Competenza per territorio in caso di concorrenza sleale e di lesione del diritto all’immagine
In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell’illecito non è quello in cui l’attore che si affermi danneggiato ha la sua sede, bensì quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi, sia i conseguenti effetti, sul mercato, dell’attività concorrenziale.
Tale principio non è estensibile alla materia della lesione dei diritti personali o all’immagine, rispetto alla quale la competenza per territorio va, invece, individuata nel luogo ove il soggetto leso ha la sua sede ovvero nel luogo in cui il soggetto offeso aveva il proprio domicilio all’epoca del fatto; il domicilio, infatti, in quanto sede principale degli affari e degli interessi, rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione, essendo il relativo pregiudizio intimamente correlato all’ambiente economico e sociale in cui l’offeso medesimo vive ed opera.
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Giulia Giordano
Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior...(continua)