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Tribunale di Roma


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10 Ottobre 2017

Cessione di quota di s.r.l. e ricognizione del debito relativo al pagamento del prezzo

Nell’ambito di un contratto di cessione quote di S.r.l., laddove l’attore opponente, nel caso in cui il convenuto opposto abbia posto a fondamento del decreto ingiuntivo un riconoscimento di debito sottoscritto dall’attore stesso, onde ottenere la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, deve fornire delle prove, com’è suo onore ai sensi dell’art. 1988 c.c., in ordine alla sopravvenuta estinzione, parziale o totale del debito o alla sua originaria inesistenza.

3 Ottobre 2017

Mancata adozione da parte dei sindaci degli “opportuni provvedimenti” al verificarsi di una causa di scioglimento della società

La colpevole omissione dell’attività di controllo e vigilanza imposta dalla legge all’organo sindacale, che consenta all’organo amministrativo di proseguire illecitamente l’attività di impresa pur essendosi verificata una causa di scioglimento della società senza adottare gli strumenti predisposti dalla legge (con particolare riguardo al ricorso ex art. 2485 c.c. per l’accertamento della causa di scioglimento o alla denuncia ex art. 2409 c.c.), fa sorgere in capo ai sindaci la responsabilità solidale con gli amministratori per i danni patrimoniali causati.

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3 Ottobre 2017

Disciplina dei segni distintivi e concorrenza sleale in una controversia tra due ONLUS

La tutela del diritto al nome dettata dal codice civile con riguardo alle persone fisiche è estesa alle persone giuridiche. Infatti, così come il nome e il cognome rientrano nell’ambito dei diritti della personalità in quanto destinati a una funzione identificativa dell’individuo, allo stesso modo la denominazione identifica presso il pubblico una persona giuridica.

Ai fini dell’applicabilità delle discipline relative alla ditta e al marchio non si richiede che il soggetto che opera nel mercato sia un imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c., essendo sufficiente [ LEGGI TUTTO ]

2 Ottobre 2017

Azione individuale di responsabilità di soci di s.r.l. e necessaria sussistenza del danno diretto al patrimonio di questi ultimi

Il singolo socio può promuovere non solo l’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno arrecato al patrimonio della società (agendo in vece di quest’ultima) ma anche l’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno patito direttamente dal suo patrimonio (nelle s.r.l. ex art. 2476 sesto comma c.c., cui si applica il disposto di cui all’art. 2395 c.c., in quanto compatibile, previsto per la disciplina in tema di s.p.a.). Tale azione è volta a tutelare gli interessi individuali dei titolari di diritti non protetti dagli artt. 2393 e 2394 c.c. Infatti, il novero dei soggetti tutelati dalla disciplina sulla responsabilità degli amministratori non si esaurisce nella società e nei creditori, dal momento che l’offensività delle condotte può colpire direttamente i soci ed anche soggetti estranei alla compagine societaria: presupposto necessario per tale azione è il riscontro dell’incidenza diretta del danno – di cui all’avverbio “direttamente” ex art. 2395 c.c. – sul patrimonio del socio o del terzo medesimi.

I soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, in quanto siano una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della) stessa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio.

L’azione promossa ai sensi dell’art. 2395 c.c., che si basi sulla contestazione all’amministratore unico di aver sostenuto spese non adeguate alla struttura sociale, costringendo quindi i soci a rinunciare al rimborso di finanziamenti erogati in favore della società al fine di coprire le perdite accumulate, fuoriesce dal perimetro della norma in oggetto: il danno subito dai soci, infatti, non può dirsi “diretto” ma risulta, al contrario, il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società per effetto della condotta posta in essere dall’amministratore medesimo.

2 Ottobre 2017

Legittimazione attiva all’azione di responsabilità, litisconsorzio con la società e nomina di un curatore speciale

Nella s.r.l. l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori (volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dal patrimonio sociale a causa dell’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo) può essere esercitata sia dalla società (titolare del diritto al risarcimento del danno) sia dal socio (ciò indipendentemente dalla consistenza della partecipazione sociale). Tuttavia, il socio – non essendo titolare del diritto al risarcimento del danno – fa valere in nome proprio il diritto spettante alla persona giuridica. Ne consegue, dunque, che la società – quale soggetto titolare del diritto in favore del quale è stata esercitata l’azione – deve necessariamente partecipare (ex art. 102 c.p.c.) sia al processo relativo all’azione sociale, sia ad eventuali procedimenti cautelari. Qualora, poi, al momento dell’esercizio dell’azione sociale, il soggetto asseritamente responsabile dei danni al patrimonio sociale sia ancora titolare dei poteri di rappresentanza sostanziale della società, si rende necessaria la nomina di un curatore speciale (ai sensi dell’art. 78, co. 2, c.p.c.), atteso l’evidente ed attuale conflitto di interessi fra rappresentante (l’amministratore che sia anche dotato del potere di rappresentanza della società) e rappresentato (la società).

30 Settembre 2017

Quale giudice per impugnare l’esclusione del socio lavoratore di una cooperativa?

Quando l’esclusione dalla società cooperativa del socio lavoratore sia conseguenza diretta ed immediata del licenziamento, scaturito dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro subordinato, l’eventuale contenzioso [ LEGGI TUTTO ]

29 Settembre 2017

Perdita della qualità di socio nel corso del giudizio di responsabilità contro l’amministratore: improcedibilità dell’azione

L’art. 2476, terzo comma, c.c., laddove accorda a ciascun socio la legittimazione a promuovere azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni al patrimonio sociale derivanti dall’inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, contempla un’ipotesi di sostituzione processuale. Con il rimedio in oggetto il socio [ LEGGI TUTTO ]

29 Settembre 2017

Legittimazione all’azione e presupposti dell’azione di responsabilità verso gli amministratori e amministrazione di fatto

La circostanza che, in base al terzo comma dell’art. 2746 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare, sia attribuita la titolarità dell’esercizio dell’azione sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all’esercizio dell’azione in questione, ma sta solo a significare che il socio di S.r.l. è legittimato all’esercizio dell’azione sociale nell’interesse della società stessa, benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell’ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al successivo sesto comma del citato art. 2476 c.c. Dunque il socio può agire come sostituto processuale, in nome proprio ma nell’interesse della società, la quale è – e rimane – titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta di mala gestio del proprio amministratore e, pertanto, la stessa è pienamente legittimata ad agire per il relativo risarcimento. 

Ai fini della risarcibilità del preteso danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l’inadempimento dell’amministratore, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).  In altri termini, è ormai accolto pacificamente in giurisprudenza (cfr. Cass. SU 26972/2008), il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo viceversa privilegiata l’opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza. 

Incombe, invece, sugli amministratori l’onere di dimostrare l’inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. Cass. 22911/2010). 

Amministratore di fatto è chi, pur in assenza di una qualsivoglia formale investitura da parte della società, si sia sistematicamente e non occasionalmente ingerito nella gestione sociale (cfr. Cass. 28819/2008; Cass. 6719/2008; Cass. 9795/1999) e che, in conseguenza di un siffatto esercizio sistematico e completo dell’attività gestoria, sarebbe ipotizzabile una sua responsabilità risarcitoria in via diretta ed illimitata, in concorso con gli amministratori (di diritto), per l’intera gestione sociale in ipotesi causativa di danni alla società 

La presenza di un amministratore di fatto non costituisce – in caso di inadempimento nell’attività gestoria – per l’amministratore causa di esonero da responsabilità; anzi quest’ultima verrebbe addirittura a risultare aggravata, in quanto si dimostrerebbe in concreto che l’amministratore di diritto, venendo meno ai propri doveri istituzionali, non ha impedito che altri, privi della formale investitura, si attribuissero in fatto il potere di gestione della società. Inoltre, qualora fosse accertata la responsabilità di un amministratore di fatto, è evidente che si verterebbe in tema di responsabilità solidale (art. 2055 c.c.), potendo così il preteso danneggiato agire per l’intero indifferentemente nei confronti dell’uno o dell’altro responsabile, mentre qualsiasi ipotesi di ripartizione interna fra i responsabili solidali potrebbe assumere rilievo solo in caso di rituale domanda dell’interessato, previa altrettanto rituale chiamata in causa dell’altro preteso responsabile solidale, qualora non fosse già parte del giudizio. 

In mancanza di prova del danno da ritardo, non sono dovuti gli interessi compensativi. Tradizionalmente, a proposito di detta ulteriore somma di denaro, dovuta in conseguenza del mancato godimento della somma originaria, liquidata per il danno emergente, la giurisprudenza parla appunto di interessi compensativi (cfr. Cass. 11718/2002; Cass. 2654/2005), che vengono così a rappresentare una modalità liquidatoria, in via equitativa, del danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/2003), in mancanza di prova specifica del danno da ritardo. Se dunque è accolta questa sostanziale equipollenza in ambito di liquidazione equitativa fra lucro cessante ed interessi compensativi e se è vera la superiore premessa sul danno-conseguenza, è allora evidente che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di tali interessi in funzione risarcitoria, con conseguente onere allegatorio e probatorio, anche attraverso presunzioni, a carico del danneggiato per il loro riconoscimento (cfr. Cass. 12452/2003; Cass. 20591/2004; Cass. 22347/2007). Dunque il riconoscimento degli interessi compensativi è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 12452/2003; Cass. 2654/2005 in motivazione). In conclusione, solo qualora l’equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno. 

29 Settembre 2017

Le scelte di gestione impreditoriale degli amministratori di società non sono sindacabili nel giudizio di responsabilità promosso dalla società per mala gestio

Le scelte di gestione imprenditoriale, imponendo una valutazione di opportunità e convenienza, attengono all’ambito di discrezionalità dell’organo amministrativo e non possono costituire oggetto di giudizio da parte del giudice, laddove gli elementi che invece possono essere valutati nel giudizio di responsabilità sono esclusivamente rappresentativi delle modalità [ LEGGI TUTTO ]

29 Settembre 2017

Azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore: onere probatorio e di allegazione del socio attore

Sul socio attore che esercita l’azione di responsabilità sociale nei confronti dell’amministratore grava l’onere di allegare le condotte e gli inadempienti di quest’ultimo, in ossequio alla disciplina in materia di onere della prova nelle controversie aventi per oggetto l’adempimento contrattuale. Il socio attore [ LEGGI TUTTO ]