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Tribunale di Bologna


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Compenso degli amministratori di s.r.l. e intervento del socio ad adiuvandum

Al fine di comprendere se l’attività prestata dagli amministratori a favore di una s.r.l. abbia fatto sorgere per se stessa un diritto al compenso, oppure, se tale diritto sia comunque subordinato ad una votazione favorevole dell’assemblea, occorre indagare le norme di legge applicabili e lo statuto della società.

La remunerazione degli amministratori costituisce un diritto soggettivo perfetto avente natura disponile, tanto che ex art. 2389 comma 2 c.c. può essere costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili o può essere assente qualora l’incarico sia prestato a titolo totalmente gratuito. A tal fine, deve essere accertata la natura onerosa o gratuita dell’incarico avuto riguardo in primo luogo all’atto di nomina dell’amministratore, poi allo statuto societario e infine alla votazione dell’assemblea.

Qualora non si rinvenga alcuna determinazione del compenso all’atto di nomina a tempo indeterminato degli amministratori e sia presente in statuto una clausola che disponga il compenso degli amministratori quale mera eventualità, tale diritto al compenso sorge solo a seguito di delibera assembleare favorevole in tal senso.

In linea di massima è ammissibile l’intervento in causa del socio di una società, il quale abbia un personale interesse al riconoscimento della bontà delle ragioni fatte valere in giudizio dalla società, ravvisandosi un interesse siffatto ogniqualvolta dall’accoglimento delle domande esperite contro la società possa derivare un depauperamento del patrimonio sociale, suscettibile di risolversi nella diminuzione del valore dei diritti di partecipazione all’ente societario e, quindi, in un pregiudizio economico personale dei soci.

Nel caso in cui la mancata attribuzione del compenso sia da ricondurre alla volontà espressa dai soci intervenuti, sussiste un concreto interesse di tali soci ad intervenire, ove si consideri che il giudizio ha ad oggetto direttamente un rapporto endosocietario e che viene in gioco l’interpretazione dello statuto societario, destinato a trovare applicazione anche nei futuri rapporti sociali. Da un lato, dunque, sussiste il rapporto sostanziale tra società e soci e, dall’altro, vi è l’interesse ad impedire che le conseguenze della decisione possano riflettersi indirettamente sulla loro posizione.

In assenza di una clausola di non concorrenza e di riservatezza, non commette illecito l’ex amministratore che utilizzi i medesimi fornitori e contatti la clientela acquisita nel corso della precedente attività o l’ex dipendente che utilizzi le conoscenze acquisite con il nuovo datore di lavoro

In mancanza della sottoscrizione di alcun patto di non concorrenza l’ex amministratore non commette illecito nell’utilizzo di medesimi fornitori – in circostanza di oligopolio – e di un analogo sistema di codifica dei prodotti della precedente società né nel contattare la clientela della società concorrente, costituendo legittimo diritto del lavoratore approfittare delle conoscenze personali acquisite nel corso del pregresso svolgimento di attività, ove questo avvenga senza illecita sottrazione di risorse dalla società concorrente. [ LEGGI TUTTO ]

27 Febbraio 2018

Prova del negozio fiduciario e contro la quietanza

In tema di negozio fiduciario non è ammessa la prova per testimoni del pactum fíduciae quando questo comporti il trasferimento di beni immobili, sia pure indiretto, attraverso il trasferimento della partecipazione a una società intestataria di immobili.

La quietanza a saldo [ LEGGI TUTTO ]

27 Febbraio 2018

Requisito di novità del marchio: Valentino vs. Valentina

Per valutare la domanda di nullità del marchio ex artt. 25 lett.a) e 12 c.p.i., occorre verificare se il secondo segno registrato possa ritenersi nuovo, ovvero difetti di novità, come accade nelle ipotesi in cui “..l’identità o somiglianza fra i segni o l’identità o somiglianza tra i prodotti o servizi determini un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione…”.

In coerenza con la funzione intrinseca del segno, l’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari dev’essere compiuto dal giudice non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici dei marchi interessati, e tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, e quindi della notorietà del marchio e del grado di somiglianza tra i prodotti, nonché della normale avvedutezza dei consumatori cui i prodotti o servizi sono destinati.

E’ da escludere l’interferenza tra i marchi Valentina e Valentino laddove il primo consista in un segno letteralmente diverso e graficamente differenziato in modo significativo, in quanto composto da lettere con caratteri peculiari – specificamente da lettera iniziale e lettera finale maiuscole – e da elementi di contorno di fantasia, che conferiscono al segno una sua personalità ed originalità.

I segni Valentina e Valentino sono inoltre anche concettualmente diversi, perché Valentino è un nome proprio maschile, Valentina un nome proprio femminile, il che, in connessione con gli articoli che il segno è chiamato a distinguere, presenta una ulteriore valenza di distacco: infatti, il segno Valentino rimanda necessariamente, ad un uomo, e quindi lo stilista, mentre il segno, nella versione al femminile rimanda e suggerisce piuttosto la figura della utilizzatrice degli articoli prodotti e distribuiti nel mercato con quel segno.

15 Febbraio 2018

In caso di contraffazione di marchio, la sola esistenza di un provvedimento cautelare, avente natura provvisoria e non definitiva, emessa dal giudice di un primo stato non impedisce la promozione di un giudizio di merito avanti al giudice di un diverso stato

In un caso di contraffazione di marchi, il solo provvedimento cautelare emesso dal Giudice di un primo Stato membro (nel caso, il Tribunale di Stoccarda), quando non sia stato presentato reclamo contro detto provvedimento, né sia stato introdotto il giudizio di merito finalizzato all’accertamento della contraffazione, non impedisce la promozione del giudizio di accertamento negativo di contraffazione davanti al Giudice di un secondo Stato membro (nel caso, il Tribunale di Bologna) in quanto solo nel caso di instaurazione del giudizio di merito davanti al Giudice del primo Stato avrebbe potuto ritenersi la prevenzione dell’azione proposta dinanzi a quel Giudice, a partire dalla data di deposto del ricorso cautelare, rispetto alla azione di accertamento negativo proposta dinanzi al secondo Giudice.

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14 Febbraio 2018

Impugnazione di deliberazione di approvazione del bilancio e compromettibilità in arbitri

Le norme inderogabili dirette a garantire la verità, la chiarezza e la correttezza del bilancio di esercizio tutelano non solo l’interesse del singolo socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio ma anche il diritto di tutti i soggetti che entrano in rapporto con la società a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della stessa e il risultato economico dell’esercizio. [ LEGGI TUTTO ]

14 Febbraio 2018

Clausola compromissoria statutaria ed arbitrabilità delle impugnazioni di delibere assembleari

Risulta circoscritta ai diritti disponibili dell’attore – ed è pertanto arbitrabile in presenza di clausola compromissoria statutaria – l’impugnazione da parte di un socio di una delibera assembleare di una s.p.a. per presunti vizi di corretta costituzione dell’assemblea, asserite omissioni [ LEGGI TUTTO ]

14 Febbraio 2018

Mancanza di interesse ad agire in caso di impugnativa di bilancio

Nel caso in cui in bilancio siano recepite poste per sanzioni e penalità o risarcimenti danni comminate ai soci attraverso una delibera del c.d.a., non sussiste l’interesse, in capo ai medesimi soci, all’impugnativa di tale bilancio qualora sia già stata impugnata la delibera del c.d.a. dalla cui efficacia dette poste dipendono.

L’interesse ad agire previsto dall’art.100 c.p.c. integra una condizione della azione, la cui carenza è rilevabile anche di ufficio, e presuppone la esigenza di ottenere, attraverso la domanda giudiziale, un risultato utile, [ LEGGI TUTTO ]

12 Febbraio 2018

Opzione put e divieto di patto leonino. Validità dell’opzione anche in caso di perdita totale di valore della quota

L’opzione put realizza una ipotesi di patto leonino soltanto qualora l’’esclusione di un socio dalle perdite o dagli utili sia assoluta e costante e non risponda a interessi meritevoli di tutela. Non viola dunque il divieto di patto leonino una opzione put che preveda l’esclusione dalle perdite non assoluta (riguardando soltanto una parte della quota di capitale sociale acquistata) e che non sia costante (dovendosi esercitare l’opzione all’interno di un limitato arco temporale) (vedi Cass., n. 2927/1994, n. 642/2000; Trib. Milano, n. 9301/2015 del 6 agosto 2015).
Non sussiste la nullità per difetto sopravvenuto della causa in concreto di un’’opzione put per effetto della totale perdita di valore della quota, in quanto neppure il fallimento di una società determina lo scioglimento per impossibilità sopravvenuta del contratto di compravendita delle azioni o quote della stessa società, essendo la dichiarazione di fallimento causa di scioglimento, ma non di immediata estinzione, della società, sicché la perdurante esistenza in vita dell’ente e della sua organizzazione sociale conferisce, di per sé, natura di beni commerciabili alle relative quote di partecipazione, con conseguente liceità dei negozi che abbiano ad oggetto il loro trasferimento (vedi Cass., n. 12831/2013, n. 11361/1999, n. 4584/1999; n. 7693/1998).

8 Febbraio 2018

Onere della prova nell’azione di responsabilità per violazioni ex art. 2485 c.c. Valore probatorio della relazione ex art. 33 L. Fall. Revoca della delibera di “versamento in conto capitale”

Il curatore fallimentare che intenda far valere una responsabilità per omesso accertamento doloso o colposo della totale erosione del capitale sociale per perdite e della conseguente omissione degli adempimenti di cui all’art. 2485 c.c. deve allegare (e provare) che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall’assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa, individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative sul piano del depauperamento del patrimonio sociale ne sarebbero derivate, al netto dei ricavi (vedi Cass., n. 22911/2010; n. 17033/2008; n. 3694/2007). [ LEGGI TUTTO ]