10 Ottobre 2016

Concorrenza sleale confusoria

In materia di concorrenza sleale confusoria, in caso di procedimenti cautelari, in materia di fumus boni iuris va tutelato non solo il rischio di confusione, discendente in generale dall’identità o dalla similitudine dei segni, cui si unisca l’identità o affinità dei prodotti o servizi contrassegnati, ma anche il rischio di semplice associazione che risulti tale da indurre il pubblico dei consumatori nel convincimento circa la sussistenza, tra il titolare ed il contraffattore o l’usurpatore, di rapporti contrattuali stabili o di gruppo.

Quanto al periculum in mora, nel procedimento cautelare promosso a tutela del marchio e per l’inibitoria di condotte pregiudizievoli di concorrenza sleale, la sussistenza del pericolo può essere desunta dal notevole pregiudizio causato dalla irreversibile alterazione degli equilibri di mercato conseguenti allo sviamento della clientela, nonchè dalla impossibilità o enorme difficoltà di quantificare il pregiudizio stesso, una volta verificatosi.Infatti, il pregiudizio per i segni distintivi è in genere caratterizzato effettivamente da notevole ed “ex ante” imprevedibile capacità espansiva, considerati anche i profili probatori in quanto a posteriori è spesso impossibile fornire una prova concreta ed analitica sulla effettiva dimensione del danno. L’imminenza del periculum in mora, sussiste allorquando l’attività illecita è in atto e vi è il rischio fondato che essa possa essere ripresa o ripetuta, determinando un ulteriore aggravamento del danno, così come l’irreparabilità del danno si concreta nell’obiettiva difficoltà di recupero della quota di mercato eventualmente perduta e dalla impossibilità di addivenire nel futuro giudizio di merito ad una esatta quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato all’immagine ed agli interessi della impresa pregiudicata.

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