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Tribunale di Venezia


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29 Giugno 2023

Il diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l.

A norma dell’art. 2476 c.c., i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. L’accesso riconosciuto al socio non amministratore è diritto incondizionato avente natura potestativa rispetto al quale il soggetto passivo si trova in situazione di soggezione, ovvero nella situazione di dover soggiacere alla richiesta di accesso formulata dal socio il quale non è neppure tenuto ad indicare i motivi per i quali l’esercizio della potestà in questione venga fatta valere, motivi che possono astrattamente riguardare la tutela degli interessi della società medesima a fronte di possibili condotte gestorie illecite, nel quadro delle responsabilità degli amministratori verso la società stessa, ovvero riguardare anche la tutela di interessi del socio medesimo.

L’art. 2476, co. 2, c.c. prevede una potestà espressione stessa dello status di socio, con la conseguenza che, non essendo prescrittibile detto status, non può reputarsi suscettibile di prescrizione la potestà (o facoltà) che è sua tipica espressione in ambito gestorio. Infatti, il diritto del socio all’informazione e alla consultazione della documentazione societaria, quale strumento essenziale con cui si realizza il controllo sulla gestione dell’impresa, non può ritenersi soggetto ad alcun limite temporale, potendo essere esercitato in ogni momento, per tutto il periodo in cui perdura il rapporto associativo. La potestà riconosciuta al socio può reputarsi immeritevole di tutela solo ove esercitata in modo abusivo ed in malafede, ovvero in modo tale da pregiudicare gli interessi sociali e secondo modalità che possano comportare ostacolo alla gestione dell’impresa collettiva.

L’esercizio del diritto di accesso non può essere inibito per il semplice fatto che il socio eventualmente sia già a conoscenza di determinate vicende sociali, permanendo il suo concreto interesse ad avere precisa contezza della documentazione che dette vicende rappresenta.

Quanto al presupposto del periculum in mora, va considerato che il ritardo nel permettere l’esercizio del diritto di accesso determina, hic et nunc, la lesione della facoltà di controllo riconosciuta al socio, lesione che se non dovesse essere sanata con provvedimento immediato, attendendosi l’esito di eventuale giudizio di merito, sarebbe destinata a perpetrarsi, con assoluta impossibilità di tutela per equivalenti. In effetti, il requisito del periculum in mora risulta di per sé connaturato all’esigenza di controllo del socio rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali, esigenza che sarebbe inevitabilmente frustrata dai tempi del giudizio ordinario.

 

27 Giugno 2023

Natura del rapporto tra amministratore e società di capitali e possibile gratuità dell’attività prestata

Il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l’art. 36 Cost., né l’art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c. Ciò in quanto i compiti che la società affida al suo amministratore riguardano la gestione stessa dell’impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse, sicché, quand’anche taluni di questi atti ed operazioni possano compararsi all’attività di un prestatore d’opera, il rapporto che intercorre tra amministratore e società non può essere equiparato, in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra essi esistente, a quello derivante dal contratto d’opera, intellettuale o non intellettuale. Ne deriva, per la specialità del rapporto, l’inapplicabilità dell’articolo 36 Cost. e la legittimità di una previsione statutaria che stabilisca la gratuità dell’esercizio delle funzioni di amministratore di società.

L’onerosità dell’incarico non ha carattere inderogabile. Conseguentemente, al fine di individuare come sia regolamentato il rapporto della società con l’amministratore sotto il profilo economico, occorre fare riferimento, in primo luogo, allo statuto sociale a cui l’amministratore, nell’accettare la nomina, necessariamente aderisce e, in secondo luogo, alle delibere delle assemblee dei soci; si tratta insomma di materia del tutto disponibile e subordinata alle disposizioni statutarie ed alla volontà assembleare, fermo restando che, in presenza di gratuità dell’incarico oppure di compenso statutariamente subordinato alla volontà assembleare, l’amministratore ben può non accettare la nomina.

23 Giugno 2023

Legittimazione del socio di s.r.l. all’impugnazione di una delibera e all’azione di responsabilità

Se di regola il difetto della qualità di socio in capo all’attore al momento della proposizione di una domanda di accertamento della nullità di una delibera assembleare, o a quello della decisione della controversia, esclude la sussistenza in lui dell’interesse ad agire per evitare la lesione attuale di un proprio diritto e per conseguire con il giudizio un risultato pratico giuridicamente apprezzabile, ciò tuttavia non può dirsi nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. In tal caso, anche la stessa legittimazione dell’attore ad ulteriormente interferire con l’attività sociale sta o cade a seconda che la deliberazione impugnata risulti o meno legittima: la declaratoria della nullità della deliberazione può dunque condurre al ripristino della qualità di socio dell’attore, e tale risultato costituisce una delle ragioni per le quali la deliberazione viene impugnata. Sarebbe allora logicamente incongruo, e si porrebbe insanabilmente in contrasto con i principi enunciati dall’art. 24 Cost., co. 1, l’addurre come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti. Analoghe considerazioni possono svolgersi quanto all’azione di annullamento.

Diversamente deve opinarsi in riferimento alla legittimazione dell’attore ad esercitare l’azione sociale di responsabilità a norma dell’art. 2476, co. 3, c.c. A differenza dell’azione di impugnazione delle delibere assembleari o delle decisioni dei soci, con l’azione di responsabilità sociale, il socio non esercitata diritti propri nel proprio interesse, ma diritti risarcitori che competono all’ente collettivo in ragione della violazione imputata all’organo gestorio degli obblighi di corretta amministrazione che detto organo ha, non direttamente nei confronti del socio, ma nei confronti della società. In effetti, la stessa disciplina dell’art. 2476 c.c., in tema di azione sociale di responsabilità esercitata dal socio, esplicita che il diritto fatto valere è appartenente alla società che, infatti, può transigere o rinunciare all’azione, competendo l’eventuale risarcimento unicamente alla stessa che è parte necessaria del giudizio in quanto beneficiaria del credito risarcitorio e titolare della relativa posizione giuridica pretensiva rispetto all’inadempimento degli obblighi amministrativi. Dal punto di vista processuale, se con l’azione di impugnazione il socio fa valere diritti ed interessi propri asseritamente lesi dalla delibera o decisione dei soci, con l’azione sociale di responsabilità si verifica una deroga al divieto di far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge come è quello che occupa, parlandosi così di legittimazione straordinaria del socio in termini di sostituzione, a norma dell’art. 81 c.p.c.  che, essendo norma processuale, è di stretta applicazione.

Nel caso dell’impugnazione delle delibere dei soci che comportino come loro conseguenza la perdita dello status di socio, con conseguente perdita dei diritti partecipativi che allo stesso sono attribuiti, l’impugnante, pur non ricoprendo più al momento dell’impugnazione la qualità che lo legittimerebbe al rimedio, mantiene la legittimazione e l’interesse ad agire proprio perché, in forza dell’invalidazione della delibera egli tende a riacquisire i diritti partecipativi perduti in modo illegittimo, in altre parole permanendo al momento dell’impugnazione legittimazione ed interesse ad agire dell’impugnante quale socio. Diversa è la questione della legittimazione ad agire del socio in riferimento all’azione sociale di responsabilità. In effetti, è improcedibile l’azione di responsabilità promossa dal socio che non abbia sottoscritto l’aumento di capitale deliberato dall’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2482 ter, co. 1, c.c., in quanto tale evento determina la perdita della qualità di socio e, quindi, la perdita della legittimazione ad agire in giudizio contro gli amministratori in qualità di sostituto processuale della società onde esercitare diritti della società medesima e non propri.

Proprio per la natura derivata e straordinaria della legittimazione del socio, a nulla rileva il fatto che il medesimo abbia perduto la qualità in virtù della delibera che ha accertato la perdita del capitale e disposto la sua ricostituzione, anche là dove si obiettasse che la perdita sia stata illegittimamente determinata dagli amministratori con conseguente loro responsabilità risarcitoria, posto che il diritto che il socio fa valere riguarda il risarcimento alla lesione del patrimonio sociale di cui è titolare la società, e non un diritto proprio, essendo l’eventuale lesione del socio semplicemente indiretta e derivata dalla lesione sopportata dalla società.

22 Giugno 2023

Nomina del custode a seguito del sequestro delle partecipazioni sociali

A norma dell’art. 2471 bis c.c., richiamante la disciplina prevista dall’art. 2352 c.c., ove siano sottoposte a sequestro le partecipazioni sociali, è d’uopo provvedere, ai fini dell’attuazione della misura cautelare, alla nomina del custode che eserciti i diritti di voto, provvedendo alla gestione delle partecipazioni sequestrate mediante esercizio dei relativi diritti amministrativi.

21 Giugno 2023

L’impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c. non può consistere in mere difficoltà economiche

In tema di inadempimento contrattuale, il contraente che non esegue esattamente la prestazione che si è obbligato ad eseguire, per liberarsi è tenuto a dimostrare una vera e propria sopravvenuta impossibilità della prestazione (oltre all’assenza di colpa).

Le difficoltà economiche o la mancanza di liquidità non sono cause che integrano, ai sensi dell’art. 1256 c.c., l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, posto che l’impossibilità di cui all’art. 1256 c.c. deve consistere in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso.

L’impossibilità assoluta della prestazione ex art. 1256 c.c. non è configurabile per le obbligazioni pecuniarie: ciò in quanto l’impossibilità che, ex art. 1256 c.c., estingue l’obbligazione è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l’adempimento. Al contrario, alla stregua del principio secondo cui genus numquam perit, l’impossibilità può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratta di una somma di denaro.

20 Giugno 2023

Cessione di partecipazioni sociali e clausole di garanzia

L’oggetto c.d. immediato della compravendita di partecipazioni di società di capitali è la partecipazione sociale in sé stessa, integrata dall’insieme di diritti e obblighi di socio, mentre la quota parte del patrimonio della società, con i beni, le attività le passività che la quota/azione rappresenta è solo l’oggetto c.d. mediato, ancorché esso rappresenti ciò che valorizza la partecipazione fatta oggetto del contratto di compravendita.

Le clausole che attribuiscono rilievo alle sopravvenienze passive della società le cui partecipazioni siano cedute garantiscono una determinata situazione debitoria della società ovvero un determinato valore patrimoniale netto dell’azienda, sicché lo scopo di queste previsioni consiste nel dettare una specifica disciplina pattizia dei fatti che influiscono sul valore delle quote – o, più propriamente, sul patrimonio dell’azienda, che è indirettamente l’utilità che si prefigge di raggiungere la parte acquirente della totalità delle partecipazioni sociali – cosicché, a tutela di parte acquirente, in caso di insorgenza di sopravvenienze passive, il corrispettivo può essere adeguato alla minore consistenza patrimoniale societaria oppure, per effetto dell’integrazione di tale ultima situazione, può essere riconosciuto un obbligo di manleva, attraverso la prestazione di un indennizzo.

L’effetto tipico delle clausole di garanzia del venditore in ordine alle sopravvenienze passive è quello di consentire all’acquirente di ridurre il corrispettivo della cessione per un ammontare pari all’importo delle sopravvenienze passive a carico della società, le cui quote sono state cedute, o di assicurarsi a posteriori (ossia dopo la corresponsione del prezzo), comunque, un indennizzo, alla stregua del sopravvenuto verificarsi di detti accadimenti. In questa logica, esse sono definite come clausole di price adjustment oppure di indemnity, la cui finalità si traduce nella tutela dell’acquirente delle partecipazioni sociali in ordine a situazioni debitorie ancora ignote al momento del perfezionamento della cessione, i cui fatti costitutivi si siano, all’epoca, già verificati, ma i cui effetti negativi sul patrimonio e sulle prospettive della società, le cui quote sono state cedute, non erano ancora oggettivamente percepibili al tempo in cui è stato raggiunto l’accordo di cessione.

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’uso della disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle controversie relative “ai diritti inerenti” di cui all’art. 3, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come successivamente modificato) si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall’atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d’impresa.

16 Giugno 2023

Differenze tra responsabilità nei confronti dei creditori e da danno diretto

Le azioni di responsabilità ex artt. 2476, co. 6, e 2476, co. 7, c.c. sono connotate da distinti presupposti. L’azione ex art. 2476, co. 6, c.c. (così come l’analoga azione verso l’amministratore di s.p.a. ex art. 2394 c.c.) si fonda sull’inosservanza da parte degli amministratori degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, tale da ingenerare un danno che colpisce direttamente il patrimonio della società e solo in via mediata il ceto creditorio (c.d. danno riflesso), e ciò nella misura in cui a causa della inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio la riduzione del patrimonio determinata causalmente da detta mala gestio abbia a sua volta comportato la insufficienza del patrimonio alla soddisfazione delle ragioni creditorie. Nel caso di sopravvenuto fallimento, la legittimazione per l’azione ex art. 2476, co. 6, c.c. dei creditori sociali spetta ex art. 146 l.fall. solo ed esclusivamente al curatore fallimentare, di tal che la sopravvenienza in corso di causa della dichiarazione di fallimento comporta la perdita della legittimazione attiva in capo ai singoli creditori e la improcedibilità della relativa domanda. Residua invece la legittimazione attiva del terzo (e dunque anche del creditore sociale) con riferimento alla azione per danno diretto ex art. 2476, co. 7, c.c.

La responsabilità da danno diretto degli amministratori di s.r.l. ex art. 2476, co. 7, c.c. (o ex art. 2395 c.c. in caso di amministratore di s.p.a.) verso i terzi che abbiano stipulato un contratto con la società non discende automaticamente ex se né da detta loro qualità, né dall’inadempimento ad obblighi discendenti dal contratto. Invero, se la società è inadempiente per non aver rispettato gli obblighi discendenti dal contratto (quale l’obbligo di pagare il corrispettivo), di questi danni risponde la società e soltanto la società: ciò in forza del rapporto di immedesimazione organica tra la società e gli amministratori che per essa agiscono, sicché l’atto dell’amministratore non è atto compiuto per conto della società, ma atto “della” società, necessitando dunque per potersi configurare la responsabilità dell’amministratore un quid pluris.

La responsabilità personale dell’amministratore verso il terzo contraente ex art. 2476, co. 7, c.c. è una responsabilità per danno diretto e non dunque responsabilità per un danno integrato dalla insoddisfazione della pretesa creditoria discendente dalla insufficienza patrimoniale determinata dalla mala gestio. Necessitano pertanto non solo la allegazione e prova di condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi integrante mala gestio, ma altresì la allegazione di fatti che consentano di far ritenere che detta mala gestio abbia determinato un danno diretto al creditore, cioè un danno incidente direttamente sulla sua sfera patrimoniale e non, dunque, meramente derivato dalla perdita della garanzia patrimoniale generica integrata dalla riduzione del patrimonio sociale idoneo a soddisfare il suo credito (rientrando invece quest’ultimo danno nel perimetro del danno riflesso azionabile ex art. 2476, co. 6, c.c.). Ancora, necessita la allegazione del nesso di causalità tale per cui il danno sia non solo diretto, ma altresì legato da nesso di causalità immediata con la mala gestio, e cioè sia conseguenza immediata e diretta della suddetta condotta illecita secondo i principi generali (v. art. 1223 c.c. richiamato quanto alla responsabilità extracontrattuale dall’art. 2056 c.c.).

15 Giugno 2023

Aumento di capitale a pagamento e abuso di maggioranza

La fattispecie dell’abuso di maggioranza deve ritenersi riconducibile alla violazione del principio di correttezza desumibile in via generale dall’art. 1175 c.c., operante anche nel settore societario e a cui debbono attenersi i soci. Imponendo la correttezza dell’agire della maggioranza, l’art. 1175 c.c. funge da limite intrinseco al principio maggioritario consentendo di censurare forme distorte di esercizio dei poteri della maggioranza a detrimento della minoranza integranti, appunto, l’abuso di maggioranza.

Tale abuso non consiste, dunque, nel fatto che la delibera adottata dalla maggioranza possa comportare vantaggi per detta maggioranza e/o sacrificio di interessi della minoranza, poiché ciò è connaturato al principio maggioritario stesso. Non è consentito al giudice di operare un sindacato volto a verificare se tra le varie opzioni e interessi sul campo, in relazione ad una delibera adottata a maggioranza, siano preferibili l’opzione e gli interessi perseguiti dalla maggioranza con il suo deliberare, piuttosto che le contrapposte opzioni e interessi della minoranza. Ciò che va verificato, piuttosto, è se il principio maggioritario sia stato piegato sic et simpliciter ad avvantaggiare del tutto ingiustificatamente i soci di maggioranza e ledere altrettanto ingiustificatamente gli interessi del socio di minoranza in violazione del limite interno dato dalla regola della correttezza.

15 Giugno 2023

Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per atti distrattivi e tutela cautelare

Il fatto che l’art. 2476 c.c. non preveda se non l’azione sociale di responsabilità di natura risarcitoria, regolando in detto contesto il rimedio della revoca cautelare dell’organo gestorio, responsabile di gravi irregolarità foriere di danno per la società, non è affatto significativo della circostanza che una azione di merito volta anche alla revoca dell’amministratore non possa trovare spazio. In effetti, deve intendersi che la previsione del rimedio cautelare, quale rimedio avente natura anticipatoria in tutte le ipotesi in cui si intenda impedire il protrarsi di una gestione che possa comportare ulteriori pregiudizi rispetto a quelli già verificatisi, sottende necessariamente la possibilità di esercitare una corrispondente azione di merito di natura costituiva, così superandosi la questione della tassatività di dette domande.

12 Giugno 2023

Nullità per violazione della normativa antitrust nelle fideiussione omnibus

I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. A) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

Tale nullità vizia soltanto le fideiussioni omnibus e non anche le ordinarie fideiussioni che vengono normalmente rilasciate negli atti notarili a garanzia dei mutui e dei finanziamenti ipotecari.

Le clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini e di sopravvivenza sono dichiarate nulle, non perché siano contrarie ex se a norme imperative o principi di ordine pubblico, ma perché, essendo uniformemente utilizzate dalle banche, riproducono intese anticoncorrenziali vietate dall’art. 2, comma 2, lettera a), della legge 10 ottobre 1990, n. 267 (cfr. anche art. 101, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), come accertato con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, emesso dalla Banca d’Italia.

Il provvedimento della Banca di Italia concerne esclusivamente lo schema di fideiussione omnibus, come esplicitato nel provvedimento medesimo e le clausole sopra richiamate sono state ritenute illecite dalla Banca d’Italia, non per la loro formulazione, ma in relazione alla loro concreta utilizzazione nelle fideiussioni omnibus.