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Tribunale di Bologna


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18 Luglio 2019

Il curatore fallimentare di s.r.l. è legittimato all’esercizio sia dell’azione sociale di responsabilità, che dell’azione prevista a favore dei creditori sociali

In materia di responsabilità degli amministratori di s.r.l., deve ribadirsi, in aderenza con la consolidata giurisprudenza di Cassazione formatasi sul punto, la legittimazione in capo al curatore fallimentare di esperire nei confronti dell’organo gestorio di società a responsabilità limitata, non soltanto l’azione sociale di responsabilità, ma anche l’azione dei creditori sociali, nonostante la specifica normativa in materia di s.r.l., diversamente da quella relativa alle s.p.a., a seguito dell’intervenuta riforma, non ne faccia puntuale menzione. Deve, infatti, [ LEGGI TUTTO ]

12 Luglio 2019

Azione di responsabilità nei confronti di amministratori/liquidatori di società e onere della prova

Il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell’ex amministratore o del liquidatore per violazione degli obblighi di corretta gestione e conservazione del patrimonio sociale ha l’onere di allegare e provare che sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall’assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa, nonché di individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative, sul piano del depauperamento del patrimonio sociale, ne siano derivate.

12 Luglio 2019

L’esperibilità dell’azione di responsabilità nei confronti dell’ex liquidatore di una società estinta

È necessario allegare specifici comportamenti inadempienti ascrivibili all’ex liquidatore di una società per azioni estinta, al fine di esperire (proficuamente) un’azione di responsabilità nei confronti di tale soggetto per la violazione dei doveri inerenti alla conservazione del patrimonio sociale ex art. 2394 c.c., alla ripartizione tra i soci delle somme risultanti dalla liquidazione ex art. 2491, 3 co, c.c. e/o alla redazione del bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 co. 2.

Nessuna condotta dolosa o colposa sarebbe comunque attribuibile al liquidatore che, non avendo ricoperto carica alcuna nella società estinta nel momento in cui si sono verificati gli eventi che hanno dato causa al presunto altrui diritto di credito, informato di detti fatti (dal presunto creditore) in modo generico dopo la propria nomina e avendo tempestivamente dato contezza della lacunosità della comunicazione, nonché dell’imminente chiusura della liquidazione, abbia poi provveduto a quest’ultima. Del resto, una volta terminati gli adempimenti e approvato il bilancio finale di liquidazione, il liquidatore ha l’obbligo- ex art. 2495 c.c. – di chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, la quale, una volta regolarmente pubblicata, è peraltro conoscibile dai terzi, che non possono invocare l’ignoranza dell’iscrizione ai sensi dell’art. 2193 co. 2, c.c..

11 Luglio 2019

Sulla ripartizione della legittimazione ad agire tra socio e custode in caso di sequestro delle azioni

Il custode delle azioni è l’unico soggetto legittimato ad agire per ottenere la declaratoria di annullamento delle decisioni, mentre per promuovere l’azione di nullità delle delibere la legittimazione deve essere riconosciuta anche al socio, alla luce del disposto di cui all’art. 2379 c.c., che attribuisce la facoltà di impugnare le delibere nulle a chiunque vi abbia interesse. In caso di sequestro delle azioni, pertanto, va riconosciuta al socio la legittimazione ad impugnare le delibere assunte con il voto favorevole del custode, quanto alle azioni volte a far accertare l’inesistenza o la radicale nullità delle deliberazioni stesse, trattandosi di azioni esperibili da qualunque interessato.

Il bilancio d’esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’articolo 2423, comma secondo cod. civ. è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

 

20 Giugno 2019

La concorrenza sleale parassitaria, per imitazione servile confusoria e per appropriazione di pregi: presupposti e onore della prova

La concorrenza sleale parassitaria richiede una prova diversa rispetto a quella di imitazione servile del prodotto del concorrente. Occorre infatti la dimostrazione di un’attività sistematica e complessa, realizzata nel corso del tempo, sia mediante successivi comportamenti imitativi delle iniziative e dei prodotti sia attraverso una serie di comportamenti simultanei che possano tutti ritenersi e manifestarsi in maniera univoca ed in quantità significativa come rivolti al perseguimento del medesimo illecito fine, in relazione ad una pluralità di idee ed iniziative originali della concorrente.

L’illecito della concorrenza sleale sotto il profilo dell’imitazione servile si verifica nel caso in cui l’imprenditore imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo (così da ricollegare il prodotto ad una determinata impresa), indipendentemente dall’essere il prodotto stesso oggetto di privativa, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente.

La concorrenza per appropriazione di pregi non consiste nell’adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.

19 Giugno 2019

La compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari

Le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, in quanto tipicamente riguardanti i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, sono generalmente compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34, comma 1, d.lgs. 5/2003, qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili. Tuttavia, non sono attinenti a diritti disponibili, e in quanto tali non compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 806 c.p.c., quelle controversie relative all’impugnazione di delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche d’ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., quelle assunte in assoluta mancanza di informazione.

13 Giugno 2019

Invalidità della delibera implicita di revoca dell’amministratore

È invalida la delibera assembleare di revoca dell’amministratore che sia stata adottata senza l’inserimento nell’ordine del giorno dell’argomento specifico “revoca dell’amministratore” bensì la sola indicazione, quale tema di discussione, della “Sostituzione degli amministratori – deliberazioni inerenti e conseguenti”. Va, infatti, respinta la soluzione prospettata da una certa dottrina e giurisprudenza secondo la quale la revoca dell’amministratore può avvenire anche in modo implicito, tacito (per facta concludentia) o indiretto. Al contrario va riaffermato il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione S.U. 29 agosto 2008, n. 21933, per la quale le delibere implicite o tacite si porrebbero in contrasto con le regole di formazione della volontà sociale, ed in particolare con l’art. 2366 c.c., che afferma la necessità – salvo che la legge non preveda diversamente – della previa indicazione, nell’ordine del giorno, degli argomenti da trattare, al duplice scopo di consentire ai soci di partecipare all’assemblea con la necessaria preparazione ed informazione nonché al fine di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti.

Perché possa dirsi integrato un vizio della delibera assembleare derivante dall’abuso della maggioranza è necessario che vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso al solo scopo di ledere gli interessi degli altri soci, oppure risulti in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Annullabilità della delibera assembleare per conflitto di interessi dei soci e abuso della maggioranza nella revoca di un amministratore

Ai fini dell’annullabilità di una delibera assembleare assunta in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2373 cod. civ. è necessario che ricorrano tre elementi: a) la prova di resistenza, ossia l’approvazione della delibera con il voto decisivo del socio in situazione di conflitto; b) il contrasto tra l’interesse egoistico del socio e l’interesse sociale; c) il danno, anche solo potenziale, per la società. [ LEGGI TUTTO ]

Esclusione del socio cooperatore deliberata dall’organo amministrativo in regime di prorogatio

In materia di società cooperative l’art. 2533, co. 2, c.c. prevede, per l’adozione della deliberazione di esclusione del socio, la competenza degli amministratori, a meno che l’atto costitutivo non l’attribuisca all’assemblea. L’organo amministrativo può legittimamente deliberare l’esclusione del socio anche dopo essere decaduto per scadenza del termine, stante quanto disposto dall’art. 2385, co. 2, c.c., ai sensi del quale la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. L’istituto della prorogatio, contemplato per le s.p.a. dall’art. 2385, co. 2, c.c., è applicabile anche alle s.r.l., in ragione dell’esigenza del tutto analoga di salvaguardare la continuità dell’organo di amministrazione, che giustifica l’applicazione analogica della disciplina sulla proroga. [Nella specie, il Tribunale ha considerato legittima la deliberazione di esclusione del socio assunta dal CdA in regime di prorogatio di una società cooperativa il cui atto costitutivo prevedeva, ai sensi dell’art. 2519, co. 2, c.c. la sottoposizione della stessa alle norme in tema di s.r.l.].

31 Maggio 2019

Azione di responsabilità promossa dal socio di S.r.l., nei confronti dell’amministratore, in veste di sostituto processuale

Gli amministratori sono responsabili nei confronti della società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società ai sensi dell’art. 2476 c.c.

È pacifico che in caso di contestazioni dell’operato di un amministratore in merito ad erogazioni in danaro da lui disposte, egli sia onerato dell’obbligo di fornire la prova dell’interesse sociale che ne giustifichi la disposizione. La mera registrazione nella contabilità sociale delle erogazioni non è sufficiente a dimostrarne la ragion d’essere.

Quanto alla responsabilità del socio in solido con l’amministratore, in ordine agli atti dannosi, il presupposto necessario ai fini della sua configurabilità è insito nella decisione o autorizzazione intenzionale, sicché, risulta necessaria la sussistenza della prova del deliberato concorso del socio.

L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. è promossa dal socio in nome proprio, ma per conto della società, titolare del patrimonio leso dagli atti dell’amministratore, pertanto la condanna al risarcimento dei danni deve avvenire in favore della società.