, che, tuttavia, pregiudichino l’affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità, cioè compromettano il rapporto fiduciario tra le parti. L’assenza della giusta causa incide solamente in punto di risarcimento dei danni non inficiando la validità o l’efficacia della revoca, rappresentando quest’ultima atto lecito e manifestazione del diritto dei soci ai sensi dell’art. 2364 c.c., con il solo limite che i motivi di giusta causa di revoca, quantomeno nei loro elementi essenziali, devono però essere esplicitati nella delibera di revoca (sul punto, v., ex multis, Trib. Milano, 20 dicembre 2005); infatti, come ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, l’accertamento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di revoca può avere a oggetto solo le ragioni poste alla base della decisione dei soci (così, tra le altre, Cass., 2037/18).

Come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, l’onere probatorio in ordine al venir meno del diritto al risarcimento del danno dell’amministratore per la revoca anticipata dalla carica grava sulla società a norma dell’art. 2697 c.c. (nel caso di specie, la società convenuta non ha addotto fatti idonei oggettivamente a minare la valutazione circa la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore revocato e, quindi, tali da incidere negativamente sul rapporto fiduciario intercorrente tra le parti, con la conseguenza che la domanda attorea è stata accolta e la società, per l’effetto, condannata, a titolo di risarcimento del danno sofferto dall’amministratore per la revoca senza giusta causa dalla carica, al pagamento dell’importo pari agli emolumenti non percepiti nel periodo di anticipata cessazione del rapporto gestorio).

19 Gennaio 2021

Il fallimento della società controllata: rapporti con la holding, quantificazione del danno e prescrizione

Relativamente al controllo societario esercitato ex art. 2359 c.c., non si  configura l’esistenza e l’operatività di una holding di  fatto preposta al controllo e alla gestione di una società poi fallita se non sussistono specifici requisiti: una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo, idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa; il comune intento sociale perseguito; l’esteriorizzazione del vincolo societario, tramite la spendita del nome e/o il compimento di attività negoziale nell’interesse della holding; l’organizzazione imprenditoriale autonoma della holding rispetto a quella delle società controllate, volta al coordinamento dei fattori produttivi relativi al gruppo di imprese; l’economicità aggiuntiva ovvero la produzione di un plusvalore dovuto all’attività di direzione e coordinamento (così anche Cass. civ. 20.05.2016, n. 10507; Cass. civ. 18.11.2010, n. 2334). Peraltro, nelle società di fatto tra consanguinei, la prova dell’esteriorizzazione del vincolo societario deve essere rigorosa, dovendosi basare “su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l’intervento del familiare possa essere motivato dalla “affectio familiaris” e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all’attività commerciale” (a proposito Cass. civ. n. 33230 del 16.12.2019; nello stesso senso, Cass. civ. n. 15543 del 20.06.2013).

Nella quantificazione del danno subito dalla società e dai creditori, il CTU deve utilizzare il criterio della differenza dei netti patrimoniali, effettivamente utilizzabile in presenza di situazioni di prosecuzione dell’attività d’impresa per un periodo di tempo considerevole: tale criterio consente infatti di accertare, in modo attendibile, l’effettiva diminuzione patrimoniale della società, in ipotesi di ingiustificata prosecuzione della liquidazione, quando risulta più problematico ricostruire ex post le singole operazioni non conservative e collegare ad esse un danno al netto dell’eventuale ricavo.

Il termine di prescrizione è quinquennale e decorre, nell’azione sociale di responsabilità, dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno (termine che rimane sospeso, ex art. 2941 n. 7 c.c., fino alla cessazione dalla carica dell’amministratore o del liquidatore, cui si applicano ex art. 2489 co. 2 c.c. le norme in tema di responsabilità degli amministratori), mentre nell’azione a tutela dei creditori sociali il termine di prescrizione decorre da quando è oggettivamente percepibile l’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti, dal momento che – in mancanza di prova contraria, offerta dall’amministratore o dal liquidatore, con riferimento ad una data diversa e anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale – si presume coincidente con la dichiarazione di fallimento (così Cass. civ. n. 24715 del 4.12.2015; Cass. civ. n. 13378 del 12.06.2014).

 

19 Gennaio 2021

Brevetto per invenzione o per modello industriale: tutele. Fra contraffazione (per interferenza) per equivalenti e concorrenza sleale

Ai sensi dell’articolo 52 comma 3 bis del D.lvo n. 30/2005, modificato dal D.lvo n. 131/2010, in tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenti, il Giudice, nel determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi ad interpretare il tenore delle rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni, bensì deve contemperare l’equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi e, quindi, deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno di quelli indicato nelle rivendicazioni. Per far ciò, il Giudice può avvalersi di varie metodologie finalizzate ad accertare l’equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità.

L’originalità manca se le varianti sono ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema. Il Giudice non può attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l’analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto.

La Corte di legittimità (v. Cass. Civ. n. 2977/2020), in particolare, ha fatto applicazione del principio, di elaborazione giurisprudenziale tedesca, secondo il quale sintomo della contraffazione per equivalenti è proprio l’ovvietà o non originalità della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, tenendo conto alle conoscenze medie del tecnico del settore.

L’equivalenza sussiste ove la variante realizzativa adottata risulti per il tecnico medio del settore ovvia, e, dunque, non originale, per ottenere la stessa soluzione al problema tecnico risolto dall’invenzione, non assumendo, invece, rilievo alcuno le limitazioni volontarie delle rivendicazioni introdotte dal titolare del brevetto nel corso della procedura di brevettazione (la cosiddetta “file history”). Del resto [anche la giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. Milano 20 settembre 2018), facendo applicazione del criterio del c.d. triple test, ha ritenuto la contraffazione per equivalenti in un caso in cui due determinati prodotti a confronto (nella specie, farmaci), svolgevano la medesima funzione, agivano con lo stesso modus operandi e, infine, ottenevano il medesimo risultato, e ciò in quanto il trovato sospettato di interferenza suggeriva soluzioni sostitutive prive di originalità, attuative degli elementi essenziali originali e caratteristici dell’idea brevettata, e, quindi, ovvie per il tecnico del ramo. L’illecito in commento, invece, deve essere escluso quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che, pur determinando identiche prestazioni funzionali, operi con mezzi strutturali diversi.

In materia di competenza funzional-territoriale in applicazione dei principi generali regolatori degli istituti della domanda riconvenzionale e della connessione, stante il sopravvenuto venir meno della inderogabilità della competenza territoriale prevista dal citato art. 120 c. III CPI per effetto della caducazione dell’obbligatorietà dell’intervento del P.M, il giudice della domanda principale può conoscere, nel medesimo processo, della domanda riconvenzionale che sia connessa alla prima per l’oggetto oltre che per il titolo.

15 Gennaio 2021

Esclusione della compensazione delle spese di lite in caso di adesione della parte opposta all’eccezione di compromesso della parte opponente

Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, posto che il principio cardine che regola la materia è il criterio della soccombenza, al quale si può derogare solo nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 92 c.p.c., la condotta processuale della ingiungente opposta, che aderisce all’eccezione di compromesso di controparte, non rileva ai fini della compensazione delle spese del giudizio, non potendo integrare un’ipotesi di reciproca soccombenza o una delle altre ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c. [nella specie, il Tribunale di Bologna, dopo aver accolto l’eccezione di compromesso e conseguentemente dichiarato nullo il decreto ingiuntivo ottenuto da un socio di una cooperativa per la restituzione di un finanziamento soci infruttifero, ha condannato il socio al pagamento delle spese di lite anche se nel corso del giudizio aveva aderito all’eccezione di compromesso della cooperativa controparte].

15 Gennaio 2021

Clausola compromissoria e competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo

Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui l’esistenza della clausola compromissoria non è rilevabile d’ufficio, ma solo su tempestiva eccezione di parte, con la conseguenza che non può escludersi la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, salvo i casi in cui la clausola contempli anche l’emissione dei provvedimenti inaudita altera parte. Tuttavia, qualora nel successivo giudizio di opposizione, la parte opponente eccepisca l’incompetenza del giudice adito in ragione della sussistenza della clausola compromissoria, il giudice deve dichiarare la nullità del decreto opposto e contestualmente rimettere la controversia al giudizio degli arbitri [nella specie, il Tribunale di Bologna ha accolto l’eccezione di compromesso e conseguentemente ha dichiarato nullo il decreto ingiuntivo ottenuto da un socio di una cooperativa per la restituzione di un finanziamento soci infruttifero].