28 Luglio 2015

Certificazioni di biodegrabilità e concorrenza sleale

E’ legittimata ad agire attivamente in giudizio per i propri membri ai sensi dell’art. 2601 c.c. l’associazione che raggruppi un numero consistente di società facenti parte del settore e fra queste alcune notoriamente di grande importanza, per contrastare una condotta che l’associazione ritenga plurioffensiva, in quanto asseritamente integrante un danno per l’intera categoria, a maggior ragione nell’ipotesi in cui tra gli scopi statuatari e dell’atto costitutivo risulti quello di promuovere gli obiettivi dell’associazione stessa, tra cui deve ritenersi rientrare la protezione del settore contro le pratiche scorrette e la concorrenza sleale.

Sussiste la legittimazione passiva a resistere in un giudizio di concorrenza sleale per quei soggetti che abbiano posto in essere le condotte contestate quando tali condotte si pongano astrattamente in contrapposizone con le finalità o gli interessi della parte attrice (nella specie, l’associazione e i propri membri).

Anche quando l’attività certificatrice svolta da un ente non abbia natura pubblica, essa può definirsi come attività certificatrice qualora si estrinsechi nel rilascio di un numero considerevole di certificati ed il tenore dei certificati stessi risulti indubbiamente avere la finalità di garantire ai clienti un attestato comprovante il rispetto delle norme di legge in virtù della presenza nei diversi prodotti di determinate qualità. L’attività di rilasciare certificati, sebbene non dotati di natura pubblicistica, deve essere svolta nel rispetto di principi d’imparzialità e correttezza, nel rispetto degli standard stabiliti a livello comunitario e dei principi di correttezza professionale sanciti dalla normativa nazionale.

La condotta di chi rediga, pur non essendo un ente pubblico, dei certificati con una metodologia tale da generare la convinzione che si tratti di certificazioni che abbiano natura pubblica, è contraria ai principi di correttezza professionale ai sensi dell’art. 2598 c.c..

Integra gli estremi degli illeciti concorrenziali ai sensi dei nn. 2 e 3, art. 2598, c.c. la condotta di chi emetta delle certificazioni e attestazioni in mancanza d’imparzialità e in modo contrario alle norme di legge, che siano tali da risultare fortemente ingannevoli per i contenuti e le modalità adottate (nella specie, gli attestati presentavano elementi grafici che generavano la sensazione di essere attestati pubblici), vantando titoli e convenzioni non esistenti nel momento in cui sono state poste in essere le condotte illecite. In particolare, tali condotte si configurano come una illecita appropriazione di pregi e violazione dei principi di correttezza professionale, causando una scorretta informazione del consumatore, nonché una pubblicità ingannevole.

Ai fini della responsabilità da illecito concorrenziale, per quanto riguarda l’elemento soggettivo, è principio consolidato quello secondo cui la conoscenza e applicazione dei principi di legge rilevanti (nella specie, quelli in merito alla biodegradabilità dei materiali da imballaggi e dei materiali plastici) costituiscano degli obblighi precisi per gli imprenditori del settore, gravando su tali soggetti professionali l’onere di controllare scrupolosamente l’esattezza delle informazioni commerciali veicolate sul mercato, onde evitare di incorrere in atti idonei a falsare il gioco concorrenziale e a disinformare i consumatori.

Sussistono gli estremi per ritenere integrata un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c. qualora gli interessi di una categoria di soggetti, rappresentati da un’associazione, risultino indubbiamente danneggiati dal comportamento posto in essere da un soggetto a vantaggio di imprese che, pur non essendo titolate a fregiarsi di un pregio, propaghino abusivamente ed ingannevolmente presso i consumatori e potenziali clienti la sussistenza di detto pregio.

Deve essere accolta la domanda di pubblicazione della sentenza quando essa sia volta a ristabilire una corretta informazione sul mercato.

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Maria Luigia Franceschelli

Maria Luigia Franceschelli

Associate

Dottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)

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