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Tribunale di Palermo


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20 Luglio 2021

I doveri di controllo e la responsabilità dei sindaci

Il sistema dei controlli nelle società di capitali è un sistema composito che coinvolge una pluralità di soggetti e organi, quali gli amministratori non esecutivi e gli amministratori indipendenti, i sindaci, i revisori, il comitato per il controllo interno, l’organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/01 e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società quotate di cui all’art. 154 bis t.u.f., allo specifico fine di ottenere, grazie all’eterogeneità dei controlli, una garanzia rafforzata dell’osservanza delle regole di corretta amministrazione. La particolare conformazione della struttura societaria induce a doveri più intensi, come quando la società sia parte di un gruppo o si tratti di società a ristretta base familiare, soggetta perciò a influenze esterne anche pregiudizievoli.

La responsabilità omissiva del soggetto tenuto, per funzione, ad esercitare un controllo sull’agire di altri è per fatto proprio colpevole, purché si riscontrino la condotta almeno colposa e il nesso di causa con il danno, dovendosi ritenere ormai espunta anche dal diritto civile la responsabilità oggettiva, la responsabilità per fatto altrui o quella da mera posizione.

I doveri di controllo imposti ai sindaci ex artt. 2403 ss. c.c. sono configurati con particolare ampiezza, estendendosi a tutta l’attività sociale, in funzione della tutela non solo dell’interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali; né riguardano solo il mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, essendo loro conferito il potere-dovere di chiedere notizie sull’andamento generale e su specifiche operazioni, quando queste possono suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione. Compito essenziale è di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione: dovere del collegio sindacale è di controllare in ogni tempo che gli amministratori compiano la scelta gestoria nel rispetto di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale, alla stregua delle circostanze del caso concreto.

Ai fini dell’affermazione della responsabilità dei membri degli organi di controllo, è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità. Ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l’illecito perpetrato dagli amministratori, ai fini della responsabilità dei primi, secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale, se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l’attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l’illecito, tenuto conto di tutte le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica, quali: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403 bis c.c., la segnalazione all’assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l’impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446 e 2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell’art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. ed ogni altra attività possibile ed utile.

Non è sufficiente ad esonerare i sindaci della società da responsabilità, in presenza di una illecita condotta gestoria posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all’oscuro o di avere assunto la carica dopo l’effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, qualora i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l’attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.

L’obbligo di vigilanza impone – prima ancora che la verifica sulla regolarità formale degli atti e delle relazioni degli amministratori – la ricerca di adeguate informazioni, in particolare da parte dei componenti dell’organo sindacale, la cui stessa ragion d’essere è il provvedere al controllo sulla gestione. Onde sussiste la colpa in capo al sindaco già per non avere rilevato i c.d. segnali d’allarme, individuati dalla giurisprudenza anche nella stessa soggezione della società all’altrui gestione personalistica.

Le dimissioni presentate non esonerano il sindaco di società di capitali da responsabilità, in quanto non integrano un’adeguata vigilanza sull’operato altrui e sullo svolgimento dell’attività sociale, per la pregnanza degli obblighi assunti proprio nell’ambito della vigilanza sull’operato altrui e perché la diligenza richiesta al sindaco impone, piuttosto, un comportamento alternativo; le dimissioni diventano anzi esemplari della condotta colposa tenuta dal sindaco, rimasto indifferente ed inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità.

Neppure l’essere stato designato alla carica solo dopo la commissione dell’illecito è di per sé circostanza sufficiente ad esimere il sindaco da responsabilità, in quanto l’accettazione della carica comporta comunque l’assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo; né la responsabilità per il ritardo nell’adozione delle misure necessarie viene meno per il fatto imputabile al precedente amministratore, una volta che, assunto l’incarico, fosse esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio.

Ai fini dell’esonero dalla responsabilità è necessario invece che i componenti dell’organo di controllo – gravati dal relativo onere probatorio a fronte dell’allegazione dell’inerzia e della prova del fatto illecito gestorio da parte dell’attore – abbiano esercitato o tentato di esercitare l’intera gamma dei poteri istruttori ed impeditivi affidatigli dalla legge, fino alla denuncia all’autorità giudiziaria civile e penale, in mancanza delle quali concorrono nell’illecito civile commesso dagli amministratori della società per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti per legge. Anche la semplice minaccia di ricorrere ad un’autorità esterna può costituire deterrente, sotto il profilo psicologico, al proseguimento di attività antidoverose da parte dei delegati; la condotta impediente omessa va valutata nel contesto complessivo delle concrete circostanze, in quanto l’inerzia del singolo, nell’unirsi all’identico atteggiamento omissivo degli altri acquista efficacia causale, dato che, all’opposto, una condotta attiva giova a rompere il silenzio sollecitando, con il richiamo agli obblighi imposti dalla legge ed ai principi di corretta amministrazione un analogo atteggiamento degli altri.

La responsabilità dell’amministratore di società di capitali per il ritardo nell’adozione delle misure necessarie a contenere le perdite e per la mancata richiesta di fallimento nonostante la vistosità ed irreversibilità del dissesto non viene meno per effetto della responsabilità del precedente amministratore nell’aver occultato detto stato, una volta che di questo egli abbia avuto contezza.

Il recesso ad nutum nelle società di capitali

Il diritto di recedere ad nutum non spetta ai soci delle società di capitali con durata estremamente lunga. L’assimilazione di quest’ultime alle società contratte a tempo indeterminato non risulta infatti ricavabile dal sistema normativo. Il favor riservato dalla riforma del 2003 all’istituto del recesso nelle società di capitali non può portare ad una estensione dell’applicabilità delle norme in tema di recesso fuori dalle ipotesi specificatamente previste. Siffatta interpretazione estensiva si fonda su una ricostruzione sistematica nella quale è centrale il richiamo alla disciplina ex art. 2285 c.c. in materia di società di persone, richiamo di per sé non calzante, posta la profonda differenza strutturale tra le società di persone e le società di capitali, in particolare quanto a rilevanza delle persone fisiche dei soci e dei creditori sociali del capitale sociale; tale differenza non legittima l’utilizzabilità nel settore delle società di capitali di principi ricavabili dalla disciplina delle società di persone e ciò tanto più laddove il legislatore abbia dettato per i due tipi di enti norme diverse sulla stessa materia.

Le conseguenze della mancata esecuzione dei conferimenti da parte del socio di s.r.l.

Il conferimento effettuato dal socio mediante compensazione tra il relativo debito incombente su quest’ultimo verso la società ed un credito a sua volta vantato dal socio medesimo nei confronti dell’ente è legittimo solamente nell’ipotesi di aumento del capitale sociale – nella quale tale modalità di estinzione del debito del socio non determina un pregiudizio per i creditori e la società – e non invece nell’ipotesi di versamento dei decimi del capitale originario, in quanto i conferimenti iniziali possono essere costituiti solo da beni inidonei a formare oggetto di garanzia patrimoniale.

In caso di morosità del socio ex art. 2466 c.c., il recupero forzoso del credito costituisce una mera facoltà per gli amministratori e non un obbligo. Come infatti lasciato intendere dall’espressione “qualora non ritengano utile promuovere azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti” contenuta nell’art. 2466 c.c., l’esercizio di tale azione viene rimesso alla discrezionalità dell’organo amministrativo, che può determinarsi nel senso di non procedere preventivamente nei confronti del socio moroso (ad esempio, per il verosimile difficile recupero del credito), senza dover fornire in proposito apposita giustificazione in assemblea.

L’abuso della regola di maggioranza è causa di annullamento della deliberazione assembleare quando essa non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, in quanto il voto espresso sia ispirato al perseguimento di un interesse – di maggioranza – personale ed antitetico a quello sociale, oppure esso sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a ledere i diritti dei soci di minoranza. Ai fini dell’annullamento della deliberazione assemblare, per eccesso di potere, è necessario provare che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci, oppure che esso fosse in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto. L’onere della prova non deve ritenersi limitato ai sintomi dell’abuso della regola di maggioranza manifestatasi prima dell’azione della delibera impugnata, potendo, viceversa, farsi leva su comportamenti o indizi cronologicamente successivi, in grado di rivelarne ex post la sussistenza.

Gli effetti della nullità della società per azioni nei rapporti tra soci e società

A norma dell’art. 2332 c.c., il rilievo della nullità del contratto costitutivo di una s.p.a., una volta che la stessa sia stata iscritta nel registro delle imprese e che così formalmente costituita abbia avviato la propria attività, si converte, ove sia stato oggetto di accertamento principale , in una causa di scioglimento dell’ente con effetti ex nunc, in ragione della necessità di garantire la stabilità dei traffici giuridici e, dunque, le ragioni dei terzi che abbiano interagito con la suddetta persona giuridica. Non discendendo dal rilievo del vizio genetico effetti retroattivi e ripristinatori, restano, inoltre, esigibili dalla società gli obblighi di conferimento dovuti dai soci sino a quando non siano stati soddisfatti i creditori sociali.

L’accoglimento in altro giudizio della domanda di accertamento della nullità dell’atto costitutivo di una società non preclude in ogni caso lo scrutinio della domanda di pagamento rivolta da tale società ai soci, ove tale pretesa non postuli la prosecuzione dell’attività, bensì sia conseguenza degli obblighi assunti dai soci nei confronti della società stessa, che restano fermi ex art. 2332, co. 2, c.c., per tali dovendosi intendere tutte le obbligazioni, principali o accessorie, che trovino titolo diretto o indiretto nel contratto di società.

Azione di responsabilità sociale contro gli amministratori e onere della prova

L’azione di responsabilità sociale ex art. 2392 c.c. contro gli amministratori ha natura contrattuale sicché su chi promuove l’azione spetta esclusivamente l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sull’amministratore l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva con riferimento agli addebiti contestati dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi a lui imposti.

Qualora i comportamenti addebitati non siano in sé vietati dalla legge e l’obbligo di astenersi dal porli in essere discenda dal dovere di lealtà o dal dovere di diligenza, l’onere della prova dell’attore non si esaurisce nella prova dell’atto compiuto dall’amministratore ma investe anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di diligenza.

Nullità della società per azioni per illiceità dell’oggetto sociale

A norma dell’art. 2332 c.c., il rilievo della nullità del contratto costitutivo di una s.p.a., una volta che la stessa sia stata iscritta nel registro delle imprese e che così formalmente costituita abbia avviato la propria attività, si converte, ove sia stato oggetto di accertamento principale, in una causa di scioglimento dell’ente con effetti ex nunc, in ragione della necessità di garantire la stabilità dei traffici giuridici e, dunque, le ragioni dei terzi che abbiano interagito con la suddetta persona giuridica. Non discendendo dal rilievo del vizio genetico effetti retroattivi e ripristinatori, restano, inoltre, esigibili dalla società gli obblighi di conferimento dovuti dai soci sino a quando non siano stati soddisfatti i creditori sociali (art. 2332, co. 3, c.c.).

L’accoglimento della domanda di accertamento della nullità dell’ente non preclude lo scrutinio della domanda di pagamento, avanzata dalla società dichiarata nulla, di un debito a carico di un socio. Infatti, ove tale debito non sia connesso alla prosecuzione dell’attività sociale, considerata la ratio del secondo comma dell’art. 2332 c.c. (che pure parla di “conferimenti”), deve giungersi non già alla declaratoria di inammissibilità della domanda, bensì al suo esame nel merito. La pretesa creditoria non postula, infatti, la prosecuzione dell’attività da parte della società, ma è conseguenza degli obblighi assunti dai soci nei suoi confronti che restano fermi ex art. 2332, co. 2, c.c., per tali dovendosi intendere tutte le obbligazioni, principali o accessorie, che trovino titolo diretto o indiretto nel contratto di società.

La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie

La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio.

29 Giugno 2021

Presupposti per la concessione del sequestro conservativo

Ai fini della concessione del sequestro conservativo, ricorre il requisito del fumus boni juris quando sia accertata, con un’indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare. Tale accertamento si risolve in una prognosi di fondatezza della pretesa del creditore.

Con riferimento al profilo del periclum, il timore cui si riferisce la norma di cui all’art. 671 c.p.c., deve essere fondato – cioè supportato dalla presenza o di elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, oppure di elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio –, nonché riferito alla perdita della garanzia del credito e, quindi, alla eventualità che detto patrimonio subisca alterazioni tali da compromettere, in caso di inadempimento, la realizzazione coattiva del credito. I presupposti che valgono a fondare il periculum in mora sono alternativi.

23 Giugno 2021

Impugnativa di bilancio: limiti della compromettibilità in arbitri e cessata materia del contendere

Il limite alla compromettibilità in arbitri è dato dalla indisponibilità dei diritti in discussione. La controversia non è suscettibile di rimessione alla decisione arbitrale se oggetto dell’impugnativa è la delibera di approvazione del bilancio, sia per difetto di idonea informativa, sia per vizi del bilancio stesso, del quale si contestano la veridicità, la completezza e la chiarezza.

Quando la delibera di approvazione del bilancio è stata revocata e sostituita con una nuova delibera conforme a legge che ha approvato un nuovo progetto di bilancio, modificato ed integrato rispetto al precedente, anch’esso conforme a legge, ai sensi dell’art. 2377, comma VIII, richiamato dall’art. 2479-ter ultimo comma c.c., non può più pronunziarsi l’annullamento della deliberazione impugnata e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

23 Giugno 2021

Sostituzione di delibera assembleare e cessazione della materia del contendere

La disponibilità del diritto rappresenta un limite alla compromettibilità in arbitri di controversie di qualsiasi natura. Con specifico riferimento alla materia societaria non può essere deferita alla decisione arbitrale l’impugnativa di delibera di approvazione del bilancio che verta sulla veridicità, completezza e chiarezza del bilancio stesso. Ciò in quanto le norme dirette a garantire tali principi non solo hanno natura imperativa, ma attengono pure a diritti indisponibili, essendo poste, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti terzi che con la società entrano in rapporto.

La delibera di approvazione del bilancio che sia revocata e sostituita da successiva delibera conforme alla legge con la quale sia approvato un nuovo progetto di bilancio per il medesimo esercizio, determina che non possa più pronunziarsi l’annullamento della delibera adottata anteriormente e che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In ogni caso, la fondatezza delle doglianze mosse contro la delibera di approvazione del bilancio di cui si lamenta l’illegittimità, successivamente revocata e sostituita da altra delibera conforme alla legge, giustifica la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.